Affidamento condiviso dei figli naturali. La competenza è del Tribunale dei Minori – CASSAZIONE CIVILE, Sezione I, Sentenza n. 8362 del 03/04/2007
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La legge
54/2006 sull’esercizio della potestà in caso di crisi della coppia genitoriale
e sull’affidamento condiviso, applicabile anche ai procedimenti relativi ai
figli di genitori non coniugati, ha corrispondentemente riplasmato l’articolo
317- bis c.c., il quale,
innovato nel suo contenuto precettivo, continua tuttavia a rappresentare lo
statuto normativo della potestà del genitore naturale e dell’affidamento del
figlio nella crisi dell’unione di fatto, sicchè la competenza ad adottare
provvedimenti nell’interesse del figlio naturale spetta al tribunale per i
minorenni, in forza dell’articolo 38, primo comma, disp. att. c.c., in parte qua
non abrogato, neppure tacitamente, dalla novella. La contestualità delle misure
relative all’esercizio della potestà e all’affidamento del figlio, da un lato,
e di quelle economiche inerenti al loro mantenimento, dall’altro, prefigurata
dai novellati articoli 155 e ss. c.c., ha peraltro determinato – in sintonia con
l’esigenza di evitare che i minori ricevano dall’ordinamento un trattamento
diseguale a seconda che siano nati da genitori coniugati oppure da genitori non
coniugati, oltre che di escludere soluzioni interpretative che comportino un
sacrificio del principio di concentrazione delle tutele, che è aspetto centrale
della ragionevole durata del processo – una attrazione, in capo allo stesso
giudice specializzato, della competenza a provvedere, altresi’, sulla misura e
sul modo con cui ciascuno dei genitori naturali deve contribuire al mantenimento
del figlio.
CASSAZIONE
CIVILE, Sezione I, Sentenza n. 8362 del 03/04/2007
(Presidente
Adamo – Relatore Giusti)
Ritenuto in fatto
1.- Con
ricorso in data 16 marzo 2006, M .F. – premesso di avere instaurato nel 1999 una
convivenza more uxorio con S.M.
e di avere avuto da tale unione un figlio, A. M., nato a Milano il 21 dicembre
2003 e riconosciuto da entrambi i genitori – ha chiesto al tribunale per i
minorenni di Milano, essendo venuta meno la convivenza tra i genitori, di
disporre l’affidamento esclusivo del minore ad essa madre, prevedendo la
modalità di incontro tra il minore ed il padre, e di stabilire a carico di
quent’ultimo ad in favore del minore un assegno a titolo di mantenimento, da
corrispondere mensilmente ad essa ricorrente.
Instauratosi
il contraddittorio con il convenuto, il tribunale per i minorenni di Milano, con
decreto depositato in data 15 maggio 2006, ha dichiarato non luogo a provvedere,
essendo competente il Tribunale ordinario di Milano. Secondo il Tribunale per i
minorenni, la legge 54/2006 (Disposizione in materia di separazione dei genitori
e affidamento condiviso dei figli) prevede una disciplina unitaria che si
riferisce all’affidamento dei figli, al diritto di visita nonchè al
mantenimento e all’assegnazione della casa, non consentendo più la divisione
delle competenze che, nel vigore della precedente normativa, costringeva i
genitori naturali ad adire più istanze giurisdizionali, con evidente
dilatazione di tempi e di costi, per le decisioni relative all’affidamento e per
quelle relativo alle questioni economiche. La nuova legge, prevedendo
l’applicazione ai figli naturali delle "disposizioni della presento legge", si
riferirebbe anche alle norme processuali, che presuppongono l’applicazione delle
norme di cui agli articoli 706 e ss. c.p.c., incompatibili con il procedimento
in camera di consiglio dettato dall’articolo 38 disp. att. c.c. per il tribunale
per i minorenni. il legislatore avrebbe inteso dare per la prima volta una
disciplina unitaria ai procedimenti in materia di filiazione naturale instaurati
da uno dei genitori nei confronti dell’altro al fine di veder regolato, in tutti
i suoi aspetti, l’esercizio della potestà, parificando l’intervento
giudiziario, sotto il profilo sostanziale, processuale e di competenza, a quello
previsto per i figli di genitori coniugati. La relativa disciplina non
rientrerebbe più nell’ambito dell’articolo 317
bis c.c., che rimarrebbe in vigore
per le parti residue.
2. – il
Tribunale ordinario di Milano, dinanzi al quale la causa è stata
tempestivamente riassunta, ha richiesto d’ufficio, con ordinanza in data 21
luglio 2006, regolamento di competenza in merito alla controversia, ritenendo la
propria incompetenza per materia a conoscerne, prospettando, in relazione ad
essa, la competenza funzionale del giudice specializzato.
Ad avviso del
Tribunale confliggente, la nuova legge non contiene alcuna disposizione espressa
sulla competenza in ordine alle controversie relative all’affidamento dei figli
naturali, ma ha inteso estendere con la massima ampiezza la portata sostanziale
della riforma, senza tuttavia affrontare invece ambiti ben più vasti ed
impegnativi di intervento, relativi alla unificazione della competenza del
giudice della famiglia, e senza minimamente farsi carico della disciplina dei
procedimenti specifici preesistenti, all’interno dei quali i nuovi principi
sulla potestà genitoriale e sull’affidamento condiviso dovranno trovare
applicazione. In tale prospettiva, il dato normativo dell’articolo 317
bis c.c., sebbene radicalmente mutato nel suo portato
sostanziale in forza dell’estensione dei principi di cui alla legge 54/2006 alla
filiazione naturale, resterebbe pienamente vigente ai fini dell’individuazione
di una categoria di controversie, in materia di affidamento di figli naturali e
gestione della potestà genitoriale rispetto alla prole naturale, devoluto,
ex articolo 38 disp. att. c.c.,
alla competenza funzionale del tribunale por i minorenni. Soggiunge il giudice
confliggente che nessuna variazione vi sarebbe quanto alla competenza funzionale
del Tribunale ordinario in merito alle controversie
ex articolo 148 c.c. per quanto
attiene agli obblighi economici del genitori al fini del concorso al
mantenimento dei figli naturali.
3. – Il Pm ha
concluso affinchè, in accoglimento della richiesta del Tribunale di Milano, sia
dichiarata la competenza del Tribunale per i minorenni di quella stessa città.
Premesso che
nessuna abrogazione o modificazione espressa dell’articolo 38 disp. att. c.c.
sarebbe contenuta nella legge 54/2006, ad avviso della Procura generale neppure
ricorrerebbe un’ipotesi di abrogazione tacita, perchè la nuova legge non regola
affatto la (intera) materia del riparto di competenza tra giudice ordinario e
giudice specializzato, già disciplinata dalla legge anteriore, non contenendo
alcuna norma al riguardo, nè reca disposizioni, incompatibili con quelle
precedenti. Tale incompatibilità, in particolare, non potrebbe indirettamente
desumersi – come sostiene invece il Tribunale per i minorenni di Milano – dalle
modifiche sostanziali apportate dalla novella alle disposizioni di legge che
disciplinano l’affidamento dei figli, la modalità di visita ed il mantenimento
(modificazioni applicabili, queste si, indifferentemente sia ai figli naturali
che a quelli legittimi), perchè la previsione di una disciplina uniforme sul
piano sostanziale – rispettosa dal principio costituzionale di eguaglianza – non
comporta necessariamente una uniformità anche su quello processuale.
Nessuna
valenza avrebbe il richiamo alla corte d’appello, e non anche alla nazione
specializzata quale giudice competente, a conoscere dell’introdotto reclamo
avverso i provvedimenti provvisori adottati dal presidente del tribunale
(articolo 2, comma 1, della legge 54/2006), atteso che il reclamo è inserito
nell’ambito del procedimento di separazione e quindi di un procedimento tipico
del giudizio ordinario.
Considerato in diritto
1. – La
questione di quale sia, a seguito dell’entrata in vigore della legge 54/2006
(Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei
figli), l’organo giudiziario competente a conoscere dei procedimenti di
affidamento dei figli naturali e ad emanare i provvedimenti di carattere
economico relativi al loro mantenimento – oggetto di divergenti decisioni presso
i giudici di merito, anche al di là del caso che ha dato occasione al presente
conflitto, e di controversie in dottrina – si presenta per la prima volta a
questa Corte di cassazione.
2. – Ai fini
dell’esame della questione, occorre promettere che, fino all’entrata in vigore
della citata legge 54/2006, il regime della competenza ad emanare i
provvedimenti relativi ai figli natura li in caso di cessazione della convivenza
more uxorio dei loro genitori
è stato organizzato secondo una regola di riparto che distingueva a seconda che
la controversia riguardasse l’affidamento dei figli stessi o concernesse gli
aspetti patrimoniali relativi al loro mantenimento.
Il diritto
vivente ? nell’assenza di una disposizione espressamente rivolta a disciplinare
un procedimento di affidamento del figlio naturale, riconosciuto da entrambi i
genitori, nel caso di rottura della convivenza tra costoro – ha colto
nell’articolo 317 bis c.c .,
concernente l’esercizio della potestà sul figlio minore riconosciuto da
entrambi i genitori naturali, il referente normativo per giustificare
l’intervento, sia pura eventuale e successivo, del giudico in materia
(Cassazione, Sezioni Unite, 5847/93, in motivazione). Infatti questa
disposizione non si limita a prevedere che la potestà è esercitata
congiuntamente da entrambi i genitori, qualora siano conviventi, e che, in caso
di non convivenza, l’esercizio spetta al genitore con il quale il minore convive
o, ne il figlio non convive con alcuno di essi, al genitore che per primo lo ha
riconosciuto cosa conferisce al giudice anche ampi poteri di disciplinare in
concreto l’esercizio della potestà nel modo che meglio corrisponde
all’interesse del figlio. E tra questi poteri si è ritenuto compreso anche
quello di disporre l’affidamento in occasione della crisi dell’unione di fatto e
di prendere gli altri provvedimenti inerenti all’esercizio della potestà,
all’educazione e all’istruzione, sul rilievo che la soluzione del conflitto tra
i genitori e la definizione di linee sulle quali organizzare i loro rapporti
dopo la cessazione della convivenza corrispondo ad un evidente interesse del
figlio naturale, al pari di quanto accade in occasione dalla separazione e dei
divorzio.
In questa
prospettiva, il richiamo, da parte dell’articolo 38, primo comma, disp. att.
c.c., dei provvedimenti contemplati dall’articolo 317 bis c.
c. tra quelli riservati
alla competenza del tribunale per i minorenni, ha indotto la giurisprudenza a
ritenere i provvedimenti relativi all’affidamento dei figli naturali devoluti al
tribunale specializzato; mentre, non essendo i provvedimenti attinenti al
mantenimento della prole nata da genitori non coniugati (articolo 261 c.c., in
relazione all’articolo 148 c.c.) attribuiti specificamente ad una "diversa
autorità giudiziaria", se ne è inferita l’attribuzione alla
competenza del tribunale ordinario, ai sensi del secondo comma del citato
articolo 38 disp.att. c.c.. Si legge nella fondamentale pronuncia di questa
Sezione 4273/91: mancando, in caso di famiglia di fatto, la previsione
legislativa di un processo unitario, che coinvolga il momento della separazione
della coppia, quello della sorte dei loro figli comuni e quello della
regolamentazione dei rapporti patrimoniali per quanto attiene al contributo per
il mantenimento dei figli, "ogni provvedimento eventualmente richiesto dovrà
essere assunto dal giudice competente per quel singolo provvedimento", sicchè
"il provvedimento circa il contributo di mantenimento, spettante … al
tribunale ordinario in procedimento contenzioso, non potrà essere preso dal
tribunale per i minorenni adito ex
articolo 317bis c.c. per stabilire a chi dei due genitori debba essere
affidato il figlio". Più di recente, nella stessa direzione, questa Corte ha
ribadito che competente a conoscere della domande del genitore naturale di
affidamento del figlio minore e di regolamentazione del diritto di visita
dell’altro genitore è il tribunale per i minorenni, mentre tra spetta al
tribunale ordinario la competenza sulla domanda di contributo al mantenimento e
di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento del minore: competenza
che, essendo di natura funzionale, è inderogabile, non trovando applicazione le
norme sulla connessione (Sezione prima, 3457/02; Sezione prima, 3898/02).
Una tale
ripartizione della competenza tra tribunale per i minorenni e tribunale
ordinario nella crisi delle unioni di fatto con riguardo ai provvedimenti
relativi ai figli naturali ha superato lo scrutinio di legittimità
costituzionale, avendo la Corte costituzionale ravvisato nella duplicità di
regime sopra descritta l’espressione di una scelta di politica del diritto
rientrante nella discrezionalità legislativa e non contrastante con il
principio di eguaglianza e con la garanzia del diritto di azione.
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