Lavoro

Al lavoro straordinario oltre il sesto giorno consecutivo va sempre applicata la maggiorazione retributiva – CASSAZIONE CIVILE, Sezione Lavoro, Sentenza n. 18708 del 06/09/2007

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Il lavoro
prestato oltre il sesto giorno consecutivo deve essere retribuito in misura
maggiore rispetto a quello ordinario, anche in assenza di specifica disposizione
del CCNL, in considerazione della maggiore gravosità rispetto a quello
settimanale cui deve necessariamente corrispondere una maggiore retribuzione. E’
quanto ha affermato la sezione lavoro della Cassazione nella sentenza n. 18708
depositata il 6 settembre 2007.
Per la Cassazione, la maggiorazione per il lavoro prestato di domenica trova il
suo fondamento legislativo, anche in mancanza di disposizione contrattuale e
nonostante il previsto riposo compensativo, nell’art. 2109 c.c., comma 1, il
quale, nel prescrivere che il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di
riposo settimanale "di regola coincidente con al domenica", implicitamente
attribuisce al giorno della domenica una valenza superiore a quello degli altri
giorni della settimana, recependo il consolidato costume sociale che vede nella
domenica il giorno dedicato dal lavoratore al riposo ed alle attività sociali e
culturali.
Il lavoratore subordinato che ha lavorato la domenica ha il diritto, quindi,  ad
una maggiorazione a titolo indennitario  della  retribuzione, a motivo della
maggiore penosità del lavoro domenicale.
A non diverse conclusioni, poi,  deve pervenirsi in relazione al lavoro prestato
oltre il sesto giorno consecutivo.

Nonostante le diverse
soluzioni date dalla giurisprudenza al fondamento della maggiorazione in esame,
sta di fatto che tutte le decisioni dei giudici di legittimit’, sottolinea la
Corte,  concordano nel ritenere che, anche in mancanza di una espressa
previsione contrattuale, il lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo
deve essere retribuito in misura maggiore rispetto a quello ordinario.

 


CASSAZIONE
CIVILE, Sezione Lavoro, Sentenza n. 18708 del 06/09/2007

 (Presidente M. De Luca, Relatore G. D’Agostino)

 

Svolgimento del processo

 

Con ricorso al Pretore di Roma
l’attuale intimato esponeva:  di aver prestato attività lavorativa alle
dipendenze della Banca XX con qualifica di ausiliario e con mansioni di custode
– guardiano diurno e notturno dal 1984;  di aver svolto turni di lavoro anche
oltre il sesto giorno di lavoro consecutivo;  di aver svolto lavoro per circa
venti domeniche all’anno; di non aver percepito per tali prestazioni nè le
maggiorazioni per lavoro straordinario, nè alcun altro indennizzo. Tanto
premesso chiedeva la condanna della BNL al pagamento di una somma per i titoli
indicati, oltre accessori. Costituitosi il contraddittorio, il Pretore rigettava
la domanda. Il lavoratore proponeva impugnazione e il Tribunale di Roma, con la
sentenza qui impugnata, in riforma della sentenza del primo giudice, condannava
la BNL ala pagamento delle richieste differenze retributive.

Il Tribunale osservava che la
contrattazione collettiva, fino al 30.4.1987, non aveva previsto alcuna
maggiorazione nè per il lavoro domenicale, nè per l’attività prestata oltre
il sesto giorno consecutivo; successivamente, il nuovo contratto collettivo
aveva previsto una maggiorazione pari al 20% della paga oraria per il solo
lavoro domenicale, nulla prevedendo per il lavoro prestato oltre il sesto giorno
consecutivo.

Il Tribunale riteneva tuttavia
che al lavoratore turnista, che espleti la propria attività con spostamento del
riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica e con una cadenza
variabile, per cui detto riposo intervenga oltre il sesto giorno lavorativo,
spetti comunque, nonostante la fruizione di riposo compensativo, una
maggiorazione sia per la maggiore penosità del lavoro svolto di domenica, sia
per la privazione della pausa destinata al recupero delle energie psicofisiche
con cadenza settimanale, salvo che la disciplina contrattuale preveda indennità
o benefici destinati a compensare la maggiore penosità sia del lavoro
domenicale che di quello prestato oltre il sesto giorno.

Riteneva pertanto che al
ricorrente spettasse una maggiorazione sia per il lavoro domenicale svolto fino
al 30.4.1987 che per il lavoro svolto oltre il sesto giorno per l’intero periodo
controverso, in una misura che riteneva equo liquidare con metodo analogo a
quello previsto dalla contrattazione collettiva successiva al 1987 per il solo
lavoro domenicale.

Per la cassazione di tale
sentenza la Banca XX ha proposto ricorso sostenuto da due motivi. L’intimato
resiste con controricorso. BNL ha depositato memoria.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

Con il primo motivo,
denunciando violazione degli artt.

36 e 39 Cost.,
art. 2109 c.c., e L. n.

370 del 1934, artt. 3 e 5,
nonchè vizi di motivazione, la Banca osserva che nel vigente ordinamento
appartiene alla competenza della contrattazione collettiva determinare il
trattamento retributivo spettante ai lavoratori per le prestazioni rese, senza
possibilità per il giudice di sostituirsi alle parti contrattuali, nè di
applicare lo strumento dell’analogia.

Pertanto l’esecuzione di’ una
prestazione lavorativa conforme a contratto – nella specie sostituzione nei casi
previsti dalla legge del riposo domenicale con altro giorno di riposo
compensativo -non puo’ far sorgere il diritto ad una maggiorazione non prevista
da alcuna fonte normativa. La BNL si duole, inoltre che il Tribunale non abbia
verificato se i lavoratori della categoria usufruiscano di condizioni di
trattamento retributive e normative, tanto favorevoli rispetto a quelle di altre
categorie, da poter costituire una adeguata compensazione del ridotto disagio
del lavoro domenicale., raffrontando il trattamento economico e l’orario di
lavoro della categoria in esame con quelli di altre categorie di lavoratori.

Con il secondo motivo,
denunciando violazione delle stesse norme di legge indicate in precedenza e vizi
di motivazione, la BNL osserva che nessuna norma di legge nè disposizione
collettiva stabilisce che il lavoratore abbia diritto per il lavoro prestato
oltre il sesto giorno ad una maggiorazione del compenso. Infatti la cadenza del
riposo ogni sei giorni non costituisce una regola assoluta e inderogabile,
essendo invece consentita una periodicità diversa quando sussistano
apprezzabili interessi aziendali relativi all’organizzazione ed allo svolgimento
delle prestazioni lavorative, quando non sia snaturato il rapporto di un giorno
di riposo e sei di lavoro.

 

I due motivi di ricorso, che
per la loro connessione possono essere trattati unitamente, sono infondati.

 

La maggiorazione per il lavoro
prestato di domenica trova il suo fondamento legislativo, anche in mancanza di
disposizione contrattuale e nonostante il previsto riposo compensativo,
nell’art. 2109 c.c., comma 1, il quale, nel prescrivere che il prestatore di
lavoro ha diritto ad un giorno di riposo settimanale "di regola coincidente con
al domenica", implicitamente attribuisce al giorno della domenica una valenza
superiore a quello degli altri giorni della settimana, recependo il consolidato
costume sociale che vede nella domenica il giorno dedicato dal lavoratore al
riposo ed alle attività sociali e culturali. Conseguentemente la giurisprudenza
di questa Corte ha sempre riconosciuto al lavoratore che per legittime esigenze
aziendali ha prestato lavoro nel giorno di domenica il diritto ad una
maggiorazione di retribuzione per la maggiore penosità del lavoro domenicale a
titolo indennitario (vedi Cass. n. 11611 del 2000, Cass. n. 11627 del 2000,
Cass. n. 12852 del 2001).

A non diverse conclusioni deve
pervenirsi in relazione al lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo.

Per giurisprudenza ormai
costante di questa Corte, il lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo
ha, rispetto a quello scandito da pause aventi la normale cadenza settimanale,
una gravosità maggiore alla quale deve corrispondere una maggiore retribuzione
(crr. Cass. n. 9009 del 2001, Cass. n. 12852 del 2001, Cass. n. 9521 del 2004).

Sul fondamento di tale
maggiorazione la Corte ha avuto modo di precisare, secondo un orientamento
prevalente, che essa è dovuta a titolo retributivo in base al principio di
proporzionalità di cui all’art. 36 Cost., senza che sia richiesta la prova del
danno (vedi Cass. n. 96 del 2004). Secondo altro orientamento il compenso
sarebbe dovuto a titolo di risarcimento del danno per l’inadempimento
contrattuale del datore di lavoro (vedi Cass. n. 1135 del 2004).

Secondo altro orientamento
ancora, che qui si condivide, la legittimità, a norma della L. n. 370 del 1934,
art. 5, dello spostamento del riposo settimanale in un giorno diverso dalla
domenica, anche con una cadenza variabile per cui detto riposo intervenga oltre
il sesto giorno lavorativo, non esclude che al lavoratore sia dovuto, in
relazione all’attività lavorativa del settimo giorno consecutivo e nonostante
il godimento di un riposo compensativo oltre tale giorno, un compenso,
determinabile anche equitativamente, a titolo non di risarcimento, ma di
indennizzo, per la privazione, pur legittima, della pausa destinata al recupero
delle

energie psicofisiche; il
diritto a tale prestazione indennitaria – che è satisfattiva di un pregiudizio
diverso da quello della particolare penosità del lavoro prestato di domenica
con fruizione del riposo compensativo in un giorno diverso nell’arco della
settimana – non è escluso dalla circostanza che la disciplina collettiva
preveda un particolare trattamento retributivo per la prestazione lavorativa
domenicale, salvo che tale trattamento risulti destinato a compensare , oltre la
penosità del lavoro festivo, anche l’usura dell’attività lavorativa prestata
il settimo giorno consecutivo; ne consegue che nella determinazione
dell’indennizzo in via equitativa deve farsi riferimento, più che alla
retribuzione in senso proprio quale prevista dall’art. 36 Cost., alla
specificità dell’indennizzo di un peculiare sacrificio (vedi l’ampia
motivazione di Cass. n. 5207 del 2003).

Nonostante le diverse
soluzioni date dalla giurisprudenza al fondamento della maggiorazione in esame,
sta di fatto che tutte le decisioni di questa Corte concordano nel ritenere che,
anche in mancanza di una espressa previsione contrattuale, il lavoro prestato
oltre il sesto giorno consecutivo deve essere retribuito in misura maggiore
rispetto a quello ordinario. A questa costante soluzione il Collegio intende
prestare piena adesione, in mancanza di nuovi argomenti che inducano ad una
riconsiderazione del problema.

A questi principi si è
correttamente attenuto anche il Tribunale di Roma, sicchè le censure rivolte
alla sentenza impugnata non meritano accoglimento.

In particolare destituita di
fondamento è la censura con la quale la Banca si duole che il giudice del
gravame non abbia accertato se la contrattazione collettiva prevedesse per i
ricorrenti vantaggi economici e normativi idonei a compensare il disagio del
lavoro domenicale. La Banca non considera che spettava al datore di lavoro
convenuto in giudizio l’onere di provare i fatti impeditivi del diritto azionato
dai lavoratori, nella specie la sussistenza di clausole contrattuali comportanti
per i lavoratori benefici compensativi, e che tale prova non è stata nè
allegata nè offerta nei giudizi di merito.

In definitiva il ricorso deve
essere respinto con conseguente condanna della banca ricorrente al pagamento in
favore del resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in
dispositivo e distratte in favore dell’avv. A.G. che si è dichiarato
antistatario.

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