Mercato dell’energia: informare con chiarezza gli utenti
Le istruzioni del garante
per tutelare i dati personali degli utenti:informative semplici, no ad
intrusioni telefoniche, dati conservati a tempo
Informare gli utenti in
maniera semplice e sintetica, no a intrusioni telefoniche, dati conservati a
tempo. Con la liberalizzazione del mercato dell’energia devono essere ancor più
tutelati i dati personali degli utenti.
Con una
delibera (relatore Mauro Paissan) adottata al termine di una procedura di
cooperazione con l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, il Garante ha
fornito una serie di indicazioni per una corretta informazione degli utenti e
per un corretto utilizzo dei loro dati.
La recente disciplina sulla
liberalizzazione dell’energia prevede che, a partire dal 1° luglio di
quest’anno, i clienti domestici possano recedere dal contratto di fornitura di
energia stipulato prima di tale data con il distributore operante nel proprio
ambito territoriale e scegliere un fornitore diverso. Perchè questo possa
avvenire le società che vendono energia devono poter acquisire dalle banche
dati dei distributori alcune informazioni di base relative agli utenti del
mercato energetico per poter entrare in contatto con questi ultimi e formulare
proposte commerciali.
Proprio riguardo agli
aspetti legati al trattamento dei dati personali degli utenti è stato chiamato
ad intervenire il Garante. La
deliberazione si articola in due parti: la prima contiene le indicazioni
fornite all’Autorità per l’energia elettrica e il gas al termine di una
fruttuosa collaborazione prevista per legge; la seconda detta prescrizioni
direttamente agli operatori del settore.
Le società distributrici
dovranno, dunque, informare i clienti in maniera colloquiale e sintetica della
possibilità di recedere dal contratto e di fornire alle aziende venditrici di
energia alcuni dati (generalità, consumi, potenza impegnata etc.) affinchè
possano far conoscere le loro migliori offerte formulate sulla base della
conoscenza di un profilo "minimo" del medesimo cliente. A tale proposito il
Garante ha predisposto un modello
di informativa che potrà eventualmente essere adottato dalle società
(consultabile sul sito dell’Autorità
www.garanteprivacy.it) .
L’informativa dovrà essere
recapitata insieme all’invio della corrispondenza ordinaria che le aziende
intrattengono con i clienti per la gestione del vigente contratto di fornitura o
di distribuzione (per esempio, l’invio della bolletta), ma dovrà essere messa a
disposizione anche sul sito Internet e attraverso i servizi di assistenza e
informazione al pubblico.
Per quanto riguarda le
proposte commerciali dei venditori, queste dovranno essere rigorosamente
cartacee: non è quindi consentito il
marketing telefonico o per via telematica. I dati dei clienti non
possono essere comunicati a terzi.
Per quanto riguarda i tempi
di conservazione dei dati, il Garante ha stabilito che i dati personali dei
clienti che non rispondono alle offerte commerciali dovranno essere cancellati
non più tardi di sei mesi dall’invio della proposta.
Sulla base delle
indicazioni fornite dal Garante della privacy, l’Autorità per l’energia
elettrica e il gas avvierà prossimamente una consultazione per completare la
disciplina dell’accesso ai dati personali.
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