Norme & Prassi

INTERVENTI URGENTI IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA, PER LO SVILUPPO E L’EQUITA’ SOCIALE.- DECRETO-LEGGE 1 ottobre 2007 n. 159

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DECRETO-LEGGE
1 ottobre 2007 n. 159


(pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2007)



INTERVENTI URGENTI IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA, PER LO SVILUPPO E L’EQUITA’
SOCIALE.

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni che, in
coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica definiti con il Documento di
programmazione economico-finanziaria 2008-2011 e relativa nota di aggiornamento,
avviino un processo di restituzione del maggior gettito fiscale, rispetto alle
previsioni, dando priorità ai soggetti incapienti ed intervenendo a sostegno
della realizzazione di infrastrutture ed investimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
28 settembre 2007;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
dell’economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Destinazione maggiori entrate

1. Le maggiori entrate tributarie nette rispetto alle previsioni definite con il
Documento di programmazione economico-finanziaria 2008-2011 per l’anno 2007,
pari a 5.978 milioni di euro, ulteriori rispetto a quelle incluse nel
provvedimento previsto dall’articolo 17, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e utilizzate a copertura del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, sono
destinate, per lo stesso anno, alla realizzazione degli obiettivi di
indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e dei saldi di finanza
pubblica a legislazione vigente, definiti dal predetto Documento di
programmazione economico-finanziaria e dalla relativa Nota di aggiornamento.

2. Gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni di cui
al comma 1 includono gli effetti finanziari degli interventi disposti con il
presente decreto, ivi comprese le misure di sviluppo ed equità sociale di cui
all’articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 2.

Imprese pubbliche

1. Per la prosecuzione delle opere in corso sulla rete tradizionale
dell’infrastruttura ferroviaria, previste dal contratto di programma 2007-2011
parte investimenti stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e la Rete
Ferroviaria Italiana S.p.a., è autorizzato un contributo di 800 milioni di euro
per l’anno 2007.

2. Per assicurare, per il periodo di vigenza del contratto di cui al comma 1, la
continuità nell’attività di manutenzione straordinaria sulla rete tradizionale
dell’infrastruttura ferroviaria, come indicato nella delibera CIPE n. 63 in data
20 luglio 2007, è autorizzato per l’anno 2007 un ulteriore contributo di 235
milioni di euro.

3. E’ autorizzata la spesa di 215 milioni di euro da utilizzare nel 2007 per i
progetti ricompresi nel piano di investimenti allegato al Contratto di programma
2007 stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e da ANAS S.p.A.

Art. 3.

Semplificazione delle procedure di utilizzo degli stanziamenti di cui all’elenco
1 annesso alla legge finanziaria 2007

1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) al comma 758, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Al fine di
garantire la tempestiva attivazione del finanziamento in corso d’anno degli
interventi previsti nel predetto elenco 1, è consentito, per l’anno 2007,
l’utilizzo di una parte delle quote accantonate per ciascun intervento, nel
limite di importi corrispondenti a effetti in termini di indebitamento netto
pari all’ottanta per cento di quelli determinati nel medesimo elenco 1.

Per gli anni 2008 e 2009 è consentito l’utilizzo di una parte delle quote
accantonate per ciascun intervento, nel limite di importi corrispondenti a
effetti in termini di indebitamento netto pari al settanta per cento di quelli
determinati nel medesimo elenco 1.";

b) al comma 759 è soppressa la parola: "trimestralmente";

c) al comma 762 le parole: "per gli importi accertati ai sensi del comma 759"
sono sostituite dalle seguenti: "secondo quanto previsto dai commi 758 e 759".

2. Il comma 2 dell’articolo 13 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è sostituito
dal seguente: "2. Le anticipazioni di cui al comma 1 sono estinte a valere sulla
quota delle somme stanziate sui pertinenti capitoli di bilancio indicata
all’articolo 1, comma 758, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, preventivamente rispetto agli utilizzi cui sono destinati gli stanziamenti
stessi.".

Art. 4.

Commissariamento di regioni inadempienti

1. Qualora nel procedimento di verifica e monitoraggio dei singoli Piani di
rientro, effettuato dal Tavolo di verifica degli adempimenti e dal Comitato
permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, di cui
rispettivamente agli articoli 12 e 9 dell’Intesa Stato-regioni del 23 marzo
2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, con le
modalità previste dagli accordi sottoscritti ai sensi dell’articolo 1, comma
180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, si
prefiguri il mancato rispetto da parte della regione degli adempimenti previsti
dai medesimi Piani, in relazione alla realizzabilità degli equilibri finanziari
nella dimensione e nei tempi ivi programmati, in funzione degli interventi di
risanamento, riequilibrio economico-finanziario e di riorganizzazione del
sistema sanitario regionale, anche sotto il profilo amministrativo e contabile,
tali da mettere in pericolo la tutela dell’unità economica e dei livelli
essenziali delle prestazioni, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo
1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Presidente
del Consiglio dei Ministri, con la procedura di cui all’articolo 8, comma 1,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta del Ministro dell’economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per
gli affari regionali e le autonomie locali, diffida la regione ad adottare entro
quindici giorni tutti gli atti normativi, amministrativi, organizzativi e
gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel
Piano.

2. Ove la regione non adempia alla diffida di cui al comma 1, ovvero gli atti e
le azioni posti in essere, valutati dai predetti Tavolo e Comitato, risultino
inidonei o insufficienti al raggiungimento degli obiettivi programmati, il
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie locali, nomina un commissario ad acta per l’intero
periodo di vigenza del singolo Piano di rientro. Gli eventuali oneri derivanti
dalla nomina del commissario ad acta sono a carico della regione interessata.

Art. 5.

Misure di governo della spesa e di sviluppo del settore farmaceutico

1. A decorrere dall’anno 2008 l’onere a carico del SSN per l’assistenza
farmaceutica territoriale, comprensiva sia della spesa dei farmaci erogati sulla
base della disciplina convenzionale, al lordo delle quote di partecipazione alla
spesa a carico degli assistiti, sia della distribuzione diretta, inclusa la
distribuzione per conto e la distribuzione in dimissione ospedaliera, non puo’
superare a livello nazionale ed in ogni singola regione il tetto del 14,4 per
cento del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato, comprensivo delle
risorse vincolate di spettanza regionale e al netto delle somme erogate per il
finanziamento di attività non rendicontate dalle Aziende sanitarie. Il valore
assoluto dell’onere a carico del SSN per la predetta assistenza farmaceutica,
sia a livello nazionale che in ogni singola regione è annualmente determinato
dal Ministero della salute, entro il 15 novembre dell’anno precedente a quello
di riferimento, sulla base del riparto delle disponibilità finanziarie per il
Servizio sanitario nazionale deliberato dal CIPE, ovvero, in sua assenza, sulla
base della proposta di riparto del Ministro della salute, da formulare entro il
15 ottobre. Entro 15 giorni dalla fine di ciascun mese, le regioni trasmettono
all’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), al Ministero della salute e al
Ministero dell’economia e delle finanze i dati della distribuzione diretta, come
definita dal presente comma, per singola specialità medicinale, relativi al
mese precedente, secondo le specifiche tecniche definite dal decreto del
Ministro della salute in data 31 luglio 2007, concernente l’istituzione del
flusso informativo delle prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione
diretta. Il rispetto da parte delle regioni di quanto disposto dal presente
comma costituisce adempimento ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo
a carico dello Stato. Nelle more della concreta e completa attivazione del
flusso informativo della distribuzione diretta, alle regioni che non hanno
fornito i dati viene attribuita, ai fini della determinazione del tetto e della
definizione dei budget di cui al comma 2, in via transitoria e salvo successivo
conguaglio, una spesa per distribuzione diretta pari al 40 per cento della spesa
complessiva per l’assistenza farmaceutica non convenzionata rilevata dal flusso
informativo del nuovo sistema informativo sanitario.

2. A decorrere dall’anno 2008 è avviato il nuovo sistema di regolazione della
spesa dei farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale, che è cosi’
disciplinato:

a) il sistema nel rispetto dei vincoli di spesa di cui al comma 1, è basato
sulla attribuzione da parte dell’AIFA, a ciascuna Azienda titolare di
autorizzazioni all’immissione in commercio di farmaci (AIC), entro il 15 gennaio
di ogni anno, di un budget annuale calcolato sulla base dei volumi e dei prezzi
degli ultimi dodici mesi per i quali sono disponibili i dati, distintamente per
i farmaci equivalenti e per i farmaci ancora coperti da brevetto. Dal calcolo di
cui al precedente periodo viene detratto, ai fini dell’attribuzione del budget,
l’ammontare delle somme restituite al Servizio sanitario nazionale per effetto
dell’articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
del comma 3.
Viene detratto, altresi’, il valore della minore spesa prevedibilmente
conseguibile nell’anno per il quale è effettuata l’attribuzione del budget, a
seguito delle decadenze di brevetti in possesso dell’azienda presa in
considerazione; tale valore è calcolato sulla base dei dati dell’anno
precedente. Ai fini della definizione dei budget l’AIFA utilizza anche il 60 per
cento delle risorse incrementali derivanti dall’eventuale aumento del tetto di
spesa rispetto all’anno precedente e di quelle rese disponibili dalla riduzione
di spesa complessiva prevista per effetto delle decadenze di brevetto che
avvengono nell’anno per il quale è effettuata l’attribuzione del budget. Un
ulteriore 20 per cento delle risorse incrementali, come sopra definite,
costituisce un fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi che saranno
autorizzati nel corso dell’anno, mentre il restante 20 per cento costituisce un
fondo di garanzia per esigenze allocative in corso d’anno. Il possesso, da parte
di un farmaco, del requisito della innovatività è riconosciuto dall’AIFA,
sentito il parere formulato dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica
istituita presso la stessa Agenzia, e ha validità per 36 mesi agli effetti del
presente articolo, fatta salva la possibilità dell’AIFA di rivalutare
l’innovatività sulla base di nuovi elementi tecnico-scientifici resisi
disponibili;

b) la somma dei budget di ciascuna Azienda, incrementata del fondo aggiuntivo
per la spesa dei farmaci innovativi di cui alla lettera a), nonchè
dell’ulteriore quota del 20 per cento prevista dallo stesso comma, deve
risultare uguale all’onere a carico del SSN per l’assistenza farmaceutica a
livello nazionale, come determinato al comma 1;

c) in fase di prima applicazione della disposizione di cui alla lettera a) e
nelle more della concreta e completa attivazione dei flussi informativi, l’AIFA,
partendo dai prezzi in vigore al 1° gennaio 2007 risultanti dalle misure di
contenimento della spesa farmaceutica di cui all’articolo 1, comma 796, lettera
f), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, attribuisce a ciascuna Azienda
titolare di AIC, entro il 31 gennaio 2008, un budget provvisorio sulla base
delle regole di attribuzione del budget definite dalla stessa lettera a). Il
budget definitivo viene attribuito a ciascuna Azienda entro il 30 settembre 2008
alla luce dei dati sulla distribuzione diretta forniti dalle regioni ai sensi
del citato decreto del Ministro della salute in data 31 luglio 2007. In assenza
di tali dati, ad ogni Azienda viene attribuito un valore di spesa per la
distribuzione diretta proporzionale all’incidenza dei farmaci di PHT di cui alla
determinazione AIFA del 29 ottobre 2004, pubblicata nel Supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004;

d) l’AIFA effettua il monitoraggio mensile dei dati di spesa farmaceutica e
comunica le relative risultanze al Ministero della salute ed al Ministero
dell’economia e delle finanze con la medesima cadenza. L’AIFA verifica al 31
maggio, al 30 settembre e al 31 dicembre di ogni anno l’eventuale superamento a
livello nazionale del tetto di spesa di cui al comma 1, calcolato sulla base dei
dati dell’Osservatorio nazionale dell’impiego dei medicinali, disciplinato
dall’articolo 68 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall’articolo 18 del
decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, nonchè sulla base
dei dati delle regioni concernenti la distribuzione diretta di cui al medesimo
comma 1;

e) qualora i valori di spesa verificati al 31 maggio di ogni anno superino la
somma, rapportata ai primi 5 mesi dell’anno, dei budget aziendali, con gli
incrementi di cui alla lettera b), si dà luogo al ripiano dello sforamento
determinato nel predetto arco temporale, secondo le regole definite al comma 3.
Qualora i valori di spesa verificati al 30 settembre di ogni anno superino la
somma, rapportata ai primi 9 mesi dell’anno, dei budget aziendali, con gli
incrementi di cui alla predetta lettera b), si dà luogo al ripiano dello
sforamento stimato del periodo 1° giugno-31 dicembre, salvo conguaglio
determinato sulla base della rilevazione del 31 dicembre, secondo le regole
definite al comma 3. La predetta stima tiene conto della variabilità dei
consumi nel corso dell’anno.

3. Le regole per il ripiano dello sforamento sono cosi’ definite:

a) l’intero sforamento è ripart

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