Gli ausiliari del traffico non possono multare gli automobilisti che transitano sulle corsie preferenziali – CASSAZIONE CIVILE, Sezione II, Sentenza n. 16777 del 27/08/2007
Gli ausiliari
del traffico non possono multare gli automobilisti che transitano sulle corsie
preferenziali riservate ai mezzi pubblici in quanto i loro poteri sono limitati
alla contestazioni in materia di sosta. Il legislatore ha espressamente previsto
che le funzioni riguardano soltanto le “violazioni in materia di sosta” e
“limitatamente alle aree oggetto di concessione”, poichè “la loro attribuzione
è apparsa strumentale rispetto allo scopo di garantire la funzionalità dei
parcheggi, che concorre a ridurre, se non ad evitare, il grave problema del
congestionamento della circolazione nei centri abitati”.
Pertanto, se
le violazioni consistano in condotte diverse, quale la circolazione in corsie
riservate ai mezzi pubblici, l’accertamento puo’ essere compiuto dal personale
ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone, ma non anche dagli
ausiliari.
CASSAZIONE
CIVILE, Sezione II, Sentenza n. 16777 del 27/08/2007
FATTO E
DIRITTO
Con atto
notificato il 13.9.2005, B. D. ricorre per la cassazione della sentenza del
giudice di pace di Roma del 17.5. 2005, che aveva respinto il suo ricorso
avverso il verbale di contestazione della violazione dell’art. 7 comma 1, codice
della strada (per aver circolato nella corsia di percorrenza riservata ai mezzi
pubblici), respingendo il motivo di opposizione che contestava la legittimità
dell’accertamento in quanto eseguito da un ausiliare del traffico, al di fuori
delle sue specifiche competenze.
L’intimato
Comune di Roma ha depositato controricorso.
Attivata
procedura ex art. 375 cod. proc. Civ. , gli atti sono stati trasmessi al
procuratore Generale, che ha concluso per la trattazione del ricorso in camera
di consiglio e per il suo rigetto per manifesta infondatezza.
Parte
ricorrente ha depositato memoria.
Con un unico
motivo, il ricorso denunzia violazione e falsa applicazione del combinato
disposto degli artt. 17, comma 132, legge 15.5.1997, n. 127 e 68legge
23.12.1999, n. 488, censurando la sentenza impugnata per non aver accolto il
motivo di opposizione che denunciava l’illegittimità del verbale di
accertamento della violazione per incompetenza assoluta dell’agente accertatore,
tenuto conto che ai sensi di legge, l’ausiliare puo’ essere delegato dal sindaco
unicamente a segnalare le violazioni in materia di sosta. Diversamente di quanto
ritenuto dal Procuratore generale, il ricorso è fondato. La legge 15 maggio
1997, n. 127, art. 17, comma 132, ha stabilito che "i comuni possono, con
provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento
delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di
gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione".
Al comma 133,
poi, il medesimo art. 17 dispone che "le funzioni di cui al comma 132 sono
conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto
pubblico di persone nelle forme previste dalla L. 8 giugno 1990, n. 142, artt.
22 e 25, e successive modificazioni. A tale personale sono inoltre conferite,
con le stesse modalità di cui al primo periodo del comma 132, le funzioni di
prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie
riservate al trasporto pubblico, ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 283 art.
6, comma 4, lettera c).
La L. 23
dicembre 1999, n. 488, art. 68 comma 1, ha successivamente chiarito che "la L.
15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 132 e 133, si interpretano nel senso che
il conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni,
ivi previste, comprende ai sensi del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, art. 12,
comma 1, lettera e) e successive modificazioni, i poteri di contestazione
immediata nonchè di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con
l’efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile" (comma 1). La
norma ha, inoltre, stabilito che queste funzioni "con gli effetti di cui
all’articolo 2700 del codice civile,sono svolte solo da personale
nominativamente designato dal sindaco previo accertamento dell’assenza di
precedenti o pendenze penali, nell’ambito delle categorie indicate dalla citata
L. n. 127 del 1997, art. 17, comma 132 e 133" (comma 2), disponendo, altresi’
che a detto personale "puo’ essere conferita anche la competenza a disporre la
rimozione dei veicoli nei casi previsti, rispettivamente, dal D.Lgs 30 aprile
1992, n. 285, art. 158, lettere b) e c) e comma 2, lettera d)" (comma 3). Il
legislatore, con le norme sopra richiamate, ha stabilito che determinate
funzioni, obiettivamente pubbliche, possono essere svolte anche da soggetti
privati i quali abbiano una particolare investitura da parte della pubblica
amministrazione, in relazione al servizio svolto, in considerazione "della
progressiva rilevanza dei problemi delle soste e parcheggi" specie nei centri
urbani (Corte cost. , ord. N. 157 del 2001). Inoltre, con la norma
interpretativa sopra richiamata (art. 68, cit. ) ha impresso ai verbali redatti
dal succitato personale l’efficacia probatoria di cui agli artt. 2699 e 2700 c.c..
L’art. 17, comma 132, cit., tenuto conto della rilevanza della funzioni
conferite a soggetti che, sebbene siano estranei all’apparato della pubblica
amministrazione e non compresi nel novero di quelli ai quali esse sono
ordinariamente attribuite (art. 12, C.d.s), sono legittimati all’esercizio di
compiti di prevenzione ed accertamento di violazioni del codice della strada
sanzionate in via amministrativa, deve ritenersi norma di stretta
interpretazione (in tal senso v. Cass. 7 aprile 2005, n. 7336). Il legislatore
evidentemente proprio per queste ragioni, ha quindi avuto cura di puntualizzare
che le funzioni riguardano soltanto le "violazioni in materia di sosta" e
"limitatamente alle aree oggetto di concessione", poichè la loro attribuzione
è apparsa strumentale rispetto allo scopo di garantire la funzionalità dei
parcheggi, che concorre a ridurre, se non ad evitare, il grave problema del
congestionamento della circolazione nei centri abitati. In tal senso, è
significativo che al personale in esame "puo’ essere conferita anche la
competenza a disporre la rimozione dei veicoli", ma esclusivamente nei casi
previsti dall’art. 158, comma 2, lett. b), c) e d) (art. 68 comma 3, cit. )
ovvero "dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in
sosta, oppure lo spostamento dei veicoli in sosta", "in seconda fila", "negli
spazi riservati allo stazionamento e alla fermata" dei veicoli. Ne consegue che
gli ausiliari del traffico, in tanto sono legittimati ad accertare e contestare
violazioni a norme del codice della strada, in quanto dette violazioni
concernano le disposizioni materia di sosta (Cass. n. 18186 del 2006). Laddove
le violazioni consistano in condotte diverse, quale, nella specie, la
circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici, l’accertamento puo’ essere
compiuto dal personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone,
ma non anche dagli ausiliari del traffico, di cui alla L. n. 127 dal 1997, art.
17, comma 132. Nel caso di specie, unitamente alle considerazioni che precedono,
va inoltre osservato che l’amministrazione opposta no ha fornito alcuna prova
che la violazione sia stata accertata da soggetto specificamente abilitato,
limitandosi il verbale alla mera qualificazione dell’operante come "ausiliario
del traffico". Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata va
conseguentemente cassata. Peraltro , non risultando necessari ulteriori
accertamenti di merito, emergendo dagli atti che la violazione di divieti posti
dal codice della strada non relativi alla sosta è stata accertata da un
soggetto non legittimato a detto accertamento ai sensi della L. n. 127 del1997,
art. 17, comma 132, la causa puo’ essere decisa nel merito, con l’accoglimento
della opposizione e la condanna del Comune di Roma al pagamento delle spese del
giudizio di merito e di quello di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il
ricorso e, decidendo nel merito, annulla il verbale di contestazione opposto;
condanna il comune di Roma al pagamento delle spese di lite, che liquida, per il
primo grado, in euro 700, di cui euro 600 per onorari e, per il grado di
legittimità, in euro 500, di cui euro 400 per onorari, oltre accessori.