Risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice – LEGGE 17 ottobre 2007, n. 188
LEGGE 17
ottobre 2007, n. 188
(pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 260 dell’8 novembre 2007)
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI MODALITA’ PER LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO PER
DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA LAVORATRICE, DEL LAVORATORE, NONCHE’ DEL PRESTATORE
D’OPERA E DELLA PRESTATRICE D’OPERA
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 2118 del codice civile, la lettera
di dimissioni volontarie, volta a dichiarare l’intenzione di recedere dal
contratto di lavoro, è presentata dalla lavoratrice, dal lavoratore, nonchè
dal prestatore d’opera e dalla prestatrice d’opera, pena la sua nullità, su
appositi moduli predisposti e resi disponibili gratuitamente, oltre che con le
modalità di cui al comma 5, dalle direzioni provinciali del lavoro e dagli
uffici comunali, nonchè dai centri per l’impiego.
2. Per contratto di lavoro, ai fini del comma 1, si intendono tutti i contratti
inerenti ai rapporti di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 del codice
civile, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, nonchè i
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, i
contratti di collaborazione di natura occasionale, i contratti di associazione
in partecipazione di cui all’articolo 2549 del codice civile per cui l’associato
fornisca prestazioni lavorative e in cui i suoi redditi derivanti dalla
partecipazione agli utili siano qualificati come redditi di lavoro autonomo, e i
contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci.
3. I moduli di cui al comma 1, realizzati secondo direttive definite con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanare entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, riportano un
codice alfanumerico progressivo di identificazione, la data di emissione,
nonchè spazi, da compilare a cura del firmatario, destinati all’identificazione
della lavoratrice o del lavoratore, ovvero del prestatore d’opera o della
prestatrice d’opera, del datore di lavoro, della tipologia di contratto da cui
si intende recedere, della data della sua stipulazione e di ogni altro elemento
utile. I moduli hanno validità di quindici giorni dalla data di emissione.
4. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresi’ definite le modalità per
evitare eventuali contraffazioni o falsificazioni.
5. I moduli di cui al presente articolo sono resi disponibili anche attraverso
il sito internet del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo
modalità definite con il decreto di cui al comma 3, che garantiscano al
contempo la certezza dell’identità del richiedente, la riservatezza dei dati
personali nonchè l’individuazione della data di rilascio, ai fini della
verifica del rispetto del termine di validità di cui al secondo periodo del
comma 3.
6. Con apposite convenzioni a titolo gratuito stipulate nelle forme definite con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le
modalità attraverso le quali è reso possibile alla lavoratrice, al lavoratore,
nonchè al prestatore d’opera e alla prestatrice d’opera, acquisire
gratuitamente i moduli di cui al presente articolo, anche tramite le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e i patronati.
7. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse
finanziarie già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
NOTE
Avvertenza:Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del
testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al
sole fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
– Si riporta il testo degli articoli 2094, 2118 e 2549 del codice civile:
Art. 2094 (Prestatore di lavoro subordinato). – E’ prestatore di lavoro
subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa,
prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la
direzione dell’imprenditore.
Art. 2118 (Recesso dal contratto a tempo indeterminato). – Ciascuno dei
contraenti puo’ recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando il
preavviso nel termine e nei modi stabiliti dalle norme corporative, dagli usi o
secondo equità.
In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l’altra parte a
un’indennità equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata
per il periodo di preavviso (codice civile 1750, 2948, n. 5).
La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del
rapporto per morte del prestatore di lavoro.
Art. 2549 (Nozione). – Con il contratto di associazione in partecipazione
l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua
impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.