ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/29/CE RELATIVA ALLE PRATICHE COMMERCIALI SLEALI TRA IMPRESE E CONSUMATORI NEL MERCATO INTERNO – DECRETO LEGISLATIVO 2 agosto 2007, n. 146
DECRETO
LEGISLATIVO 2 agosto 2007, n. 146
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2007)
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/29/CE RELATIVA ALLE PRATICHE COMMERCIALI SLEALI
TRA IMPRESE E CONSUMATORI NEL MERCATO INTERNO E CHE MODIFICA LE DIRETTIVE
84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, E IL REGOLAMENTO (CE) N. 2006/2004
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l’adempimento di
obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge
comunitaria 2005 ed, in particolare, l’articolo 1 e l’allegato A;
Vista la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11
maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori
nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le
direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
nonchè il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio
("direttiva sulle pratiche commerciali sleali");
Vista la direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12
dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (versione
codificata);
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
27 luglio 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia e dell’economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Delle pratiche commerciali scorrette
1. Gli articoli da 18 a 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
recante Codice del consumo, sono sostituiti dai seguenti:
"CAPO I
Disposizioni generali
Art. 18.
Definizioni
1. Ai fini del presente titolo, si intende per:
a) "consumatore": qualsiasi persona fisica che, nelle pratiche commerciali
oggetto del presente titolo, agisce per fini che non rientrano nel quadro della
sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;
b) "professionista": qualsiasi persona fisica o giuridica che, nelle pratiche
commerciali oggetto del presente titolo, agisce nel quadro della sua attività
commerciale, industriale, artigianale o professionale e chiunque agisce in nome
o per conto di un professionista;
c) "prodotto": qualsiasi bene o servizio, compresi i beni immobili, i diritti e
le obbligazioni;
d) "pratiche commerciali tra professionisti e consumatori" (di seguito
denominate: "pratiche commerciali"): qualsiasi azione, omissione, condotta o
dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresa la pubblicità e la
commercializzazione del prodotto, posta in essere da un professionista, in
relazione alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori;
e) "falsare in misura rilevante il comportamento economico dei consumatori":
l’impiego di una pratica commerciale idonea ad alterare sensibilmente la
capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole, inducendolo
pertanto ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe
altrimenti preso;
f) "codice di condotta": un accordo o una normativa che non è imposta dalle
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro e
che definisce il comportamento dei professionisti che si impegnano a rispettare
tale codice in relazione a una o più pratiche commerciali o ad uno o più
settori imprenditoriali specifici;
g) "responsabile del codice": qualsiasi soggetto, compresi un professionista o
un gruppo di professionisti, responsabile della formulazione e revisione di un
codice di condotta ovvero del controllo del rispetto del codice da parte di
coloro che si sono impegnati a rispettarlo;
h) "diligenza professionale": il normale grado della specifica competenza ed
attenzione che ragionevolmente i consumatori attendono da un professionista nei
loro confronti rispetto ai principi generali di correttezza e di buona fede nel
settore di attività del professionista;
i) "invito all’acquisto": una comunicazione commerciale indicante le
caratteristiche e il prezzo del prodotto in forme appropriate rispetto al mezzo
impiegato per la comunicazione commerciale e pertanto tale da consentire al
consumatore di effettuare un acquisto;
l) "indebito condizionamento": lo sfruttamento di una posizione di potere
rispetto al consumatore per esercitare una pressione, anche senza il ricorso
alla forza fisica o la minaccia di tale ricorso, in modo da limitare
notevolmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole;
m) "decisione di natura commerciale": la decisione presa da un consumatore
relativa a se acquistare o meno un prodotto, in che modo farlo e a quali
condizioni, se pagare integralmente o parzialmente, se tenere un prodotto o
disfarsene o se esercitare un diritto contrattuale in relazione al prodotto;
tale decisione puo’ portare il consumatore a compiere un’azione o all’astenersi
dal compierla;
n) "professione regolamentata": attività professionale, o insieme di attività
professionali, l’accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui
modalità di esercizio, è subordinata direttamente o indirettamente, in base a
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di
determinate qualifiche professionali.
Art. 19.
Ambito di applicazione
1. Il presente titolo si applica alle pratiche commerciali scorrette tra
professionisti e consumatori poste in essere prima, durante e dopo un’operazione
commerciale relativa a un prodotto.
2. Il presente titolo non pregiudica:
a) l’applicazione delle disposizioni normative in materia contrattuale, in
particolare delle norme sulla formazione, validità od efficacia del contratto;
b) l’applicazione delle disposizioni normative, comunitarie o nazionali, in
materia di salute e sicurezza dei prodotti;
c) l’applicazione delle disposizioni normative che determinano la competenza
giurisdizionale;
d) l’applicazione delle disposizioni normative relative allo stabilimento, o ai
regimi di autorizzazione, o i codici deontologici o altre norme specifiche che
disciplinano le professioni regolamentate, per garantire livelli elevati di
correttezza professionale.
3. In caso di contrasto, le disposizioni contenute in direttive o in altre
disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali di recepimento che
disciplinano aspetti specifici delle pratiche commerciali scorrette prevalgono
sulle disposizioni del presente titolo e si applicano a tali aspetti specifici.
4. Il presente titolo non è applicabile in materia di certificazione e di
indicazioni concernenti il titolo degli articoli in metalli preziosi.
Capo II
Pratiche commerciali scorrette
Art. 20.
Divieto delle pratiche commerciali scorrette
1. Le pratiche commerciali scorrette sono vietate.
2. Una pratica commerciale è scorretta se è contraria alla diligenza
professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il
comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che
essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la
pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori.
3. Le pratiche commerciali che, pur raggiungendo gruppi più ampi di
consumatori, sono idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento
economico solo di un gruppo di consumatori chiaramente individuabile,
particolarmente vulnerabili alla pratica o al prodotto cui essa si riferisce a
motivo della loro infermità mentale o fisica, della loro età o ingenuità, in
un modo che il professionista poteva ragionevolmente prevedere, sono valutate
nell’ottica del membro medio di tale gruppo. E’ fatta salva la pratica
pubblicitaria comune e legittima consistente in dichiarazioni esagerate o in
dichiarazioni che non sono destinate ad essere prese alla lettera.
4. In particolare, sono scorrette le pratiche commerciali:
a) ingannevoli di cui agli articoli 21, 22 e 23 o b) aggressive di cui agli
articoli 24, 25 e 26.
5. Gli articoli 23 e 26 riportano l’elenco delle pratiche commerciali,
rispettivamente ingannevoli e aggressive, considerate in ogni caso scorrette.
SEZIONE I
Pratiche commerciali ingannevoli
Art. 21.
Azioni ingannevoli
1. E’ considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni
non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche
nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il
consumatore medio riguardo ad uno o più dei seguenti elementi e, in ogni caso,
lo induce o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale
che non avrebbe altrimenti preso:
a) l’esistenza o la natura del prodotto;
b) le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilità, i
vantaggi, i rischi, l’esecuzione, la composizione, gli accessori, l’assistenza
post-vendita al consumatore e il trattamento dei reclami, il metodo e la data di
fabbricazione o della prestazione, la consegna, l’idoneità allo scopo, gli usi,
la quantità, la descrizione, l’origine geografica o commerciale o i risultati
che si possono attendere dal suo uso, o i risultati e le caratteristiche
fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto;
c) la portata degli impegni del professionista, i motivi della pratica
commerciale e la natura del processo di vendita, qualsiasi dichiarazione o
simbolo relativi alla sponsorizzazione o all’approvazione dirette o indirette
del professionista o del prodotto;
d) il prezzo o il modo in cui questo è calcolato o l’esistenza di uno specifico
vantaggio quanto al prezzo;
e) la necessità di una manutenzione, ricambio, sostituzione o riparazione;
f) la natura, le qualifiche e i diritti del professionista o del suo agente,
quali l’identità, il patrimonio, le capacità, lo status, il riconoscimento,
l’affiliazione o i collegamenti e i diritti di proprietà industriale,
commerciale o intellettuale o i premi e i riconoscimenti;
g) i diritti del consumatore, incluso il diritto di sostituzione o di rimborso
ai sensi dell’articolo 130 del presente Codice.
2. E’ altresi’ considerata ingannevole una pratica commerciale che, nella
fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del
caso, induce o è idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una
decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso e comporti:
a) una qualsivoglia attività di commercializzazione del prodotto che ingenera
confusione con i prodotti, i marchi, la denominazione sociale e altri segni
distintivi di un concorrente, ivi compresa la pubblicità comparativa illecita;
b) il mancato rispetto da parte del professionista degli impegni contenuti nei
codici di condotta che il medesimo si è impegnato a rispettare, ove si tratti
di un impegno fermo e verificabile, e il professionista indichi in una pratica
commerciale che è vincolato dal codice.
3. E’ considerata scorretta la pratica commerciale che, riguardando prodotti
suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori,
omette di darne notizia in modo da indurre i consumatori a trascurare le normali
regole di prudenza e vigilanza.
4. E’ considerata, altresi’, scorretta la pratica commerciale che, in quanto
suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, puo’, anche indirettamente,
minacciare la loro sicurezza.
Art. 22.
Omissioni ingannevoli
1. E’ considerata ingannevole una pratica commerciale che nella fattispecie
concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso,
nonchè dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, omette informazioni
rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere
una decisione consapevole di natura commerciale e induce o è idonea ad indurre
in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale
che non avrebbe altrimenti preso.
2. Una pratica commerciale è altresi’ considerata un’omissione ingannevole
quando un professionista occulta o presenta in modo oscuro, incomprensibile,
ambiguo o intempestivo le informazioni rilevanti di cui al comma 1, tenendo
conto degli aspetti di cui al detto comma, o non indica l’intento commerciale
della pratica stessa qualora questi non risultino già evidente dal contesto
nonchè quando, nell’uno o nell’altro caso, cio’ induce o è idoneo a indurre il
consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non
avrebbe altrimenti preso.
3. Qualora il mezzo di comunicazione impiegato per la pratica commerciale
imponga restrizioni in termini di spazio o di tempo, nel decidere se vi sia
stata un’omissione di informazioni, si tiene conto di dette restrizioni e di
qualunque misura adottata dal professionista per rendere disponibili le
informazioni ai consumatori con altri mezzi.
4. Nel caso di un invito all’acquisto sono considerate rilevanti, ai sensi del
comma 1, le informazioni seguenti, qualora non risultino già evidenti dal
contesto:
a) le caratteristiche principali del prodotto in misura adeguata al mezzo di
comunicazione e al prodotto stesso;
b) l’indirizzo geografico e l’identità del professionista, come la sua
denominazione sociale e, ove questa informazione sia pertinente, l’indirizzo
geografico e l’identità del professionista per conto del quale egli agisce;
c) il prezzo comprensivo delle imposte o, se la natura del prodotto comporta
l’impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le
modalità di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di
spedizione, consegna o postali oppure, qualora tali spese non possano
ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l’indicazione che tali spese
potranno essere addebitate al consumatore;
d) le modalità di pagamento, consegna, esecuzione e trattamento dei reclami
qualora esse siano difformi dagli obblighi imposti dalla diligenza
professionale;
e) l’esistenza di un diritto di recesso o scioglimento del contratto per i
prodotti e le operazioni commerciali che comportino tale diritto.
5. Sono considerati rilevanti, ai sensi del comma 1, gli obblighi di
informazione, previsti dal diritto comunitario, connessi alle comunicazioni
commerciali, compresa la pubblicità o la commercializzazione del prodotto.
Art. 23.