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Filesharing: dubbi della Corte di giustizia dell’Ue

Un
elemento importante si è aggiunto di recente al dibattito in corso sulla
legittimità delle richieste che varie società discografiche e di altri settori
stanno avanzando alle autorità giudiziarie di più Paesi europei per
costringere gli Internet provider a comunicare loro i nominativi degli utenti
associati agli indirizzi Ip che risultano coinvolti in attività di filesharing
(condivisione di file, in particolare musicali o video, basata sul sistema detto
peer-to-peer), a causa della presunta violazione del copyright associata a tali
attività.

Si
tratta delle conclusioni dell’avvocato generale Juliane Kokott  relative ad un
caso attualmente all’esame della Corte di giustizia dell’Ue (causa n. C 275/06
in

curia.europa.eu
) che vede un’associazione spagnola di produttori musicali (Promusicae)
opposta al principale gestore telefonico spagnolo (Telefo’nica). Le conclusioni
chiariscono che le disposizioni del diritto comunitario in materia di protezione
dei dati nelle comunicazioni elettroniche permettono di trasmettere i dati sul
traffico delle comunicazioni personali soltanto alle competenti autorità
statali, e non direttamente ai titolari di diritti d’autore che intendano far
valere in sede civile la violazione dei loro diritti.

In altri
termini, nessuna direttiva europea in materia di comunicazioni elettroniche
consente di comunicare a soggetti privati dati relativi al traffico delle
comunicazioni, se non in presenza di gravi e circostanziati motivi quali il
fatto che la violazione del copyright sia commessa a scopo di lucro, e quindi in
modo da pregiudicare gravemente gli interessi economici del titolare del
diritto.

Neppure
la direttiva 2006/24, sulla cosiddetta "data retention", che prevede l’obbligo
per i fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico
di conservare comunque una serie di dati di traffico, consente questo tipo di
comunicazioni. Tuttavia, tale conservazione è finalizzata all’indagine,
all’accertamento ed al perseguimento di reati gravi e i dati in questione
possono dunque essere trasmessi soltanto alle autorità nazionali competenti.

Si
attende ancora il pronunciamento della Corte di giustizia sul caso, ma la
posizione dell’Avvocato generale sembra allinearsi a quella di varie Autorità
per la protezione dei dati di Paesi europei. Sul punto è in corso un articolato
dibattito che coinvolge, a vari livelli ed in più sedi internazionali, i
soggetti interessati. Recentemente, inoltre, vi sono state alcune decisioni di
autorità giudiziarie tedesche (Offenburg, Hanover, Berlino) che hanno respinto
le richieste di accesso ai dati Ip formulate da varie società discografiche con
motivazioni molto simili a quelle utilizzate nelle conclusioni del giudice
Kokott.

Come
indicato dall’Avvocato generale, il legislatore comunitario ha sempre fatto
salve le disposizioni in materia di tutela dei dati personali (sia nella
direttiva sul commercio elettronico, 2000/31, sia in quella sulla tutela della
proprietà intellettuale, 2004/48), e "non ha ritenuto opportuno limitare la
tutela dei dati personali a favore di una tutela della proprietà
intellettuale".
 

 

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