Valide le clausole di pensionamento obbligatorio stabilite nei contratti collettivi – Corte di giustizia delle Comunità europee, Grande Sezione, Sentenza del 16/10/2007
Nuova pagina 9
Dalla Corte
di giustizia europea si al pensionamento dei lavoratori a una certa età,
purchè questi abbia una pensione per sopravvivere e la normativa dello Stato
non ecceda nei mezzi facilitare i pensionamenti. Per i giudici lussemburghesi,
Il divieto di qualsiasi discriminazione basata sull’età, come realizzato dalla
direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro
generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni
di lavoro, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa
nazionale in forza della quale sono considerate valide le clausole di
pensionamento obbligatorio stabilite nei contratti collettivi.
Corte di
giustizia delle Comunità europee, Grande Sezione, Sentenza del 16/10/2007
Nel
procedimento C‑411/05,
avente ad
oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi
dell’art. 234 CE, dal Juzgado de lo Social n. 33 di Madrid (Spagna), con
ordinanza 14 novembre 2005, pervenuta in cancelleria il 22 novembre 2005, nella
causa tra
Fèlix
Palacios de la Villa
e
Cortefiel
Servicios SA,
LA CORTE
(Grande Sezione),
composta dal
sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, K.
Lenaerts e A. Tizzano, presidenti di sezione, dai sigg. R. Schintgen (relatore),
J.N. Cunha Rodrigues, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dal sig. M. IleÅ¡ič,
dalla sig.ra P. Lindh, dai sigg. J.-C. Bonichot e T. von Danwitz, giudici
avvocato
generale: sig. J. Mazà¡k
cancelliere:
sig.ra M. Ferreira, amministratore principale
vista la fase
scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 21 novembre
2006,
considerate
le osservazioni presentate:
” per il sig.
Palacios de la Villa, dal sig. P. Bernal de Pablo Blanco, abogado;
” per la
Cortefiel Servicios SA, dal sig. D. Là³pez Gonzà¡lez, abogado;
” per il
governo spagnolo, dal sig. M. Muà±oz Pèrez, in qualità di agente;
” per
l’Irlanda, dal sig. D. J. O’Hagan, in qualità di agente, assistito dai sigg. N.
Travers e F. O’Dubhghaill, BL, nonchè dalla sig.ra N. McLaughlin e dal sig. N.
McCutcheon, solicitors;
” per il
governo dei Paesi Bassi, dalle sig.re H.G. Sevenster e M. de Mol nonchè dal
sig. P.P.J. van Ginneken, in qualità di agenti;
” per il
governo del Regno Unito, dalla sig.ra R. Caudwell, in qualità di agente,
assistita dal sig. A. Dashwood, barrister;
” per la
Commissione delle Comunità europee, dai sigg. J. Enegren e R. Vidal Puig, in
qualità di agenti,
sentite le
conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 15 febbraio 2007,
ha
pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione degli artt. 13
CE, nonchè 2, n. 1, e 6 della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000,
2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in
materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia fra il sig.
Palacios de la Villa ed il suo datore di lavoro, la Cortefiel Servicios SA (in
prosieguo: la “Cortefiel”), relativamente alla cessazione ex lege del suo
contratto di lavoro, avendo egli raggiunto il limite d’età, fissato a 65 anni
dalla normativa nazionale, per il pensionamento obbligatorio dei lavoratori.
Contesto
normativo
La normativa
comunitaria
3
La direttiva 2000/78 è stata adottata sulla base dell’art. 13 CE. Il quarto,
sesto, ottavo, nono ‘considerando’, quelli dall’undicesimo al quattordicesimo,
il venticinquesimo ed il trentaseiesimo sono cosi’ formulati:
“(4) Il
diritto di tutti all’uguaglianza dinanzi alla legge e alla protezione contro le
discriminazioni costituisce un diritto universale riconosciuto dalla
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, dalla convenzione delle Nazioni
Unite sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della
donna, dai patti delle Nazioni Unite relativi rispettivamente ai diritti civili
e politici e ai diritti economici, sociali e culturali e dalla Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
di cui tutti gli Stati membri sono firmatari. La Convenzione n. 111
dell’Organizzazione internazionale del lavoro proibisce la discriminazione in
materia di occupazione e condizioni di lavoro.
( )
(6) La carta
comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori riconosce
l’importanza di combattere qualsiasi forma di discriminazione, compresa la
necessità di intraprendere azioni appropriate per l’integrazione sociale ed
economica degli anziani e dei disabili.
( )
(8) Gli
orientamenti in materia di occupazione per il 2000, approvati dal Consiglio
europeo a Helsinki il 10 e 11 dicembre 1999, ribadiscono la necessità di
promuovere un mercato del lavoro che agevoli l’inserimento sociale formulando un
insieme coerente di politiche volte a combattere la discriminazione nei
confronti di gruppi quali i disabili. Esse rilevano la necessità di aiutare in
particolar modo i lavoratori anziani, onde accrescere la loro partecipazione
alla vita professionale.
(9)
L’occupazione e le condizioni di lavoro sono elementi chiave per garantire pari
opportunità a tutti i cittadini e contribuiscono notevolmente alla piena
partecipazione degli stessi alla vita economica, culturale e sociale e alla
realizzazione personale.
( )
(11) La
discriminazione basata su religione o convinzioni personali, handicap, età o
tendenze sessuali puo’ pregiudicare il conseguimento degli obiettivi del
trattato CE, in particolare il raggiungimento di un elevato livello di
occupazione e di protezione sociale, il miglioramento del tenore e della
qualità della vita, la coesione economica e sociale, la solidarietà e la
libera circolazione delle persone.
(12)
Qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su religione o convinzioni
personali, handicap, età o tendenze sessuali nei settori di cui alla presente
direttiva dovrebbe essere pertanto proibita in tutta la Comunità. ( )
(13) La
presente direttiva non si applica ai regimi di sicurezza sociale e di protezione
sociale le cui prestazioni non sono assimilate ad una retribuzione,
nell’accezione data a tale termine ai fini dell’applicazione dall’articolo 141
del trattato CE, e nemmeno ai pagamenti di qualsiasi genere, effettuati dallo
Stato allo scopo di dare accesso al lavoro o di salvaguardare posti di lavoro.
(14) La
presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni nazionali che
stabiliscono l’età pensionabile.
( )
(25) Il
divieto di discriminazione basata sull’età costituisce un elemento essenziale
per il perseguimento degli obiettivi definiti negli orientamenti in materia di
occupazione e la promozione della diversità nell’oc