Civile

Indennità sempre dovuta ai condomini anche per una minima sopraelevazione – CASSAZIONE CIVILE, Sezioni Unite, Sentenza n. 16794 del 30/07/2007

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Con
la sentenza n. 16794/07, le Sezioni Unite sono intervenute a risolvere la
controversia in tema di disciplina delle costruzioni sopra l’ultimo piano
dell’edificio condominiale, in particolare sui presupposti genetici
dell’obbligazione d’indennizzo imposta a carico del condomino che sopraeleva in
favore degli altri condomini. 

L
‘art.1127  I comma del c.c attribuisce il diritto di sopraelevazione al
condomino proprietario esclusivo dell’ultimo piano o del lastrico solare e al IV
comma pone, a carico dello stesso, l’obbligo di corrispondere agli altri
condomini un indennità. Cio’, come evidenziato da dottrina e giurisprudenza
prevalenti, in virtù “della necessità d’una misura compensativa della
riduzione del valore delle quote degli altri condomini sulla comproprietà del
suolo comune conseguente alla sopraelevazione realizzata da uno d’essi e e
dell’acquisto da parte di questi della proprietà relativa”.  

La Corte sostiene, sulla
comparazione della normativa esistente in materia, che afferma l’inapplicabilità
della norma in esame nei casi di semplice ristrutturazione interna che non
comporti alcuna alterazione dello stato originario degli spazi interessati, che
la fattispecie prevista dal IV comma dell’articolo 1127 del codice civile va
ravvisata “in ogni ipotesi di incremento delle superficie e del volume degli
spazi oggetto delle opere, indipendentemente dal fatto che esso dipenda o meno
dall’innalzamento dell’altezza del fabbricato,  come ad esempio,nel caso in cui
ferma l’altezza del colmo del tetto, ove l’incremento di superficie
effettivamente utilizzabile e di volumetria  si realizzano  mediante la
trasformazione dello spiovente da rettilineo con pendenza unica  a spezzato con
pendenze diverse, o ” ma è ipotesi di dubbia legittimità – mediante
l’ampliamento della base con la costruzione d’uno sporto e la conseguenziale
estensione del tetto”.

 

Alla stregua di quanto
detto, è indubbio che qualsiasi innalzamento delle mura perimetrali,
indipendentemente dall’altezza, ed il  rifacimento del tetto al di sopra di
esse, costituisce una nuova fabbrica che deve essere considerata  come
sopraelevazione e pertanto oggetto dell’obbligo di corresponsione dell’indennità 
prevista.

 

(© Litis.it, 18/09/2007)

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