Norme & Prassi

Modifiche ed integrazioni al d.p.r. 25/7/2001, n. 315 – Organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro della giustizia – DPR 12 settembre 2007, n. 214


DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 2007, n. 214


(pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2007)

REGOLAMENTO
RECANTE: "MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
25 LUGLIO 2001, N. 315, CONCERNENTE L’ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA
COLLABORAZIONE DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA"

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 87, quinto comma, e 110 della Costituzione;

Visti l’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, l’articolo
13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e gli articoli 4, comma 4, 7, 16,
18 e 19, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315;

Sentite le organizzazioni sindacali, come da verbale della riunione in data 22
maggio 2007;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 giugno 2007;

Viste ed accolte le osservazioni espresse dal Consiglio di Stato, Sezione
consultiva per gli atti normativi, nell’Adunanza del 4 giugno 2007;

Acquisito il parere della competente Commissione della Camera dei deputati e
preso atto che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica non hanno
espresso il proprio parere nei termini previsti dall’articolo 13, comma 2, della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3
agosto 2007;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

Consiglieri del Ministro e Vice Capi degli Uffici di diretta collaborazione

1. All’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001,
n. 315, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Nei limiti di cui al comma 3, secondo periodo, e nel rispetto del
criterio di invarianza della spesa di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministro puo’ nominare, tra soggetti
aventi specifica esperienza professionale o scientifica, un consigliere
economico e finanziario, un consigliere per le libere professioni ed un
consigliere per le tematiche sociali e della devianza.";

b) al comma 5, lettera b), le parole: "per i Vice Capi con funzioni vicarie
degli uffici di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c) e d)" sono sostituite
dalle seguenti: "per i Vice Capi degli uffici di cui all’articolo 3, comma 1,
lettere c) e d)";

c) al comma 5, lettera c), le parole: "ai Vice Capi con funzioni vicarie degli
uffici di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c) e d)" sono sostituite dalle
seguenti: "ai Vice Capi degli uffici di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c)
e d)".

Art. 2.

Divieto di nuovi o maggiori oneri

1. L’invarianza della spesa rispetto ai maggiori oneri derivanti dalla
modificazione dell’articolo 12, comma 5, lettera b), del decreto del Presidente
della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, come modificata dall’articolo 1, comma
1, lettera b), del presente decreto, è assicurata rendendo indisponibili, ai
fini del conferimento presso l’Amministrazione della giustizia, tre incarichi di
funzione dirigenziale di seconda fascia, che si riferiscano a posti
effettivamente coperti, individuati, con successivo decreto del Ministro,
nell’ambito della relativa dotazione organica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

NOTE

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3,
del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al sono fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

– L’art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente

della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi
valore di legge e i regolamenti.

– Si riporta il testo dell’art. 110 della Costituzione: Art. 110. – Ferme le
competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministero
della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla
giustizia.

– Si riporta il testo dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988,
n. 214, supplemento ordinario:

Art. 17 (Regolamenti). – 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere
emanati regolamenti per disciplinare:

a) l’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonchè dei regolamenti
comunitari;

b) l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti
norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi
forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla
legge;

d) l’organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo
le disposizioni dettate dalla legge;

e) (abrogato).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di
legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica,
autorizzando l’esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano
le norme generali regolatrici della materia e dispongono l’abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall’entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di
competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da
parte della legge.

I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere
comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed
interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono
adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

4-bis. L’organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono
determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del
Ministro competente d’intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con
l’osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i
Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze
di supporto dell’organo di direzione politica e di raccordo tra questo e
l’amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e
periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo
criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell’organiz-zazione e dei
risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la
definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell’ambito degli uffici
dirigenziali generali.

– Si riporta il testo del comma 2 dell’art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59
(Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed
enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo
1997, n. 63, supplemento ordinario):

Art. 13. – (Omissis).

2. Gli schemi di regolamento di cui al comma 4-bis dell’art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono
trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perchè su di
essi sia espresso il parere delle commissioni parlamentari competenti per
materia entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso il
termine senza che i pareri siano stati espressi, il Governo adotta comunque i
regolamenti.

– Si riporta il testo del comma 4 dell’art. 4, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300 (Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto
1999, n. 203, supplemento ordinario):

Art. 4 (Disposizioni sull’organizzazione). – 1.-3. (Omissis).

4. All’individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di
ciascun Ministero e alla definizione dei relativi compiti si provvede con
decreto ministeriale di natura non regolamentare.

– Si riporta il testo degli articoli 7, 16, 18 e 19 del citato decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300:

Art. 7 (Uffici di diretta collaborazione con il Ministro). – 1. La costituzione
e la disciplina degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, per
l’esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni,
l’assegnazione di personale a tali Uffici e il relativo trattamento economico,
il riordino delle segreterie particolari dei sottosegretari di Stato, sono
regolati dall’art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. I regolamenti di cui al suddetto art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, si attengono, tra l’altro, ai seguenti principi e criteri
direttivi:

a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione secondo criteri che
consentano l’efficace e funzionale svolgimento dei compiti di definizione degli
obiettivi, di elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione della
relativa attuazione e delle connesse attività di comunicazione, nel rispetto
del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;

b) assolvimento dei compiti di supporto per l’assegnazione e la ripartizione
delle risorse ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità, ai sensi
dell’art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche in funzione
della verifica della gestione effettuata dagli appositi uffici, nonchè del
compito di promozione e sviluppo dei sistemi informativi;

c) organizzazione degli uffici preposti al controllo interno di diretta
collaborazione con il Ministro, secondo le disposizioni del decreto legislativo
di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta
dalle amministrazioni pubbliche, in modo da assicurare il corretto ed efficace
svolgimento dei compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la
provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e personali;

d) organizzazione del settore giuridico-legislativo in modo da assicurare: il
raccordo permanente con l’attività normativa del Parlamento, l’elaborazione di
testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei costi della
regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l’applicabilità delle norme
introdotte, lo snellimento e la semplificazione della normativa, la cura dei
rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorità indipendenti e
con il Consiglio di Stato;

e) attribuzione dell’incarico di capo degli Uffici di cui al comma 1 ad esperti,
anche estranei all’amministrazione, dotati di elevata professionalità.

Art. 16 (Attribuzioni). – 1. Il Ministro di grazia e giustizia e il Ministero di
grazia e giustizia assumono rispettivamente la denominazione di Ministro della
giustizia e Ministero della giustizia.

2. Il Ministero della giustizia svolge le funzioni e i compiti ad esso
attribuiti dalla Costituzione, dalle leggi e dai regolamenti in materia di
giustizia e attività giudiziaria ed esecuzione delle pene, rapporti con il
Consiglio superiore della magistratura, attribuzioni concernenti i magistrati
ordinari, vigilanza sugli ordini professionali, archivi notarili, cooperazione
internazionale in materia civile e penale.

3. Il Ministero esercita in particolare le funzioni e i compiti concernenti le
seguenti aree funzionali:

a) servizi relativi alla attività giudiziaria: gestione amministrativa della
attività giudiziaria in ambito civile e penale; attività preliminare
all’esercizio da parte del Ministro delle sue competenze in materia processuale;
casellario giudiziale; cooperazione internazionale in materia civile e penale;
studio e proposta di interventi normativi nel settore di competenza;

b) organizzazione e servizi della giustizia: organizzazione e funzionamento dei
servizi relativi alla giustizia; gestione amministrativa del personale
amministrativo e dei mezzi e strumenti anche informatici necessari; attività
relative alle competenze del Ministro in ordine ai magistrati; studio e proposta
di interventi normativi nel settore di competenza;

c) servizi dell’Amministrazione penitenziaria: gestione amministrativa del
personale e dei beni della Amministrazione penitenziaria; svolgimento dei
compiti relativi alla esecuzione delle misure cautelari, delle pene e delle
misure di sicurezza detentive; svolgimento dei compiti previsti dalle leggi per
il trattamento dei detenuti e degli internati;

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