Lavoro

Non è mobbing trasferire lavoratore in altro reparto CASAZIONE CIVILE, Sezione Lavoro, Sentenza n. 18580 del 04/09/2007

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Non è mobbing trasferire
d’ufficio il lavoratore a un nuovo reparto, cambiandogli le funzioni svolte fino
a quel momento. A meno che il dipendente non riesca a provare che la nuova
attività  abbia comportato una dequalificazione professionale dovuta ad un
atteggiamento persecutorio del datore di lavoro. E’ quanto affermato della Corte
di cassazione che, con la sentenza 18580 del 4 settembre, ha respinto il ricorso
di un biologo, coordinatore dell’impianto di trattamento delle acque presso
un’azienda farmaceutica, spostato dal capo in un laboratorio di microbiologia.

L’assegnazione al nuovo
reparto non era piaciuta al biologo che, quindi, aveva fatto causa all’azienda
farmaceutica per demansionamento e mobbing. Secondo il ricorrente i vertici lo
avevano spostato e assegnato a nuove funzioni perchè aveva fatto insistentemente
richiesta "di visionare le autorizzazioni amministrative ed i risultati di
talune analisi, al fine di operare con chiarezza a seguito di un controllo
effettuato dai Vigili urbani".

Il Tribunale di Rovereto
gli aveva dato ragione e aveva condannato la casa farmaceutica a risarcigli
31mila euro per mobbing e demansionamento.

Un verdetto, questo,
completamente rovesciato dalla Corte d’appello di Trento. Contro questa
decisione l’uomo ha fatto ricorso in Cassazione che, però, lo ha integralmente
respinto. I giudici della Sezione lavoro hanno confermato le valutazioni fatte
dalla Corte territoriale che "ricostruita la vicenda, ha conclusivamente
osservato che il lavoratore non aveva provato la non equivalenza delle mansioni
assegnate rispetto a quelle precedenti; che le mansioni erano invece
equivalenti, anche se l’allontamento dall’impianto di trattamento acque, in
concomitanza con il clima di tensione venutosi a creare con l’azienda, era stato
erroneamente percepito dal biologo come fatto persecutorioe riduttivo della sua
professionalità ".

D’altronde, "l’articolo
2103 c.c. Attribuisce al datore di lavoro il diritto e il dovere di adibire il
lavoratore alle mansioni alle quali è stato assunto, ovvero a mansioni
equivalenti alle ultime effettivamente svolte". Non basta. "Sul lavoratore
incombe provare la non equivalenza e la correlata dequalificazione".

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