Amministrativa

Bocciatura anche nel merito per il Dm Turco sulla modifica dei parametri quantitativi della detenzione di cannabis – TAR LAZIO, Sezione III quater, Sentenza del 21/03/2007

Nuova pagina 8


Annullato il provvedimento ministeriale, già sospeso con un’ ordinanza il 15
marzo scorso, che aveva modificato i limiti massimi delle sostanze stupefacenti
o psicotrope che si possono detenere ad uso esclusivamente personale senza
incorrere in sanzioni penali ed aveva raddoppiato per alcune sostanze il valore
dei parametri moltiplicatori utilizzati per calcolare la quantità massima
assumibile nell’arco di una settimana. Per i giudici amministrativi la scelta
del Ministero della Salute non appare supportata da adeguate ragioni di
carattere tecnico ” scientifico cosi come non comprensibile è la scelta di
adottare parametri moltiplicatori diversi da quelli individuati dalla
commissione di esperti appositamente istituita


(Litis.it, 23
marzo 2007)

 


TAR LAZIO,
Sezione III quater, Sentenza del 21/03/2007

MARIO DI
GIUSEPPE Presidente

CARLO
TAGLIENTI Consigliere relatore

UMBERTO
REALFONZO Consigliere

ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso
n. 12091 del 2006 proposto dal CODACONS – Coordinamento delle associazioni e dei
comitati di tutela dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori,
in persona del legale rappresentante, dall’ASSOCIAZIONE ITALIANA PER I DIRITTI
DEL MALATO-AIDMA ONLUS, in persona del legale rappresentante, e
dall’associazione ARTICOLO 32, in persona del legale rappresentante, i
rappresentanti agenti anche in quanto genitori dei figli minori, rappresentati e
difesi dall’avv. prof. Carlo Rienzi, elettivamente domiciliati presso l’Ufficio
legale del CODACONS in Roma viale G.Mazzini n. 73;

CONTRO

Il MINISTERO
DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore;

il MINISTERO
DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore;

rappresentati
e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma,
via dei Portoghesi n. 12;

e nei
confronti

del MINISTERO
DELLA SOLIDARIETA’ SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege;

per
l’annullamento

del decreto
ministeriale 4 agosto 2006 recante "Modificazione al decreto ministeriale 11
aprile 2006, indicante i limiti quantitativi massimi riferibili ad uso
esclusivamente personale, delle sostanze elencate nella tabella I del Testo
Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990 n. 309, come modificato dalla legge 21 febbraio 2006 n. 49", pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale del 17 novembre 2006 n. 268;

Visto il
ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto
di costituzione in giudizio delle Amministrazioni resistenti;

Viste le
memorie prodotte dalle parti;

Vista la
propria ordinanza collegiale 17 gennaio 2007 n. 113;

Visti gli
atti tutti di causa;

Uditi, alla
pubblica udienza del 14 marzo 2007, con designazione del Cons. Carlo Taglienti
relatore della causa, gli avv.ti come da verbale di udienza;

Ritenuto in
fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso
notificato il 7 dicembre 2006 e depositato il 21 successivo, le associazioni
indicate in epigrafe hanno impugnato il decreto adottato dal Ministro della
salute, di concerto con il Ministro della Giustizia, sentito il Ministro della
solidarietà sociale, in data 4 agosto 2006 e pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 17 novembre 2006, riguardante la modifica del precedente decreto
ministeriale 11 aprile 2006 in materia di limiti quantitativi massimi,
riferibili ad un uso esclusivamente personale, di sostanze stupefacenti; decreti
adottati in base all’art. 73 comma 1 bis del Testo Unico delle leggi in materia
di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, comma introdotto
dall’art. 4 bis del d.l. 30 dicembre 2005 n. 272, convertito in legge dalla
legge 21 febbraio 2006 n. 49.

Premesse
alcune indicazioni sui propri fini statutari, che ricomprendono quello di tutela
della salute dei cittadini, ed evidenziato come il decreto impugnato abbia
raddoppiato la dose di cannabis da considerarsi per uso esclusivamente
personale, le tre associazioni ricorrenti deducono:

1) violazione
dei principi ispiratori del DPR 309/90, come modificato dalla legge n. 49/06;
violazione dell’art. 32 della Costituzione e dei principi generali di buon
andamento della pubblica amministrazione; eccesso di potere per illogicità
manifesta: considerato che è scientificamente dimostrata la nocività della
cannabis, gli effetti del decreto appaiono in contrasto con la tutela della
salute; non risultano i dati in base ai quali il Ministero ha ritenuto di poter
raddoppiare la dose consentita;

2) violazione
e falsa applicazione degli artt. 2 e 31 della Costituzione, dell’art. 1 del
decreto legislativo n. 502/92, dell’art. 1 della legge n. 421/92; violazione dei
principi generali di buon andamento della pubblica amministrazione; carenza di
motivazione: il decreto contravviene all’attività ed ai primari obiettivi del
Servizio Sanitario Nazionale, non risulta effettuato un raffronto tra i presunti
benefici riguardanti il mercato nero della droga e l’eliminazione dei profitti
dei trafficanti, nonchè la diminuzione dei processi penali ed i danni, d’altra
parte, arrecati alla salute; non risultano valutate le politiche di sanità
pubblica orientate verso i giovani e le strategie di prevenzione; l’aumento
delle dosi ad uso personale contrasta con gli orientamenti dell’Unione europea;
non sono stati valutati gli effetti deleteri delle sostanze in questione sul
piano della personalità individuale, sulla capacità critica e sul corretto
sviluppo della personalità dei giovani, nonchè i costi indiretti sull’intera
collettività; non è stato motivato l’interesse pubblico alla modifica del
precedente decreto.

Costituitesi
le amministrazioni intimate, hanno preliminarmente ripercorso l’iter del
provvedimento impugnato e di quello modificato, evidenziando come il
provvedimento contestato abbia il solo scopo di diminuire le probabilità per un
consumatore di haschish o marijuana di andare incontro a gravissime sanzioni
penali per la detenzione di pochi grammi di sostanza illecita; rilevando che non
è provato un aumento dei consumi indotto dalla rimodulazione delle sanzioni;
che sono previste comunque misure di prevenzione connesse alle sanzioni
amministrative, che sostituiscono quelle penali; che l’interesse pubblico
all’aumento delle misure amministrative è implicito nel decreto; che
l’individuazione dei limiti massimi delle quantità di sostanze stupefacenti
detenibili per uso esclusivamente personale è rimessa alla discrezionalità
dell’amministrazione, in carenza di indicazioni legislative sulle modalità di
determinazione di tali limiti; che per colmare tale lacuna venne istituita nel
febbraio 2006 apposita commissione tecnica, la quale peraltro, pur fornendo una
serie di elementi, concluse per l’assoluta difficoltà di pervenire ad
indicazioni scientificamente attendibili sui limiti massimi detenibili per uso
personale; che il coefficiente di moltiplicazione è quindi rimesso a
valutazioni politiche.

Le
amministrazioni resistenti hanno quindi concluso per il rigetto del ricorso.

Con ordinanza
collegiale 17 gennaio 2007 n. 113 questa Sezione ha ordinato al Ministero della
salute di produrre documentati chiarimenti in ordine alle valutazioni effettuate
sulle "caratteristiche differenziali dei principi attivi" e sul "fattore
moltiplicativo" di cui ai capoversi 4 e 5 del provvedimento impugnato (la cui
motivazione recita testualmente "Considerate le caratteristiche differenziali
dei principi attivi delta-8-tetraidrocannabinolo e del
delta-9-tetraidrocannabinolo rispetto alle altre sostanze stupefacenti, anche
per quanto attiene al minor potere di indurre alterazioni comportamentali e
scadimento delle capacità psicomotorie; Ritenuto pertanto congruo stabilire,
per le due citate sostanze, un fattore moltiplicativo pari a 40 anzichè 20,
come previsto dal decreto ministeriale 11 aprile 2006"), corredate da eventuali
documenti tecnici istruttori, con particolare riferimento a quanto già
accertato dalla commissione tecnica istituita nel febbraio 2006; nonchè
parametri comunitari di riferimento.

Con la stessa
ordinanza la Sezione ha rinviato alla camera di consiglio del 14 marzo 2007 per
la prosecuzione dell’incidente cautelare, fissando altresi’ alla stessa data
l’udienza per la definizione del merito.

Il Ministero
ha ottemperato con nota depositata il 2 marzo 2007, evidenziando come non siano
state effettuate ulteriori istruttorie tecniche e siano stati valutati gli
elementi già in possesso, costituiti dagli esiti dei lavori della commissione
istituita nel febbraio 2006; come il parametro moltiplicatore debba intendersi
rimesso esclusivamente a valutazioni politiche dell’amministrazione; come tali
valutazioni non riguardino, nella fattispecie, solo aspetti legati alla salute
ma anche alla politica criminale. Ha allegato una tabella riepilogativa della
situazione esistente in altri paesi europei.

Con memoria
predisposta per l’udienza del 14 marzo 2007 parte ricorrente ha contestato la
natura di discrezionalità politica del potere attribuito dalla legge al
Ministero della salute, richiamando la precedente istruttoria tecnica affidata
ad apposita commissione, la quale aveva fornito parametri relativi anche al
coefficiente moltiplicatore della dose media singola, evidenziando comunque la
necessità di effettuare ulteriori approfondimenti; ha eccepito quindi che la
motivazione del provvedimento impugnato avrebbe dovuto essere ampia e penetrante
per potersi discostare dai dati forniti nel documento tecnico; che sarebbe stato
necessario individuare ad es. la dose letale e la dose tossica, prima di
stabilire la dose massima detenibili per uso personale; che il raddoppio del
parametro moltiplicatore risulta,alla luce degli elementi istruttori

https://www.litis.it

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *