Privacy

Banca dati DNA: il Garante privacy invia una segnalazione a Governo e Parlamento


  • Opportuno un rapido
    intervento legislativo.


  • La banca dati Dna deve
    avere solo finalità di identificazione delle persone e non deve contenere
    campioni biologici (es. capelli, saliva, liquidi), ma profili (sequenze
    alfanumeriche).


  • Ai dati puo’ accedere
    solo personale specificamente incaricato.


  • Occorre adottare
    rigorose misure di sicurezza a protezione dei dati.


  • Vanno evitate le
    raccolte generalizzate o per un ambito troppo ampio di reati.

Il
Garante privacy ha inviato una segnalazione al Parlamento e al Governo in
relazione alle iniziative legislative per la creazione di una banca dati del Dna
a fini di sicurezza e giustizia. Il documento individua gli aspetti per i quali
l’Autorità ritiene opportuno un
intervento normativo
e indica le garanzie da assicurare alle
persone.

Se da un
lato, ad avviso del Garante, è urgente disciplinare organicamente la materia e
potenziare le tecniche di indagine, anche per scopi di cooperazione
internazionale, dall’altro vi sono rilevanti effetti sui diritti e le libertà
fondamentali delle persone che vanno tutelati con pari efficacia.

Su
queste basi, ad avviso del Garante, una normativa adeguata sull’uso e la
gestione dei dati Dna per finalità di accertamento e repressione dei reati
dovrebbe prendere in esame alcuni profili fondamentali.


Finalità
La banca dati
dovrebbe avere esclusive finalità specifiche di identificazione delle persone, e
questo anche in armonia con quanto previsto dal Trattato di Prum di cooperazione
giudiziaria e dalla normativa europea. I  profili Dna non devono essere
duplicati in altre banche dati di singole forze di polizia.


Modalità di conservazione
Considerata la
particolare delicatezza e natura dei dati genetici, che  riguardano peraltro non
soltanto l’individuo, ma il suo intero gruppo biologico, nella banca dati
non devono essere conservati campioni
biologici
(es. capelli, saliva, liquidi), ma profili (sequenze
alfanumeriche). Devono essere applicati
sistemi di analisi che non consentano di
individuare patologie
di cui sia eventualmente affetto
l’interessato.


Accesso ai dati
Gli operatori
che possono accedere ai dati devono essere individuati con
modalità selettive
e solo in
rapporto ad attività investigative previste o disposte per legge


Misure di sicurezza a protezione dei
dati

Sempre per la
particolare delicatezza di queste informazioni, occorre assicurare un elevato
livello di sicurezza e qualità dei dati tale da consentire il
tracciamento di ogni accesso
e
lo svolgimento periodico di adeguate procedure di controllo.


Diritti degli interessati
Occorrono
specifiche indicazioni circa le modalità con le quali le persone i cui dati
sono conservati possano esercitare i diritti loro riconosciuti dal Codice
privacy: accesso, aggiornamento, eventuale cancellazione dei dati


Proporzionalità della raccolta
L’Autorità
raccomanda infine di prestare la massima attenzione rispetto all’ambito della
raccolta dei dati e ai motivi che la giustificano. L’istituzione di una banca
dati a livello nazionale non impone necessariamente l’introduzione di un
prelievo obbligatorio del Dna poichè un tale archivio puo’ utilmente essere
composto da dati raccolti nell’ambito di procedimenti penali, già molto
numerosi. Tuttavia, nel caso in cui il Parlamento ritenesse di dover prevedere
un prelievo obbligatorio per alcune categorie di soggetti (fermati, arrestati,
indagati, imputati o condannati) occorre
individuare in maniera proporzionata i soggetti
interessati e i relativi reati
, i quali non potrebbero che
essere definiti sulla base della loro gravità.


Compiti di vigilanza dell’Autorità
L’Autorità
concorda sull’utilità di specifiche previsioni che confermino i compiti di
vigilanza e controllo dell’Autorità anche con riferimento ad un eventuale
rapporto periodico al Parlamento.


Roma, 21 settembre 2007

 

https://www.litis.it

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