Nullo il verbale di accertamento che non indica l’importo della sanzione ridotta – CASSAZIONE CIVILE, Sezione II, Sentenza n. 23506 del 12/11/2006
Nuova pagina 9
Nell’ipotesi in cui è
ammesso il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta, l’accertatore
deve fornire al trasgressore ragguagli circa le modalità di pagamento,
precisando l’ammontare della somma da pagare, i termini del pagamento, l’ufficio
o comando presso il quale questo puo’ essere effettuato. Il verbale deve quindi
contenere una serie di indicazioni necessarie per consentire al trasgressore il
pagamento in misura ridotta della sanzione, non essendo evidentemente al
riguardo sufficiente l’indicazione del minimo della sanzione edittale. (Nella
specie il ricorso è stato pero’ rigettato rigettato per violazione del
principio di autosufficienza del ricorso, non avendo il ricorrente trascritto il
verbale elevato, in modo da consentire al giudice di legittimità, che non puo’
esaminare gli atti del processo, la verifica della presenza dei requisiti di
legge.)
CASSAZIONE CIVILE, Sezione
II, Sentenza n. 23506 del 12/11/2006
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.r.l. M. proponeva al
Giudice di Pace di Avellino opposizione avverso il verbale con cui in data 2
dicembre 2002 le era stata contestata la violazione dell’art. 23, commi quarto e
undici, del codice della strada, denunciando la nullità del verbale di
accertamento fra l’altro per carenza degli elementi di cui all’art. 16 della l.
n. 689 del 1981.
Con sentenza depositata il 17 luglio 2003 il Giudice di Pace accoglieva il
ricorso.
Secondo il primo giudice la contestazione dell’infrazione, determinando la
decorrenza del termine per il pagamento in misura ridotta della sanzione
pecuniaria, deve consentire l’esercizio del diritto di oblazione, sicchè il
verbale deve contenere tutti gli elementi che consentono di pervenire
all’entità della sanzione, non essendo sufficiente, come nel caso del verbale
impugnato, l’indicazione della sanzione edittale.
Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il Comune di Avellino
sulla base di un unico motivo illustrato da memoria.
Non ha svolto attività difensiva l’intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico articolato
motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa della applicazione degli
artt. 202 del codice della strada e 16 della l. n. 689 del 1981 nonchè omessa
insufficiente e contraddittoria motivazione, deduce che erroneamente era stato
annullato il verbale che conteneva l’indicazione del minimo edittale della
sanzione pecuniaria atteso che, ai sensi dell’art. 202, comma 1, c.d.s., il
trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o
dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme.
Il motivo è infondato.
L’art. 200 del codice della strada, nel disciplinare le prescrizioni che il
verbale di accertamento dell’infrazione deve contenere, rinvia al contenuto del
modello descritto dall’art. 383 del regolamento di esecuzione.
L’art. 383, secondo comma, del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di
esecuzione e di attuazione del codice della strada) stabilisce che, nell’ipotesi
in cui è ammesso il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta,
l’accertatore deve fornire al trasgressore ragguagli circa le modalità di
pagamento, precisando l’ammontare della somma da pagare, i termini del
pagamento, l’ufficio o comando presso il quale questo puo’ essere effettuato
ecc….
Il verbale deve quindi contenere una serie di indicazioni necessarie per
consentire al trasgressore il pagamento in misura ridotta della sanzione, non
essendo evidentemente al riguardo sufficiente, come correttamente ritenuto dal
giudice di pace, l’indicazione del minimo della sanzione edittale.
Il ricorrente, che si è limitato a dedurre la legittimità del verbale in cui
era stata indicata il minimo della sanzione pecuniaria, avrebbe dovuto non
soltanto allegare che il verbale conteneva le indicazioni prescritte di cui si
è detto ma anche, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso,
trascrivere il verbale elevato all’opponente, in modo da consentire al giudice
di legittimità, che non puo’ esaminare gli atti del processo, la verifica della
presenza dei requisiti di legge.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Non va adottata alcuna statuizione in ordine al regolamento delle spese
processuali, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.