Disposizioni integrative e correttive al R.D. 16/3/1942, n. 267, nonchè al D.Lgs. 09/01/2006, n. 5, in materia di fallimento, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa – DECRETO LEGISLATIVO 12 settembre 2007 n. 169
DECRETO
LEGISLATIVO 12 settembre 2007 n. 169
(pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16 ottobre 2007)
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267,
NONCHE’ AL DECRETO LEGISLATIVO 9 GENNAIO 2006, N. 5, IN MATERIA DI DISCIPLINA
DEL FALLIMENTO, DEL CONCORDATO PREVENTIVO E DELLA LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMI 5, 5-BIS E 6, DELLA LEGGE 14
MAGGIO 2005, N. 80.
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento,
del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione
coatta amministrativa;
Vista la legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione, con modificazioni, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell’ambito del
Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al
Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di
cassazione e di arbitrato nonchè per la riforma organica della disciplina delle
procedure concorsuali;
Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, recante riforma organica
della disciplina delle procedure concorsuali, ai sensi dell’articolo 1, comma 5,
della legge 14 maggio 2005, n. 80;
Visto, in particolare, l’articolo 1, comma 5-bis, della citata legge 14 maggio
2005, n. 80, inserito dal comma 3 dell’articolo 1 della legge 12 luglio 2006, n.
228, che prevede la possibilità di emanare disposizioni correttive ed
integrative del decreto legislativo n. 5 del 2006 e del regio decreto n. 267 del
1942;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 15 giugno 2007;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Esaminate le osservazioni formulate dalla Commissione giustizia del Senato della
Repubblica e dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7
settembre 2007;
Sulla proposta del Ministro della giustizia e del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche al Titolo I, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L’articolo 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:
"Art. 1 (Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo). – Sono
soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli
imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti
pubblici.
Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo
gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto
dei seguenti requisiti:
a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di
fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo
patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la
data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di
durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore
ad euro duecentomila;
c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro
cinquecentomila.
I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma possono essere
aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia, sulla base
della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento.".
Art. 2.
Modifiche al Titolo II, Capo I, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. All’articolo 9-bis, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 le
parole "La sentenza che dichiara l’incompetenza è trasmessa" sono sostituite
dalle seguenti: "Il provvedimento che dichiara l’incompetenza è trasmesso".
2. All’articolo 10, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo
le parole "salva la facoltà", sono aggiunte le seguenti: "per il creditore o
per il pubblico ministero".
3. All’articolo 14, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le
parole "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "tre esercizi".
4. L’articolo 15, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:
"Art. 15 (Procedimento per la dichiarazione di fallimento). – Il procedimento
per la dichiarazione di fallimento si svolge dinanzi al tribunale in
composizione collegiale con le modalità dei procedimenti in camera di
consiglio.
Il tribunale convoca, con decreto apposto in calce al ricorso, il debitore ed i
creditori istanti per il fallimento; nel procedimento interviene il pubblico
ministero che ha assunto l’iniziativa per la dichiarazione di fallimento.
Il decreto di convocazione è sottoscritto dal presidente del tribunale o dal
giudice relatore se vi è delega alla trattazione del procedimento ai sensi del
sesto comma. Tra la data della notificazione, a cura di parte, del decreto di
convocazione e del ricorso e quella dell’udienza deve intercorrere un termine
non inferiore a quindici giorni.
Il decreto contiene l’indicazione che il procedimento è volto all’accertamento
dei presupposti per la dichiarazione di fallimento e fissa un termine non
inferiore a sette giorni prima dell’udienza per la presentazione di memorie e il
deposito di documenti e relazioni tecniche. In ogni caso, il tribunale dispone
che l’imprenditore depositi i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, nonchè
una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata; puo’ richiedere
eventuali informazioni urgenti.
I termini di cui al terzo e quarto comma possono essere abbreviati dal
presidente del tribunale, con decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni
di urgenza. In tali casi, il presidente del tribunale puo’ disporre che il
ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza siano portati a conoscenza delle
parti con ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalità non indispensabile alla
conoscibilità degli stessi.
Il tribunale puo’ delegare al giudice relatore l’audizione delle parti. In tal
caso, il giudice delegato provvede all’ammissione ed all’espletamento dei mezzi
istruttori richiesti dalle parti o disposti d’ufficio.
Le parti possono nominare consulenti tecnici.
Il tribunale, ad istanza di parte, puo’ emettere i provvedimenti cautelari o
conservativi a tutela del patrimonio o dell’impresa oggetto del provvedimento,
che hanno efficacia limitata alla durata del procedimento e vengono confermati o
revocati dalla sentenza che dichiara il fallimento, ovvero revocati con il
decreto che rigetta l’istanza.
Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l’ammontare dei debiti
scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria prefallimentare è
complessivamente inferiore a euro trentamila. Tale importo è periodicamente
aggiornato con le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 1.".
5. L’articolo 16, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:
"Art. 16 (Sentenza dichiarativa di fallimento). – Il tribunale dichiara il
fallimento con sentenza, con la quale:
1) nomina il giudice delegato per la procedura;
2) nomina il curatore;
3) ordina al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e
fiscali obbligatorie, nonchè dell’elenco dei creditori, entro tre giorni, se
non è stato ancora eseguito a norma dell’articolo 14;
4) stabilisce il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza in cui si procederà
all’esame dello stato passivo, entro il termine perentorio di non oltre
centoventi giorni dal deposito della sentenza, ovvero centottanta giorni in caso
di particolare complessità della procedura;
5) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su
cose in possesso del fallito, il termine perentorio di trenta giorni prima
dell’adunanza di cui al numero 4 per la presentazione in cancelleria delle
domande di insinuazione.
La sentenza produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione ai sensi
dell’articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei
riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel
registro delle imprese ai sensi dell’articolo 17, secondo comma.".
6. All’articolo 17, comma 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo le
parole "codice di procedura civile," sono aggiunte le seguenti "al pubblico
ministero,".
7. L’articolo 18, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:
"Art. 18 (Reclamo). – Contro la sentenza che dichiara il fallimento puo’ essere
proposto reclamo dal debitore e da qualunque interessato con ricorso da
depositarsi nella cancelleria della corte d’appello nel termine perentorio di
trenta giorni.
Il ricorso deve contenere:
1) l’indicazione della corte d’appello competente;
2) le generalità dell’impugnante e l’elezione del domicilio nel comune in cui
ha sede la corte d’appello;
3) l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa
l’impugnazione, con le relative conclusioni;
4) l’indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei
documenti prodotti.
Il reclamo non sospende gli effetti della sentenza impugnata, salvo quanto
previsto dall’articolo 19, primo comma.
Il termine per il reclamo decorre per il debitore dalla data della notificazione
della sentenza a norma dell’articolo 17 e per tutti gli altri interessati dalla
data della iscrizione nel registro delle imprese ai sensi del medesimo articolo.
In ogni caso, si applica la disposizione di cui all’articolo 327, primo comma,
del codice di procedura civile.
Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il
relatore, e fissa con decreto l’udienza di comparizione entro sessanta giorni
dal deposito del ricorso.
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere
notificato, a cura del reclamante, al curatore e alle altre parti entro dieci
giorni dalla comunicazione del decreto.
Tra la data della notificazione e quella dell’udienza deve intercorrere un
termine non minore di trenta giorni. Le parti resistenti devono costituirsi
almeno dieci giorni prima della udienza, eleggendo il domicilio nel comune in
cui ha sede la corte d’appello.
La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria
contenente l’esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonchè
l’indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.
L’intervento di qualunque interessato non puo’ avere luogo oltre il termine
stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalità per queste
previste.
All’udienza, il collegio, sentite le parti, assume, anche d’ufficio, nel
rispetto del contraddittorio,tutti i mezzi di prova che ritiene necessari,
eventualmente delegando un suo componente.
La corte provvede sul ricorso con sentenza.
La sentenza che revoca il fallimento è notificata, a cura della cancelleria, al
curatore, al creditore che ha chiesto il fallimento e al debitore, se non
reclamante, e deve essere pubblicata a norma dell’articolo 17.
La sentenza che rigetta il reclamo è notificata al reclamante a cura della
cancelleria.
Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di trenta giorni dalla
notificazione.
Se il fallimento è revocato, restano salvi gli effetti degli atti legalmente
compiuti dagli organi della procedura.
Le spese della procedura ed il compenso al curatore sono liquidati dal
tribunale, su relazione del giudice delegato, con decreto reclamabile ai sensi
dell’articolo 26.".
8. All’articolo 19 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole "l’appello" sono sostituite dalle parole "il
reclamo" e le parole "il collegio" sono sostituite dalle parole "la corte
d’appello";
b) il secondo comma è abrogato.
9. L’articolo 20 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è abrogato.
10. All’articolo 22 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nei commi secondo, terzo, quarto e quinto, le parole "Corte di appello" e
"Corte d’appello" sono sostituite dalle seguenti: "corte d’appello";
b) nel secondo comma, le parole "quindici giorni" sono sostituite dalle
seguenti: "trenta giorni".
Art. 3.
Modifiche al Titolo II, Capo II, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. All’articolo 24 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il secondo comma è
abrogato.
2. All’articolo 25, primo comma, n. 6), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
le parole: "agli avvocati" sono sostituite dalla seguente: "ai difensori".
3. L’articolo 26, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:
"Art. 26 (Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale). –
Salvo che sia diversamente disposto, contro i decreti del giudice delegato e del
tribunale, puo’ essere proposto reclamo al tribunale o alla corte di appello,
che provvedono in camera di consiglio.
Il reclamo è proposto dal curatore, dal fallito, dal comitato dei creditori e
da chiunque vi abbia interesse.
Il reclamo è proposto nel termine perentorio di dieci giorni, decorrente dalla
comunicazione o dalla notificazione del provvedimento per il curatore, per il
fallito, per il comitato dei creditori e per chi ha chiesto o nei cui confronti
è stato chiesto il provvedimento; per gli altri interessati, il termine decorre
dall’esecuzione delle formalità pubblicitarie disposte dal giudice delegato o
dal tribunale, se quest’ultimo ha emesso il provvedimento.
La comunicazione integrale del provvedimento fatta dal curatore mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica con garanzia
dell’avvenuta ricezione in base al testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2