ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 14 DELLA DIRETTIVA 2005/29/CE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 84/450/CEE SULLA PUBBLICITA’ INGANNEVOLE – DECRETO LEGISLATIVO 2 agosto 2007, n. 145
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DECRETO
LEGISLATIVO 2 agosto 2007, n. 145
(pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2007)
ATTUAZIONE
DELL’ARTICOLO 14 DELLA DIRETTIVA 2005/29/CE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA
84/450/CEE SULLA PUBBLICITA’ INGANNEVOLE
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante "Disposizioni per l’adempimento
di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee –
legge comunitaria 2005", ed in particolare l’articolo 1 e l’allegato A;
Vista la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11
maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori
nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le
direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
nonchè il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio
("direttiva sulle pratiche commerciali sleali"), ed in particolare l’articolo
14;
Vista la direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12
dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (versione
codificata);
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del
consumo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
27 luglio 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia e dell’economia e delle finanze;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Finalità
1. Le disposizioni del presente decreto legislativo hanno lo scopo di tutelare i
professionisti dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali,
nonchè di stabilire le condizioni di liceità della pubblicità comparativa.
2. La pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:
a) pubblicità: qualsiasi forma di messaggio che è diffuso, in qualsiasi modo,
nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale, artigianale o
professionale allo scopo di promuovere il trasferimento di beni mobili o
immobili, la prestazione di opere o di servizi oppure la costituzione o il
trasferimento di diritti ed obblighi su di essi;
b) pubblicità ingannevole: qualsiasi pubblicità che in qualunque modo,
compresa la sua presentazione è idonea ad indurre in errore le persone fisiche
o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo
carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero
che, per questo motivo, sia idonea a ledere un concorrente;
c) professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica che agisce nel quadro
della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale; e
chiunque agisce in nome o per conto di un professionista;
d) pubblicità comparativa: qualsiasi pubblicità che identifica in modo
esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente;
e) operatore pubblicitario: il committente del messaggio pubblicitario ed il suo
autore, nonchè, nel caso in cui non consenta all’identificazione di costoro, il
proprietario del mezzo con cui il messaggio pubblicitario è diffuso ovvero il
responsabile della programmazione radiofonica o televisiva.
Art. 3.
Elementi di valutazione
1. Per determinare se la pubblicità è ingannevole se ne devono considerare
tutti gli elementi, con riguardo in particolare ai suoi riferimenti:
a) alle caratteristiche dei beni o dei servizi, quali la loro disponibilità, la
natura, l’esecuzione, la composizione, il metodo e la data di fabbricazione o
della prestazione, l’idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la
descrizione, l’origine geografica o commerciale, o i risultati che si possono
ottenere con il loro uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di
prove o controlli effettuati sui beni o sui servizi;
b) al prezzo o al modo in cui questo è calcolato ed alle condizioni alle quali
i beni o i servizi sono forniti;
c) alla categoria, alle qualifiche e ai diritti dell’operatore pubblicitario,
quali l’identità, il patrimonio, le capacità, i diritti di proprietà
intellettuale e industriale, ogni altro diritto su beni immateriali relativi
all’impresa ed i premi o riconoscimenti.
Art. 4.
Condizioni di liceità della pubblicità comparativa
1. Per quanto riguarda il confronto, la pubblicità comparativa è lecita se
sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) non è ingannevole ai sensi del presente decreto legislativo o degli articoli
21, 22 e 23 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "Codice
del consumo";
b) confronta beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono
gli stessi obiettivi;
c) confronta oggettivamente una o più caratteristiche essenziali, pertinenti,
verificabili e rappresentative, compreso eventualmente il prezzo, di tali beni e
servizi;
d) non ingenera confusione sul mercato tra i professionisti o tra l’operatore
pubblicitario ed un concorrente o tra i marchi, le denominazioni commerciali,
altri segni distintivi, i beni o i servizi dell’operatore pubblicitario e quelli
di un concorrente;
e) non causa discredito o denigrazione di marchi, denominazioni commerciali,
altri segni distintivi, beni, servizi, attività o posizione di un concorrente;
f) per i prodotti recanti denominazione di origine, si riferisce in ogni caso a
prodotti aventi la stessa denominazione;
g) non trae indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa al marchio, alla
denominazione commerciale ovvero ad altro segno distintivo di un concorrente o
alle denominazioni di origine di prodotti concorrenti;
h) non presenta un bene o un servizio come imitazione o contraffazione di beni o
servizi protetti da un marchio o da una denominazione commerciale depositati.
2. Il requisito della verificabilità di cui al comma 1, lettera c), si intende
soddisfatto quando i dati addotti ad illustrazione della caratteristica del bene
o servizio pubblicizzato sono suscettibili di dimostrazione.
3. Qualunque raffronto che fa riferimento a un’offerta speciale deve indicare in
modo chiaro e non equivoco il termine finale dell’offerta oppure, nel caso in
cui l’offerta speciale non sia ancora avviata, la data di inizio del periodo nel
corso del quale si applicano il prezzo speciale o altre condizioni particolari
o, se del caso, che l’offerta speciale dipende dalla disponibilità dei beni e
servizi.
Art. 5.
Trasparenza della pubblicità
1. La pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile come tale.
La pubblicità a mezzo di stampa deve essere distinguibile dalle altre forme di
comunicazione al pubblico, con modalità grafiche di evidente percezione.
2. I termini "garanzia", "garantito" e simili possono essere usati solo se
accompagnati dalla precisazione del contenuto e delle modalità della garanzia
offerta. Quando la brevità del messaggio pubblicitario non consente di
riportare integralmente tali precisazioni, il riferimento sintetico al contenuto
ed alle modalità della garanzia offerta deve essere integrato dall’esplicito
rinvio ad un testo facilmente conoscibile dal consumatore in cui siano riportate
integralmente le precisazioni medesime.
3. E’ vietata ogni forma di pubblicità subliminale.
Art. 6.
Pubblicità di prodotti pericolosi per la salute e la sicurezza
1. E’ considerata ingannevole la pubblicità che, riguardando prodotti
suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei soggetti che essa
raggiunge, omette di darne notizia in modo da indurre tali soggetti a trascurare
le normali regole di prudenza e vigilanza.
Art. 7.
Bambini e adolescenti
1. E’ considerata ingannevole la pubblicità che, in quanto suscettibile di
raggiungere bambini ed adolescenti, abusa della loro naturale credulità o
mancanza di esperienza o che, impiegando bambini ed adolescenti in messaggi
pubblicitari, fermo quanto disposto dall’articolo 10 della legge 3 maggio 2004,
n. 112, abusa dei naturali sentimenti degli adulti per i più giovani.
2. E’ considerata ingannevole la pubblicità, che, in quanto suscettibile di
raggiungere bambini ed adolescenti, puo’, anche indirettamente, minacciare la
loro sicurezza.
Art. 8.
Tutela amministrativa e giurisdizionale
1. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, di seguito chiamata
Autorità, esercita le attribuzioni disciplinate dal presente articolo.
2. L’Autorità, d’ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne
abbia interesse, inibisce la continuazione ed elimina gli effetti della
pubblicità ingannevole e comparativa illecita. Per lo svolgimento dei compiti
di cui al comma 1, l’Autorità puo’ avvalersi della Guardia di Finanza che
agisce con i poteri ad essa attribuiti per l’accertamento dell’imposta sul
valore aggiunto e dell’imposta sui redditi.
3. L’Autorità puo’ disporre con provvedimento motivato la sospensione
provvisoria della pubblicità ingannevole e comparativa illecita in caso di
particolare urgenza. In ogni caso, comunica l’apertura dell’istruttoria al
professionista e, se il committente non è conosciuto, puo’ richiedere al
proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario ogni
informazione idonea ad identificarlo. L’Autorità puo’, altresi’, richiedere ad
ogni soggetto le informazioni ed i documenti rilevanti al fine dell’accertamento
dell’infrazione. Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 14, commi
2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
4. In caso di inottemperanza, senza giustificato motivo, a quanto disposto dall’Autorità
ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l’Autorità
applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 20.000,00
euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere,
l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000,00 euro a
40.000,00 euro.
5. L’Autorità puo’ disporre che il professionista fornisca prove sull’esattezza
materiale dei dati di fatto contenuti nella pubblicità se, tenuto conto dei
diritti o degli interessi legittimi del professionista e di qualsiasi altra
parte nel procedimento, tale esigenza risulti giustificata, date le circostanze
del caso specifico. Se tale prova è omessa o viene ritenuta insufficiente, i
dati di fatto sono considerati inesatti.
6. Quando la pubblicità è stata o deve essere diffusa attraverso la stampa
periodica o quotidiana ovvero per via radiofonica o televisiva o altro mezzo di
telecomunicazione, l’Autorità, prima di provvedere, richiede il parere dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni.
7. Ad eccezione dei casi di manifesta scorrettezza e gravità l’Autorità puo’
ottenere dal professionista responsabile della pubblicità ingannevole e
comparativa illecita l’assunzione dell’impegno a porre fine all’infrazione,
cessando la diffusione della stessa o modificandola in modo da eliminare i
profili di illegittimità. L’Autorità puo’ disporre la pubblicazione della
dichiarazione di assunzione dell’impegno in questione, a cura e spese del
professionista. In tali ipotesi, l’Autorità, valutata l’idoneità di tali
impegni, puo’ renderli obbligatori per il professionista e definire il
procedimento senza procedere all’accertamento dell’infrazione.
8. L’Autorità, se ritiene la pubblicità ingannevole o il messaggio di
pubblicità comparativa illecito, vieta la diffusione, qualora non ancora
portata a conoscenza del pubblico, o la continuazione, qualora sia già
iniziata. Con il medesimo provvedimento puo’ essere disposta, a cura e spese del
professionista, la pubblicazione della delibera, anche per estratto, nonchè,
eventualmente, di un’apposita dichiarazione rettificativa in modo da impedire
che la pubblicità ingannevole o il messaggio di pubblicità comparativa
illecito continuino a produrre effetti.
9. Con il provvedimento che vieta la diffusione della pubblicità, l’Autorità
dispone inoltre l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da
5.000,00 euro a 500.000,00 euro, tenuto conto della gravità e della durata
della violazione. Nel caso di pubblicità che possono comportare un pericolo per
la salute o la sicurezza, nonchè suscettibili di raggiungere, direttamente o
indirettamente, minori o adolescenti, la sanzione non puo’ essere inferiore a
50.000,00 euro.
10. Nei casi riguardanti pubblicità inserite sulle confezioni di prodotti,
l’Autorità, nell’adottare i provvedimenti indicati nei commi 3 e 8, assegna per
la loro esecuzione un termine che tenga conto dei tempi tecnici necessari per
l’adeguamento.
11. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, con proprio
regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto legislativo, disciplina la procedura istruttoria, in modo da
garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la
verbalizzazione.
12. In caso di inottemperanza ai provvedimenti d’urgenza e a quelli inibitori o
di rimozione degli effetti di cui ai commi 3, 8 e 10 ed in caso di mancato
rispetto degli impegni assunti ai sensi del comma 7, l’Autorità applica una
sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 a 150.000,00 euro. Nei casi di
reiterata inottemperanza l’Autorità puo’ disporre la sospensione dell’attività
d’impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
13. I ricorsi avverso le decisioni adottate dall’Autorità sono soggetti alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Per le sanzioni
amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del presente decreto si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione
I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Il pagamento delle sanzioni amministrative di cui al
presente articolo deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del
provvedimento dell’Autorità.
14. Ove la pubblicità sia stata assentita con provvedimento amministrativo,
preordinato anche alla veri