CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 117 RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI MODIFICATIVE DEL CODICE DELLA STRADA – LEGGE 02/10/2007 n.160
LEGGE 2
ottobre 2007 n. 160
(pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2007)
CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 3 AGOSTO 2007, N.
117, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI MODIFICATIVE DEL CODICE DELLA STRADA PER
INCREMENTARE I LIVELLI DI SICUREZZA NELLA CIRCOLAZIONE.
(Testo
coordinato)
La
Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti
modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza
nella circolazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in
allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 3 AGOSTO 2007,
N. 117
All’articolo 2:
al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, primo periodo, le parole: "i primi tre
anni" sono sostituite dalle seguenti: "il primo anno";
al comma 3, lettera a), capoverso 1-bis, la parola: "quattro" è sostituita
dalla seguente: "cinque".
All’articolo 3, comma 1, lettera c), capoverso 9, secondo periodo, le parole:
"da tre a sei mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a tre mesi con il
provvedimento di inibizione alla guida del veicolo, nella fascia oraria che va
dalle ore 22 alle ore 7 del mattino, per i tre mesi successivi alla restituzione
della patente di guida. Il provvedimento di inibizione alla guida è annotato
nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, di cui agli articoli 225 e
226 del presente codice".
Dopo l’articolo 3 è inserito il seguente:
"Art. 3-bis (Modifiche all’articolo 157 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
in materia di accensione del motore durante la sosta o la fermata del veicolo).
– 1. All’articolo 157 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
"7-bis. E’ fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta o la
fermata del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l’impianto di
condizionamento d’aria nel veicolo stesso; dalla violazione consegue la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 400";
b) al comma 8 sono premesse le seguenti parole: "Fatto salvo quanto disposto dal
comma 7-bis,"".
All’articolo 5:
al comma 1, lettera a), capoverso 2:
alla lettera a), le parole: "e l’arresto fino a un mese" sono soppresse;
alla lettera b), il secondo periodo è soppresso;
alla lettera c), il secondo periodo è soppresso;
al comma 1, lettera c), capoverso 7, terzo periodo, le parole:
"Dalla violazione" sono sostituite dalle seguenti: "Dalle violazioni";
al comma 2, lettera a), capoverso 1, il secondo periodo è soppresso.
All’articolo 6, comma 2, alinea, dopo le parole: "di somministrazione di bevande
alcoliche," sono inserite le seguenti:
"devono interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2
della notte e assicurarsi che all’uscita del locale sia possibile effettuare, in
maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico;
inoltre".
Dopo l’articolo 6 sono inseriti i seguenti:
"Art. 6-bis (Fondo contro l’incidentalità notturna). 1. E’ istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo contro l’incidentalità notturna.
2. Chiunque, dopo le ore 20 e prima delle ore 7, viola gli articoli 141, 142,
commi 8 e 9, 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, è punito con la sanzione amministrativa aggiuntiva di
euro 200, che vengono destinati al Fondo contro l’incidentalità notturna.
3. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono essere usate per le attività
di contrasto dell’incidentalità notturna.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze, con decreto
adottato di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro dei
trasporti, emana il regolamento per l’attuazione del presente articolo.
5. Per il finanziamento iniziale del Fondo di cui al comma 1 è autorizzata la
spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa
di cui all’articolo 1, comma 1036, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Art. 6-ter (Destinazione delle maggiori entrate derivanti dall’incremento delle
sanzioni amministrative pecuniarie). – 1. Le maggiori entrate derivanti
dall’incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie disposto dal presente
decreto sono destinate al finanziamento di corsi volti all’educazione stradale
nelle scuole di ogni ordine e grado.
2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dei trasporti e con il Ministro della pubblica istruzione, da adottare
entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, si provvede all’attuazione del presente articolo,
disciplinando, agli effetti della definizione dei programmi e delle relative
attività di formazione e di supporto didattico, le modalità di collaborazione
di enti e organismi con qualificata esperienza e competenza nel settore".