Falso ideologico. La falsa attestazione del privato concorre con la falsità del pubblico ufficiale – CASSAZIONE PENALE, Sezioni Unite, Sentenza n. 35488 del 24/09/2007
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Le Sezioni Unite hanno
affrontato la controversa questione se il delitto relativo alla falsa
attestazione del privato concorra con il delitto di falsità per induzione in
errore del pubblico ufficiale nella redazione dell’atto pubblico al quale
l’attestazione inerisca e quali siano le condizioni
per la configurazione di questo secondo reato, in presenza (o meno) del primo.
Il Collegio ha dapprima
ribadito l’orientamento già espresso dalle Sezioni Unite, con la sentenza 24
febbraio 1995, n. 1827: tutte le volte in cui il pubblico ufficiale adotti un
provvedimento, a contenuto sia descrittivo sia dispositivo, dando atto in
premessa, anche implicitamente, della esistenza delle
condizioni richieste per la sua adozione, desunte da atti o attestazioni non
veri prodotti dal privato, si è in presenza di un falso del pubblico ufficiale
del quale risponde, ai sensi dell’art. 48 cod. pen., colui che ha posto in
essere l’atto o l’attestazione non vera. Invero, Il pubblico ufficiale –
allorquando nell’atto da lui formato fa riferimento ad atti o a "dichiarazioni
sostitutive" (non veri) provenienti dal privato e riferiti a presupposti
richiesti per la legittima emanazione dello stesso atto pubblico – non si limita
ad "attestare l’attestazione del mentitore" nè a "supporre che
quella attestazione sia veridica", ma compie, sia
pure implicitamente, una attestazione falsa circa la sussistenza effettiva di
quei presupposti indefettibili: attestazione di rispondenza a verità che si
connette alla funzione fidefaciente che la legge
assegna alle dichiarazioni sostitutive dei privati.
Le Sezioni Unite, quindi
hanno affermato il principio secondo il quale il delitto di falsa attestazione
del privato (di cui all’art. 483 cod. pen.) puo’ concorrere – quando la falsa
dichiarazione del mentitore sia prevista di per sè come reato – con quello
della falsità per induzione in errore del pubblico ufficiale nella redazione
dell’atto al quale l’attestazione inerisca (di cui
agli artt. 48 e 479 cod. pen.), semprechè la dichiarazione non veridica del
privato concerna fatti dei quali l’atto del
pubblico ufficiale è destinato a provare la verità.
Nella fattispecie è stato
ravvisato anche anche il reato di cui agli artt. 48 e 479 cod. pen.,
poichè le false dichiarazioni degli imputati, già costituenti di per sè
reato, si sono poste in rapporto strumentale con atti pubblici successivamente
redatti da pubblici ufficiali, pure affetti da falsità ideologiche.
(M.M. © Litis.it,
26/09/2007)
CASSAZIONE PENALE, Sezioni Unite, Sentenza n. 35488 del 24/09/2007
(Presidente Morelli
Relatore Fiale)
La Corte
di Appello di Bari, con sentenza del 27.1.2006,
confermava la sentenza 3.12.2002 del Tribunale di Foggia, che aveva affermato la
responsabilità penale di S. D. e L.B. in ordine ai delitti di cui:
a) agli artt. 110 e 483 cod. pen., in
relaz. all’art. 26 della
legge n. 15/1968, perchè, in concorso tra loro, nelle qualità di legali
rappresentanti, rispettivamente, della s.p.a. Icop e
della s.r.l. Elca, società facenti parte del
consorzio Sierp – avendo inviato all’Amministrazione
provinciale di Foggia, nella richiesta di partecipazione alla procedura di
licitazione privata per l’appalto dei lavori di costruzione della nuova sede
dell’Istituto polivalente di Manfredonia, due distinte dichiarazioni sostitutive
di atto di notorietà nelle quali falsamente affermavano che le società
anzidette erano iscritte all’Albo nazionale costruttori in data anteriore al
24.11.1999 (mentre, in realtà , detta iscrizione era stata conseguita dalla
s.p.a. Icop il 30.11.1999 e dalla s.r.l.
Elca il 14.12.1999) – attestavano falsamente fatti dei quali le rispettive
dichiarazioni sostitutive erano destinate a provare la verità – in
Foggia, 1.12.1999;
b) agli artt. 110, 48 e 479 cod. pen., perchè,
in concorso tra loro, con le condotte dianzi descritte, inducevano in errore,
sull’effettiva esistenza di un requisito indispensabile di partecipazione alla
licitazione privata, il dirigente dei servizi tecnici ed i componenti della
Giunta provinciale, i quali, sulla base delle dette false dichiarazioni,
attestavano falsamente negli atti pubblici rispettivamente adottati (verbali del
2.12.1999 e del 9.2.2000 e proposta di aggiudicazione dell’appalto del
26.1.2000) che le due imprese anzidette erano iscritte all’Albo nazionale
costruttori in data anteriore al 24.11.1999
e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, ritenuto il concorso formale
dei reati, aveva condannato ciascuno alla
pena complessiva di anni uno di reclusione, concedendo ad entrambi i
doppi benefici di legge.
La Corte territoriale rigettava le impugnazioni degli imputati volte a
contestare la sussistenza delle figure criminose e poneva in rilievo,
innanzitutto, la situazione di fatto accertata, non
contestata dagli stessi appellanti.
Essi avevano partecipato alla licitazione privata per l’appalto dei lavori di
costruzione sopra specificati e, come richiesto dal bando, avevano allegato le
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà
nelle quali avevano attestato che la società da ciascuno rappresentata era
iscritta all’Albo nazionale costruttori sin da data anteriore al 24 novembre
1999, requisito indispensabile per la partecipazione alla gara in quanto ad essa
la detta iscrizione doveva preesistere.
Per le caratteristiche di convenienza della
proposta di tali società , la aggiudicazione
dell’appalto era avvenuta in loro favore ed i conseguenti atti
deliberativi e dispositivi della procedura erano stati redatti sul presupposto –
attestato dai pubblici ufficiali redigenti sulla base delle anzidette
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà , facenti fede di quanto
dichiarato – che le imprese aggiudicatarie presentavano il requisito della
iscrizione all’Anc alla data della presentazione
della offerta.
La Corte di merito osservava che:
– la presentazione delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà con
contenuto ideologicamente falso integra il reato previsto dall’art. 483 cod. pen.,
posto che del falso deve rispondere il dichiarante in relazione ad un
preesistente obbligo di attestare il vero (art. 26 della
legge n. 15 del 1968), senza che occorra la
prova del dolo specifico, essendo sufficiente il dolo generico per la
configurazione del reato;
– la condotta in esame ha poi dato luogo, nella specie, ad un ulteriore reato
continuato di falso ideologico, questa volta per induzione in errore dei
pubblici ufficiali, posto che nei tre diversi
atti specificati nel capo di imputazione, e
precisamente nella parte dei provvedimenti destinata a far constare
pubblicamente l’esistenza dei requisiti di legge, essi hanno dato atto del
requisito della anteriorità della iscrizione delle imprese all’Albo.
I giudici di appello argomentavano sulla
esistenza del concorso tra i due reati, citando la giurisprudenza di
questa Corte che lo sostiene quando la falsa dichiarazione del privato,
prevista di per sè come reato, si pone
anche in rapporto strumentale con la falsità ideologica che il pubblico
ufficiale ha posto in essere (Cass., Sez. V, 26 ottobre 2001, n. 38453,
Perfetto).
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore degli imputati, il quale
– con un unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), c.p.p.
– ha chiesto di ritenere assorbito il reato
sub B) (falso ideologico per induzione in errore, ex artt. 48 e
479 cod. pen.) in quello sub A) (falso
ideologico del privato, ex art. 483 cod. pen.).
Viene evidenziato nel ricorso un contrasto esistente sul punto nella
giurisprudenza di legittimità , ove una tesi diversa da quella recepita dai
giudici del merito è orientata nel senso che il falso per induzione in errore
del pubblico ufficiale sarebbe configurabile soltanto nella ipotesi in cui la
falsa attestazione provenga da questi sulla base di dichiarazioni del privato
che pero’ egli integri con una attestazione di rispondenza al vero. Se invece
l’attestazione proviene dal privato e il pubblico ufficiale la riporta come tale
nell’atto pubblico a sua firma, ossia si limita a riprodurla, allora dovrebbe
riconoscersi che di falso vi è solo la dichiarazione del privato, il quale
ne è l’autore immediato, mentre non vi è falso per
induzione con autore mediato (cosi’ Cass.:
Sez. I, 26 maggio 1987, n. 2222, Crespi; Sez. VI, 28
giugno 1994, n. 8996, P.M. in proc. Zungoli).
Prospetta al riguardo la difesa che, nella
motivazione della sentenza impugnata, non vi sarebbe menzione alcuna della
attestazione integrativa (quid pluris) dei
pubblici ufficiali sulla veridicità delle dichiarazioni dei privati e quindi
non potrebbe configurarsi induzione in errore dei primi, con la conseguenza che
gli imputati non potrebbero essere chiamati a rispondere del
reato di cui agli artt. 48 e 479 cod. pen. Tanto si evincerebbe anche
dal tenore letterale degli atti pubblici indicati nel capo
di imputazione.
La Corte territoriale, in particolare, non si sarebbe soffermata su due
requisiti ineludibili per la configurazione del reato e nella specie mancanti:
1) il rilievo, ai fini della parte narrativa dell’atto pubblico, della falsa
attestazione che ne costituisce la premessa; 2) l’obbligo giuridico di verifica,
da parte dell’organo decidente, sul fatto falsamente attestato. Proprio
la assenza di tale obbligo sarebbe sintomatico del
fatto che i pubblici ufficiali si sono limitati a trasfondere negli atti a loro
firma i fatti (falsi) attestati dai privati.
Si rappresenta, infine, che nella stessa sentenza Perfetto, evocata nella
decisione impugnata e sostenitrice della possibilità del concorso fra i due
reati in contestazione, la sussistenza del
delitto ex artt. 48 e 479 cod. pen. sarebbe
comunque subordinata ad un elemento non presente nel caso di specie: e
cioè che la falsa attestazione del privato raccolta dal pubblico ufficiale sia
utilizzata da questi per descrivere una situazione di fatto più ampia di quella
certificata dal mentitore.
Il
ricorso è stato
assegnato alla quinta Sezione penale di questa Corte Suprema, la quale,
all’udienza dell’11 aprile 2007, ha rilevato l’esistenza di un contrasto
giurisprudenziale sulla materia e (con ordinanza depositata il successivo 20 aprile) ha rimesso
la decisione alle Sezioni Unite, a norma dell’art. 618 c.p.p.
Nell’ordinanza di rimessione è stato posto in rilievo come il tema effettivo
del contrasto non sia tanto quello del concorso fra il reato di cui all’art. 483
cod. pen. e quello di falso ideologico per induzione
(ex artt. 48 e 479 cod. pen.), quanto quello degli
esatti termini per la configurazione di questo secondo reato, pure in presenza
(o meno) del primo.
Il reato in questione si struttura per l’esistenza di
una falsità del privato (quella del decipiens)
che determina un’altra falsità – ideologica in atto pubblico – posta in essere
dal deceptus (il pubblico ufficiale),
che pero’ non risponde di essa per mancanza di dolo.
La questione da risolvere, dunque, è se,
nella specie, oltre al falso ideologico del privato ex art. 483
cod. pen., la condotta dei pubblici ufficiali abbia
dato luogo o meno ad un atto pubblico ideologicamente falso nei termini di cui
all’art. 479 cod. pen., tenendo conto, in punto di fatto, che, secondo l’accusa,
nella specie i pubblici ufficiali si limitarono a prendere atto della
attestazione dei privati sulla data della iscrizione all’Albo.
Il panorama giurisprudenziale che è sullo sfondo della vicenda processuale
vede, da un lato, la presa di posizione
delle Sezioni Unite con la sentenza 24 febbraio 1995, n. 1827, P.G. in
proc. Proietti, nella cui motivazione si legge che l’atto pubblico, nel quale
sia richiamato altro atto ideologicamente fal