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Il consumatore può procedere contro il creditore nell’ipotesi di mancata esecuzione del contratto relativo ai beni o ai servizi finanziati dal credito – Corte di giustizia delle Comunità europee, Sezione II, Sentenza del 04/10/2007

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Gli artt. 11 e 14
della direttiva del Consiglio 22 dicembre 1986, 87/102/CEE, relativa al
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
degli Stati membri in materia di credito al consumo, come modificata dalla
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/7/CE,
devono essere interpretati nel senso che ostano a che il diritto del consumatore
di procedere contro il creditore, previsto dall’art. 11, n. 2, della direttiva
medesima, come modificata, sia subordinato alla condizione che la previa offerta
di credito rechi menzione del bene o della prestazione di servizi finanziati.

 


Corte di
giustizia delle Comunità europee, Sezione II, Sentenza del 04/10/2007

(Presidente relatore,

P. Jann)

 

Nel procedimento
C‑429/05,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai
sensi dell’art. 234 CE, dal Tribunal d’instance de Saintes (Francia) con
decisione 16 novembre 2005, pervenuta in cancelleria il 2 dicembre 2005, nella
causa

Max Rampion,

Marie-Jeanne Godard Rampion

contro

Franfinance SA,

K par K SAS,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. P. Jann (relatore), presidente di sezione, dai sigg. A.
Tizzano, A. Borg Barthet, M. IleÅ¡ič e E. Levits, giudici,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della
direttiva del Consiglio 22 dicembre 1986, 87/102/CEE, relativa al ravvicinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri in materia di credito al consumo (GU 1987, L 42, pag. 48), come
modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio
1998, 98/7/CE (GU L 101, pag. 17; in prosieguo: la “direttiva 87/102”),
segnatamente dei suoi artt. 11 e 14.

2 Tale domanda è stata sollevata nel contesto di una controversia tra il sig.
Rampion e la sig.ra Godard Rampion (nel prosieguo: i “coniugi Rampion”), da una
parte, e le società Franfinance SA (in prosieguo: la “Franfinance”) e K par K
SAS (in prosieguo: la “K par K”), dall’altra, con riguardo ad un contratto di
vendita di finestre e ad un’apertura di credito ai fini del finanziamento di
tale contratto.

Contesto normativo

Normativa comunitaria

3 La direttiva 87/102 tende al ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al
consumo.

4 L’art. 11 di tale direttiva cosi’ recita:

“1. Gli Stati membri provvedono affinchè l’esistenza di un contratto di credito
non pregiudichi in alcun modo i diritti del consumatore nei confronti del
fornitore di beni o di servizi acquisiti in base a tale contratto qualora i beni
o servizi non siano forniti o non siano comunque conformi al contratto di
fornitura.

2. Quando:

a) per l’acquisto di beni o la fornitura di servizi il consumatore conclude un
contratto di credito con una persona diversa dal fornitore, e

b) tra il creditore e il fornitore dei beni o dei servizi esiste un precedente
accordo in base al quale il credito è messo esclusivamente da quel creditore a
disposizione dei clienti di quel fornitore per l’acquisto di merci o di servizi
di tale fornitore, e

c) il consumatore di cui alla lettera a) ottiene il credito in conformità al
precedente accordo, e

d) i beni o i servizi considerati dal contratto di credito non sono forniti o
sono forniti soltanto in parte, o non sono conformi al relativo contratto di
fornitura,

e) il consumatore ha proceduto contro il fornitore, ma non ha ottenuto la
soddisfazione cui aveva diritto,

il consumatore ha il diritto di procedere contro il creditore.

Gli Stati membri stabiliranno entro quali limiti e a quali condizioni il diritto
è esercitabile.

3. Il paragrafo 2 non è applicabile quando la singola operazione è di un
valore inferiore a un importo pari a 200 [euro]”.

5 L’art. 14 della direttiva 87/102 prevede quanto segue:

“1. Gli Stati membri provvedono affinchè i contratti di credito non deroghino,
a detrimento del consumatore, alle disposizioni del diritto nazionale che danno
esecuzione o che corrispondono alla presente direttiva.

2. Gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie per impedire che le
norme emanate in applicazione della presente direttiva siano eluse mediante una
speciale formulazione dei contratti e in particolare attraverso la distribuzione
dell’importo del credito in più contratti”.

Diritto interno

6 L’art. L. 311-20 del Code de la consommation prevede, ai fini
dell’applicazione dell’art. 11 della direttiva 87/102, che, “[q]ualora la previa
offerta menzioni il bene o la prestazione di servizi finanziati, gli obblighi
del mutuatario prendono effetto solo dal momento della consegna del bene o dalla
fornitura della prestazione ( )”.

7 A tal riguardo, l’art. L. 311-21 del codice medesimo precisa che, “[i]n caso
di contestazione circa l’esecuzione del contratto principale, il Tribunale
potrà, fino alla risoluzione della controversia, sospendere l’esecuzione del
contratto di credito. Quest’ultimo è risolto o annullato di pieno diritto
quando il contratto per il quale è stato concluso è, a sua volta,
giudizialmente risolto o annullato ( )”.

Causa principale e questioni pregiudiziali

8 Il 5 settembre 2003, dopo una visita a domicilio da parte del venditore, i
coniugi Rampion ordinavano alla K par K alcune finestre, per un prezzo totale di
EUR 6150. In forza del contratto di vendita concluso a tal fine, le finestre
dovevano essere consegnate entro un termine da sei ad otto settimane a decorrere
dalle misurazioni effettuate dal tecnico addetto.

9 Secondo il giudice del rinvio, da tale contratto di vendita risulta un
finanziamento totale dell’acquisto realizzato mediante credito concesso dalla
Franfinance.

10 In pari data, i coniugi Rampion sottoscrivevano con la Franfinance
un’apertura di credito per un tetto massimo pari all’importo della vendita.
L’offerta di credito indica l’identità del venditore con la menzione “compte
plate-forme K par K”, ma non specifica il bene finanziato.

11 Alla consegna delle finestre ordinate, il 27 novembre 2003, i coniugi Rampion
appuravano che i davanzali e gli infissi erano infestati da parassiti. I lavori
non venivano proseguiti e, con lettera del 5 gennaio 2004, gli interessati
dichiaravano di voler risolvere il contratto di vendita.

12 Non avendo ricevuto risposta per loro soddisfacente alla richiesta di
risoluzione del contratto, con atti del 29 ottobre e del 2 novembre 2004 i
coniugi Rampion citavano in giudizio la K par K e la Franfinance chiedendo che
il contratto di vendita fosse dichiarato nullo, con conseguente risoluzione del
contratto di credito, argomentando che il contratto di vendita non recava
l’indicazione precisa del termine di consegna dei beni di cui trattasi, in
contrasto con il requisito previsto dal Code de la consommation.

13 In subordine, i coniugi Rampion chiedevano la risoluzione per inadempimento
del contratto di vendita, deducendo che la K par K, avendo proposto la fornitura
e la posa degli elementi di carpenteria quando il relativo supporto era
difettoso, era venuta meno all'”obbligo di consigliare” (“obligation de conseil”)
gravante sulla stessa.

14 Le convenute nella causa principale facevano valere, segnatamente, che non
sussisteva alcuna interdipendenza tra i due contratti, dal momento che,
contrariamente a quanto previsto dall’art. L. 311-20 del Code de la consommation,
l’indicazione del bene finanziato non risultava dall’offerta di credito.
Inoltre, si sarebbe trattato di un’apertura di credito e non di un credito
vincolato al finanziamento della vendita.

15 Il giudice del rinvio, nell’ambito del dibattimento dinanzi al medesimo
svoltosi, sollevava d’ufficio diversi motivi attinenti a disposizioni del Code
de la consommation relative al credito al consumo ed alla vendita a domicilio.

16 In tale contesto, il Tribunal d’instance de Saintes decideva di sospendere il
procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

“1) Se gli artt. 11 e 14 della direttiva ( ) 87/102/CEE vadano interpretati nel
senso che consentono al giudice di applicare le norme sull’interdipendenza tra
il contratto di credito ed il contratto di fornitura di beni o di servizi,
finanziato grazie a tale credito, quando il contratto di credito non menziona il
bene il cui acquisto è finanziato o è stato concluso nella forma di apertura
di credito senza menzione del bene finanziato.

2) Se la direttiva ( ) 87/102/CEE abbia una finalità più ampia della mera
tutela del consumatore, che si estenda all’organizzazione del mercato
consentendo al giudice di applicare d’ufficio le disposizioni che ne derivano”.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

Sulla ricevibilità

17 In primo luogo, la Franfinance fa valere che non spetta alla Corte
pronunciarsi in ordine alla prima questione, dal momento che essa, in realtà,
riguarda esclusivamente l’applicazione di disposizioni del diritto nazionale
relative ai requisiti necessari ai fini della sussistenza di un credito
vincolato. La direttiva 87/102, infatti, si limiterebbe a disciplinare
un’armonizzazione minima e il suo art. 11 preciserebbe che gli Stati membri
stabiliscono, in particolare, a quali condizioni il consumatore puo’ esercitare
il diritto di procedere contro il creditore.

18 A tal riguardo, si deve riconoscere che la direttiva 87/102, come emerge dal
suo art. 15 e dal suo venticinquesimo ‘considerando’, a norma dei quali tale
direttiva non impedisce agli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni
più rigorose a tutela dei consumatori, si limita ad un’armonizzazione minima
delle disposizioni nazionali relative al credito al consumo.

19 Tuttavia, la prima questione sottoposta concerne espressamente
l’interpretazione dell’art. 11 della detta direttiva; è pacifico che tale
disposizione sia stata trasposta nel diritto francese, in particolare, dagli
artt. L. 311-20 e L. 311-21 del Code de la consommation che consentono al
debitore, a talune condizioni, di ottenere la sospensione, la risoluzione o
l’annullamento del contratto di credito.

20 Orbene, la questione se e, eventualmente, in qual misura il diritto di agire
in giudizio, previsto dall’art. 11, n. 2, della direttiva 87/102 a favore del
consumatore nei confronti del creditore, possa essere subordinato dal diritto
nazionale a condizioni diverse rispetto a quelle elencate da tale disposizione,
riguarda l’analisi nel merito della prima questione sottoposta. L’aggiunta di
qualsivoglia requisito supplementare, infatti, comporta il rischio di collocare
le disposizioni di diritto nazionale al di là del livello di armonizzazione
perseguito da questa direttiva e non si puo’, pertanto, ritenere immediatamente
che rientri unicamente in tale diritto.

21 In secondo luogo, secondo la Franfinance, la Corte è tanto meno competente a
esprimersi in ordine a tale questione dal momento che il giudice del rinvio, in
realtà, non intende acclarare che, nella causa principale, i debitori possano
effettivamente agire in giudizio nei confronti del creditore ai sensi dell’art.
11 della direttiva 87/102, bensi’ che sia riconosciuta l’interdipendenza tra i
contratti in oggetto per fini del tutto diversi. Il giudice del rinvio
intenderebbe, in realtà, applicare norme del diritto francese aventi una natura
ed un oggetto differenti, in quanto non sarebbero attinenti a tale diritto di
agire in giudizio, bensi’ prevedrebbero la decadenza automatica del creditore
dal proprio diritto agli interessi qualora nell’offerta di credito non ricorrano
talune menzioni relative a tale interdipendenza.

22 La Commissione delle Comunità europee esprime, con riguardo alla
ricevibilità delle questioni pregiudiziali ovvero alla competenza della Corte
quanto alla loro soluzione, una riserva attinente al fatto che il giudice del
rinvio non indica con precisione la ragione per la quale una risposta è
necessaria ai fini della soluzione della causa principale.

23 A tal riguardo, si deve ricordare che le questioni relative
all’interpretazione del diritto comunitario proposte dal giudice nazionale
nell’ambito del contesto di diritto e di fatto che egli individua sotto la
propria responsabilità, del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza,
godono di una presunzione di rilevanza (v. sentenze 15 maggio 2003, causa
C‑300/01, Salzmann, Racc. pag. I‑4899, punti 29 e 31, nonchè 5 dicembre 2006,
cause riunite C‑94/04 e C‑202/04, Cipolla e a., Racc. pag. I‑11421, punto 25).

24 Il rigetto, da parte della Corte, di una domanda proposta da un giudice
nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che
l’interpretazione del diritto comunitario richiesta non ha alcun rapporto con l’effettività
o l’oggetto della causa principale, qualora la questione sia di tipo ipotetico
o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto
necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte
(v., in particolare, sentenze 13 marzo 2001, causa C‑379/98, PreussenElektra,
Racc. pag. I‑2099, punto 39; 15 giugno 2006, causa C‑466/04, Acereda Herrera,
Racc. pag. I‑5341, punto 48, e Cipolla e a., cit., punto 25).

25 Orbene, è giocoforza rilevare che non risulta in modo manifesto che
l’interpretazione delle norme comunitarie richiesta dal giudice del rinvio non
abbia alcun rapporto con l’effettività o l’oggetto della causa principale, nè
che le questioni relative all’interpretazione di tali norme siano di tipo
ipotetico. Se è pur vero che la prima questione sottoposta menziona, in termini
estremamente generici, l’applicazione delle “norme sull’interdipendenza tra il
contratto di credito ed il contratto di fornitura di beni o di servizi”, dalla
decisione di rinvio non risulta che tale questione riguardi esclusivamente, in
realtà, l’applicazione di disposizioni di diritto nazionale diverse da quelle
di trasposizione dell’art. 11 della direttiva 87/102, ovvero ricomprese nella
sua sfera di applicazione.

26 Cio’ premesso, la presunzione di rilevanza della prima questione sottoposta
non viene meno.

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