Penale

I genitori devono accompagnare i figli a scuola – CASSAZIONE PENALE, Sez. III, Sentenza n. 33847/2007


Per la Cassazione l’Istituto non è tenuto a comunicare le
assenze

 


I genitori devono vigilare affinchè i figli rispettino l’obbligo
scolastico, anche se non avvertiti delle assenze dei ragazzi da parte dell’
istituto scolastico. La Cassazione si è cosi’ espressa sul caso di alcuni
bambini nomadi che andavano a mendicare invece di stare a scuola. I genitori dei
bambini di un campo nomade della provincia di Reggio Calabria erano assolti in
Appello perchè, secondo i giudici, non avendo ricevuto comunicazioni dalla
direzione dell’Istituto scolastico non potevano sapere che i figli non erano a
scuola. La Terza Sezione Penale della Cassazione, invece, ha dato torto ai
giudici di Reggio Calabria, sostenendo che non basta mandare i figli a scuola ma
che i genitori devono controllare sempre che siano tutti i giorni in classe.
Centinaia, ogni anno, sono i casi di bambini di famiglie nomadi che non vanno a
scuola per essere impiegati tutto il giorno nell’accattonaggio. Le autorità
scolastiche devono affrontare anche le difficoltà a trovare i genitori di
questi ragazzini per poter comunicare con loro su decisioni dell’istituto o
rendimento degli alunni. I giudici della Cassazione, nella sentenza numero
33847, hanno stabilito che: “L’obbligo imposto a chiunque sia rivestito di
autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore di impartirgli o far
impartire l’istruzione obbligatoria implica anche l’obbligo di vigilare e
controllare il minore per assicurarsi che questi si rechi realmente a scuola per
ricevere l’istruzione”. E questo specialmente di fronte a lunghe e
ingiustificate assenze, come in questo caso. Inoltre la mancata comunicazione da
parte della scuola non è motivo sufficiente per discolpare i genitori. I
giudici hanno pertanto dichiarato nulla la sentenza d’Appello, senza rinvio
perchè i reati erano comunque prescritti.

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