Penale

Dalla Cassazione un monito al “padre padrone” – CASSAZIONE PENALE, Sezione VI, Sentenza n. 34460 del 12/09/2007

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Risponde
di maltrattamenti (art. 572 c.p.), e non già di abuso dei mezzi di correzione
(art. 571 c.p.) il genitore che con la forza impedisce alla figlia, fin da
bambina, di uscire di casa, se non per andare a scuola e fare la spesa, e di
frequentare i maschi.

E’
quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza in rassegna,
 dichiarando inammissibile il ricorso di un genitore che aveva impedito alla
figlia, da quando aveva appena cinque anni, di frequentare persone di sesso
maschile e di uscire di casa.


Condannato in primo grado per maltrattamenti dal Tribunale di Torino, la
sentenza era stataconfermata anche dalla Corte di Appello

Secondo la VI Sezione della
Cassazione, il regime di prevaricazione e violenza cui è stata sottoposta la
persona offesa, tale da rendere intollerabili le condizioni di vita, non si
concilia con le caratteristiche del delitto di abuso dei mezzi di correzione e
disciplina, che presuppone un uso consentito e legittimo dei mezzi correttivi
che, senza spingere a forme di violenza, trasmodi in abuso a cagione
dell’eccesso, arbitrarietà o intempestività della misura.

Ed in effetti, il
ragionamento seguito dalla Cassazione è del tutto condivisibile se si considera
che, fondamentalmente, il reato di abuso dei mezzi di correzione presuppone da
un lato una esasperazione ” sia sotto il profilo della arbitrarietà che
dell’eccesso della misura ” dei mezzi correttivi, dall’altro l’assoluta assenza
di forme di violenza, essendo tollerati solo quegli atti di minima violenza
fisica o morale che risultino necessari per rafforzare la proibizione di
comportamenti oggettivamente pericolosi del minore.

Il reato di maltrattamenti,
invece, è connotato da un dolo generico consistente nella coscienza e volontà
di sottoporre il soggetto passivo ” nella fattispecie, la figlia ” ad una serie
di sofferenze fisiche e morali in modo continuo ed abituale, in maniera da
lederne complessivamente la personalità e tali da costituire proprio quel
regime di “prevaricazione e violenza”, individuato dalla Cassazione, tale da
rendere intollerabili le condizioni di vita della figlia.


(Marco Martini © Litis.it, 12/09/2007)

https://www.litis.it

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