Immigrati: le usanze diverse non giustificano violenza -; CASSAZIONE CIVILE, Sezione I, Sentenza n. 19450 del 20/09/2007
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Le usanze diverse non
giustificano violenza, è questo il monito arriva dalla I sezione civile della
Corte di cassazione che, con la sentenza 19450 del 20 settembre, ha accolto il
ricorso di un romano che era stato condannato, prima dal Tribunale di Roma e poi
dalla Corte d’appello capitolina, a corrispondere alla ex un assegno di
mantenimento di 516 euro al mese. Lui aveva fin dall’inizio chiesto l’addebito
della separazione alla compagna perchè per 23 anni aveva subito da parte sua
comportamenti violenti e vessatori. La donna si era difesa lamentando un forte
disagio nell’adattarsi "a stili e costumi di vita diversi". Non solo. Per tutti
quegli anni lui aveva sopportato in silenzio.
Due motivi, questi, che
hanno indotto i giudici di merito a dare ragione alla donna. Ma il vento è
girato in Cassazione: secondo i giudici del ‘Palazzaccio’ che hanno accolto il
ricorso di lui e rinviato alla Corte territoriale per riconsiderare il caso, "la
valutazione di addebito deve passare attraverso la verifica che i comportamenti,
sempre che assunti dal coniuge in piena coscienza e volontà, e contrari ai
doveri fondamentali del matrimonio, pur se spiegabili con la storia personale
del coniuge stesso, hanno una incidenza causale diretta nel determinare una
condizione di oggettiva intollerabilità della convivenza". Non è ancora tutto.
"L’errore commesso nell’aver conferito alla eventuale tolleranza del coniuge a
fronte delle ventennali intemperanze una sorta di efficacia di esimente
oggettiva, mancando quindi di considerare se detta tolleranza, irrilevante come
stato soggettivo esprimente una impensabile accettazione consensuale delle
angherie del coniuge, non sia invece espressiva di una sostanziale cessazione
dell’aspetto coniugale e quindi della conversione del matrimonio in una
protratta convivenza meramente formale".