Attualità

Soggette a tassazione anche le azioni di manutenzione e reintegrazione – Agenzia Entrate Ris. 257/E


Risoluzione n. 257/E


 


Roma, 20 settembre 2007

 

Prot. 2007/123360


 


OGGETTO: Istanza di
interpello ” imposta di registro ” d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 ” ordinanza di
accoglimento o rigetto delle domande giudiziali di manutenzione o reintegrazione
nel possesso.

 

Con istanza di interpello,
concernente il trattamento fiscale delle ordinanze di accoglimento o rigetto
delle domande giudiziali di manutenzione e reintegrazione nel possesso, il
Tribunale di . ha esposto il seguente


 


QUESITO

 

L’istante fa presente che
il decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80, ha modificato il regolamento di procedura relativo
alle azioni giudiziali di reintegrazione (articolo 1168 cod. civ.) e
manutenzione (articolo 1170 cod. civ.) nel possesso di beni, disciplinato dagli
articoli 703 ss. del codice di procedura civile. Precisa, in particolare, che “ a
seguito della citata novella, il giudizio di merito non segue

più in maniera pedissequa
la misura provvisionale, ma è subordinato all’istanza di una delle parti, da
proporsi entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dalla
comunicazione del provvedimento che accoglie o respinge la domanda di tutela
possessoria, ovvero, del provvedimento che ha deciso sull’eventuale reclamo
proposto.


L’ordinanza che accoglie o
respinge la domanda perde efficacia se, all’esito del successivo giudizio di
merito, con sentenza anche non passata in giudicato, è dichiarata infondata la
domanda proposta a tutela del possesso.
“.

Cio’ premesso, chiede di
sapere se i provvedimenti possessori, adottati a seguito della riforma, debbano
essere considerati come idonei a definire, anche parzialmente, il giudizio, con
conseguente assoggettamento degli stessi a registrazione ai sensi dell’articolo
37 del testo unico dell’imposta di registro, approvato con d.P.R. 26 aprile
1986, n. 131.


 


SOLUZIONE INTERPRETATIVA
PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

 

Il contribuente non propone
alcuna soluzione interpretativa.


 


RISPOSTA DELL’AGENZIA DELLE
ENTRATE

 

Si osserva,
preliminarmente, che l’istanza in esame non puo’ essere trattata alla stregua di
un interpello, ai sensi dell’articolo 11 della Legge 27 luglio 2000, n. 212, in
quanto la stessa non enuncia in modo circostanziato e specifico un caso
concreto, ai sensi della lettera b) del comma 1 del citato articolo 3 del
decreto 209 del 2001, ma espone una problematica di carattere generale relativa
ad una particolare tipologia di atti.

Cio’ nondimeno, si reputa
opportuno esaminare nel merito la questione prospettata, rappresentando qui di
seguito un parere che non è produttivo degli effetti tipici dell’interpello di
cui all’articolo 11, commi 2 e 3, della Legge n. 212 del 2000, ma rientra nell’attività
di consulenza giuridica secondo le modalità illustrate con la circolare del 18
maggio 2000, n. 99.

Il presupposto per
l’applicazione dell’imposta di registro sugli atti giudiziari ed il conseguente
obbligo di registrazione in termine fisso va ricercato nel combinato disposto
degli articoli 37 del T.U.R. e 8 della Tariffa, parte prima, allegata allo
stesso. Cio’ consente, in particolare, di individuare, tra gli atti dell’autorità
giudiziaria in materia di controversie civili, quelli che assumono rilevanza ai
fini dell’imposta di registro. Si ricorda, infatti, che ai sensi dell’articolo
37 citato sono soggetti all’imposta di registro "gli atti dell’autorità
giudiziaria in
materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio
( ) anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora
impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata
in giudicato"
.

L’articolo 8 della tariffa
contiene un’elencazione tassativa degli atti soggetti a registrazione. Non tutti
i provvedimenti dell’autorità giudiziaria, infatti, devono essere assoggettati
a registrazione in termine fisso, ma solo quelli che intervengono nel merito del
giudizio, a conclusione di una “controversia” che si è instaurata e che il
giudice è chiamato a risolvere (cfr. Circolare del 22/01/1986, n. 8 del
Ministero delle Finanze e Circolare del 9/5/2001, n. 45 dell’Agenzia delle
entrate).

La novella introdotta dal
D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005,
n. 80, ha interessato il Titolo I del Libro IV del codice di rito relativo ai
«procedimenti sommari»
, con particolare riferimento ai «procedimenti
cautelari»
(Capo III) e ai «procedimenti

possessori»

(Capo IV), delineando una
radicale riforma della disciplina di tali procedure.

La tutela giudiziale
possessoria si attua tramite un procedimento speciale a cognizione sommaria con
effetti anticipatori, disciplinato dall’articolo 703 del codice di procedura
civile. Tale articolo, a seguito della riforma operata dall’articolo 2, comma 3,
lett. e-bis, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è ora cosi’ formulato: “Le
domande di reintegrazione e di manutenzione nel possesso si

propongono con ricorso al
giudice competente a norma dell’articolo 21. Il giudice provvede ai sensi degli
articoli 669-bis e seguenti, in quanto compatibili. L’ordinanza che accoglie o
respinge la domanda è reclamabile ai sensi dell’articolo 669-terdecies.


Se richiesto da una delle
parti, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla
comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo ovvero, in difetto,
del provvedimento di cui al terzo comma, il giudice fissa dinanzi a sè
l’udienza per la prosecuzione del giudizio di merito. Si applica l’articolo
669-novies, terzo comma.
“.

La novellata disciplina del
procedimento possessorio opera una distinzione tra la fase sommaria e quella di
merito, prevista come meramente eventuale. Tale configurazione è finalizzata a
condurre in tempi brevi alla formazione di un titolo esecutivo ” il
provvedimento possessorio – cui attribuire una certa stabilità nonchè
l’attitudine alla definizione della controversia in caso di successiva inerzia
delle parti, anche atteso che esso viene adottato nel rispetto del principio del
contraddittorio.

Dall’esame tipologico di
tali provvedimenti giudiziari, quindi, è dato argomentare che essi sono idonei
ad incidere sulla controversia come una sentenza, anticipandone in tutto o in
parte i contenuti. Tale asserzione è corroborata dalla sentenza della Corte di
Cassazione 10 maggio 2007, n. 10715, in cui, già con riguardo al procedimento
ante riforma, si afferma che ” E’ ormai giurisprudenza pacifica di
questa Corte (cfr. Cass.

SS.UU. n.°
24071/2004, Cass. n.° 20648/2005, n.° 2667/2001, n.° 1984/1998)

che nonostante il
procedimento possessorio abbia struttura bifasica, il provvedimento con cui il
Giudice a conclusione della cosiddetta fase interdittale abbia accolto o persino
respinto il ricorso possessorio senza rimettere le parti davanti a sè per la
trattazione della causa di merito, cosi concludendo definitivamente il giudizio,
ha natura di sentenza, indipendentemente dalla diversa definizione (ordinanza)
datogli dal Giudice, come nel caso in esame, ed è quindi impugnabile mediante
appello.
” (cfr.
anche la sentenza delle sezioni unite della Suprema Corte del 24 febbraio 1998,
n. 1984, in cui si legge che “Qualora

il giudice concluda il
procedimento possessorio con ordinanza liquidando le spese processuali e senza
procedere alla fissazione dell’udienza per la


prosecuzione del giudizio
di merito, il provvedimento ha natura sostanziale di

sentenza

ed è impugnabile mediante
appello.
“).

Da quanto esposto consegue
che i provvedimenti di reintegrazione e manutenzione del possesso, in quanto ” atti
dell’autorità giudiziaria in materia


di controversie civili che
definiscono anche parzialmente il giudizio

sonosoggetti a registrazione in termine fisso, ai sensi del combinato disposto
dell’articolo 37 del T.U.R. e dell’articolo 8 della Tariffa, parte prima,
allegata al medesimo testo unico.

Cio’ premesso, con
riferimento alle specifiche fattispecie sottoposte, vale a dire:

 

• all’ordinanza che in
accoglimento delle domanda di reintegrazione o manutenzione dispone le misure
idonee per la tutela del possesso e liquida le spese del giudizio;

• all’ordinanza di rigetto
che respinge la domanda possessoria, con condanna del soccombente alle spese;

 

si ritiene che esse abbiano
natura definitoria della controversia, in quanto idonee ad anticipare la
decisione di merito, e, pertanto, scontano l’imposta di registro ai sensi del
combinato disposto dei sopra citati articoli 37 del T.U.R. e 8 della allegata
tariffa, parte prima.

https://www.litis.it

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *