Norme & Prassi

DISCIPLINA DEL TRASPORTO AEREO DI STATO – DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 settembre 2007


DIRETTIVA DEL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 settembre 2007



(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 settembre 2007)



DISCIPLINA DEL TRASPORTO AEREO DI STATO

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dall’attività di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l’art. 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 43 convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l’ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1998,
emanato d’intesa con il Ministro della difesa, concernente disciplina del
trasporto aereo di Stato, di Governo e per il soccorso di ammalati e
traumatizzati gravi e per ragioni umanitarie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 1998 "Dei
trattamento degli ex Presidenti della Repubblica";

Visto l’accordo stipulato, ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n.
241, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero della difesa in
data 21 maggio 1999 per disciplinare le modalità di attuazione del citato
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1998;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 novembre 2000;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002,
recante l’ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio
dei Ministri;

Ritenuta la necessità di meglio chiarire le finalità e i criteri organizzativi
dal trasporto aereo di Stato e per ragioni umanitarie;

Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri delegato;

Emana la seguente direttiva:

Art. 1.

Trasporto aereo di Stato

1. Il trasporto aereo di Stato ha lo scopo di assicurare i trasferimenti in
Italia e all’estero delle Autorità di cui al comma 3 per Io svolgimento di
compiti istituzionali ed il trasporto sanitario d’urgenza, di cui all’art. 2.

2. Per compiti istituzionali, ai sensi del comma 1, si intendono quelli
specificamente e strettamente derivanti dall’espletamento delle funzioni proprie
della carica.

3. Il trasporto aereo di Stato è disposto esclusivamente per le finalità di
cui al comma 2 e secondo criteri generali di cui all’art. 6 in favore delle
seguenti Autorità:

a) Presidente della Repubblica;

b) Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

c) Presidente del Consiglio dei Ministri;

d) Presidente della Corte costituzionale;

e) ex Presidenti della Repubblica.

3. Fermi restando i criteri generali di cui all’art. 6, puo’ essere disposto il
trasporto aereo di Stato per i Ministri e per le delegazioni ufficiali di Organi
costituzionali solo in presenza di entrambe le condizioni di seguito indicate:

a) sussistono comprovate ed inderogabili esigenze di trasferimento connesse
all’esercizio delle funzioni istituzionali ai sensi del comma 2 dell’art. 1;

b) non sono disponibili voli di linea nè altre modalità di trasporto
compatibili con dette funzioni istituzionali neppure con diversa programmazione
del viaggio.

4. La disposizione di cui al comma 3 puo’ trovare applicazione ai Vice Ministri
e ai Sottosegretari di Stato solo in casi eccezionali.

Art. 2.

Trasporto aereo di Stato per ragioni sanitarie d’urgenza

1. Il trasporto aereo di Stato per ragioni sanitarie d’urgenza è disposto in
favore di cittadini italiani gravemente ammalati o traumatizzati, nei casi di
imminente pericolo di vita, quando non sono trasportabili con altri mezzi e non
esiste nel luogo la possibilità di assisterli adeguatamente.

2. Puo’ esser autorizzato il trasporto sanitario d’urgenza anche quando debbono
essere eseguiti interventi sanitari entro limiti di tempo determinati ed
improrogabili, come nel caso dei trapianti di organi.

Art. 3.

Altre ipotesi di trasporto aereo di Stato

1. Altre forme di intervento possono riguardare cittadini italiani, dimoranti
nel territorio della Repubblica o all’estero, quando sussistono condizioni
straordinarie di grave disagio, connesse a situazioni di malattia, o calamità,
oppure altri soggetti qualora contingenti ragioni connesse al ruolo svolto
dall’Italia nell’ambito delle organizzazioni internazionali e alla cura degli
interessi nazionali, ne rendano necessaria la concessione per l’assenza di altre
modalità di trasporto, pubblico o privato, idonee a soddisfare l’esigenza.

2. L’utilizzo degli aeromobili di Stato puo’ essere altresi’ disposto in favore
di Capi di Stato, alte Autorità estere ed esponenti di enti di grande
rilevanza, anche internazionale, quando lo richiedano l’interesse nazionale e la
cura dei rapporti internazionali.

Art. 4.

Trasporto aereo di Stato per finalità di sicurezza

1. Al di fuori delle ipotesi di cui agli articoli 1, 2 e 3, il trasporto aereo
di Stato puo’ essere concesso per finalità di sicurezza nei casi, con le
modalità e sui presupposti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 13 luglio 2007, ferme le competenze del Ministero dell’interno ivi
richiamate, e soltanto in caso di comprovata impossibilità di garantire la
sicurezza delle personalità che usufruiscono del servizio con modalità di
trasporto alternative.

Le ragioni sono verificate ai sensi dell’art. 7.

Art. 5.

Composizione delle delegazioni

1. L’utilizzo del trasporto aereo di Stato è consentito esclusivamente alle
personalità e ai componenti della delegazione della missione istituzionale
espressamente indicati nella richiesta di cui all’art. 7.

Art. 6.

Criteri generali di concessione del trasporto aereo di Stato

1. Il trasporto aereo di Stato è, in ogni caso, concesso secondo criteri di
economicità e di impiego razionale delle risorse, previo riscontro
dell’impossibilità di ricorrere ad altri mezzi di trasporto anche con modifiche
organizzative del viaggio, ovvero previa verifica delle specifiche esigenze di
alta rappresentanza in relazione alla natura dell’evento.

2. Nell’ambito del trasporto aereo di Stato si considerano sempre prioritarie le
esigenze del Presidente della Repubblica.

3. Le ulteriori valutazioni di priorità sono effettuate, in relazione alla
disponibilità dei mezzi, sulla base della rilevanza degli impegni e del rango
protocollare delle Autorità richiedenti.

Art. 7.

Modalità di presentazione delle richieste

1. Le richieste di fruizione degli aeromobili sono in ogni caso motivate in
relazione alle specifiche finalità rispettivamente previste dagli articoli 1,
2, 3 e 4 nonchè con attestazione, da parte degli organi di vertice
dell’amministrazione richiedente, del rispetto dei criteri di cui all’art. 6. Le
richieste sono altresi’ corredate dall’indicazione dei componenti della missione
istituzionale.

2. Le richieste sono rivolte alla Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Ufficio voli di Stato e umanitari e inoltrate, per il tramite del Segretario
generale, alla firma del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri a cio’ delegato.

3. Salve le specifiche comunicazioni dell’Ufficio per i voli di Stato e
umanitari, in relazione a contingenti situazioni d’area, le richieste sono
presentate, per i voli nazionali, con almeno 48 ore di preavviso e, per i
trasporti all’estero, con i seguenti preavvisi:

almeno tre giorni prima della prevista partenza, per i trasferimenti per i Paesi
europei e per il continente americano;

almeno quattro giorni prima della prevista partenza, per i voli che interessano
le aree balcaniche;

almeno sette giorni prima della prevista partenza, per voli verso i Paesi
dell’Africa e dell’Australia;

almeno dieci giorni prima della prevista partenza, per i Paesi asiatici, ad
eccezione dell’India per la quale occorrono non meno di quindici giorni.

4. Le soste intermedie tra la sede istituzionale dell’Autorità e la sede della
missione sono consentite solo in caso di necessità di scali tecnici, attestata
dall’Ufficio voli di Stato.

5. Ogni variazione del programma e della delegazione definiti nella richiesta di
cui al comma 1 puo’ essere richiesta solo per eccezionali, comprovate ed
inderogabili ragioni, che sono comunicate immediatamente all’Ufficio per i voli
di Stato per l’autorizzazione.

6. Le richieste di trasporto sanitario d’urgenza, sono rivolte all’Aeronautica
militare – che provvede direttamente alla loro trattazione – per il tramite
delle rappresentanze diplomatiche e delle prefetture, secondo le procedure già
in uso.

Art. 8.

Organizzazione e strutture

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri costituisce il centro di riferimento
nonchè la sede di coordinamento unitario del trasporto aereo di Stato.

2. L’ufficio per i voli di Stato e umanitari predispone gli strumenti di
carattere normativo, amministrativo, tecnico e finanziario necessari per
assicurare lo svolgimento del trasporto aereo di Stato in ogni circostanza di
luogo e di tempo, fornisce gli elementi per la valutazione delle esigenze di
trasporto, coordina continuamente l’impiego degli aeromobili di Stato, programma
e dirige le operazioni aeree in occasione di eventi nazionali di particolare
rilevanza, cura la negoziazione di accordi, anche in campo internazionale, con
amministrazioni e con enti aventi competenza in materia di traffico aereo al
fine di assicurare la priorità degli spostamenti degli aeromobili di Stato e
propone l’attribuzione della qualifica di volo di Stato ad aeromobili, anche
privati, impiegati per il conseguimento di finalità istituzionali.

3. Il trasporto aereo di Stato è effettuato mediante le strutture e gli
aeromobili militari dedicati, acquisiti e gestiti dalla Aeronautica militare.

4. L’Aeronautica militare assicura, continuativamente nell’arco delle 24 ore, la
disponibilità immediata di un idoneo velivolo per l’effettuazione del trasporto
sanitario d’urgenza.

Art. 9.

Attribuzione della qualifica di volo di Stato

1. La qualifica di volo di Stato, ai fini delle normative comunitarie e
internazionali, è attribuita con le modalità previste dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in attuazione dell’art. 746 del codice
della navigazione.

 

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