Diffusione dati personali concernenti attività di indagine in corso presso gli uffici giudiziari di Potenza
No alla
pubblicazione di: notizie su fatti e condotte private che non hanno interesse
pubblico; dettagli e circostanze eccedenti rispetto all’essenzialità
dell’informazione; particolari della vita privata delle persone diffusi in
violazione della tutela della loro sfera sessuale. E’ quanto ha prescritto il
Garante della privacy in relazione all’inchiesta di Potenza.
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Provvedimento del 15 marzo 2007 – Diffusione dati personali concernenti
attività di indagine in corso presso gli uffici giudiziari di Potenza
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof.
Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe
Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTA la documentazione acquisita a seguito di
quanto segnalato a questa Autorità a proposito della pubblicazione in questi
giorni, da parte di varie testate giornalistiche, di trascrizioni di
intercettazioni disposte nell’indagine in corso presso gli uffici giudiziari di
Potenza, per condotte estorsive relative all’utilizzo di immagini fotografiche e
di altre notizie, nonchè per reati ipotizzati in tema di prostituzione;
VISTO il Codice in materia di protezione dei
dati personali e l’allegato codice di deontologia relativo al trattamento dei
dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica (d.lg. 30 giugno
2003, n. 196; All. A) al Codice);
VISTO il provvedimento di carattere generale
adottato dal Garante il 21 giugno 2006 che reca prescrizioni in tema di
pubblicazione di trascrizioni di intercettazioni telefoniche rivolte a tutti i
titolari di trattamento in ambito giornalistico (in Gazzetta Ufficiale 27 giugno
2006, n. 147, p. 85-86, nonchè in www.garanteprivacy.it, doc. Web n. 1299615);
RITENUTO di dover verificare in via d’urgenza
il rispetto dei princi’pi richiamati in tale provvedimento, stante la necessità
di intervenire celermente a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali di
persone lese dalla predetta pubblicazione, con particolare riferimento alla loro
riservatezza, dignità ed identità personale, nonchè al loro diritto alla
protezione dei dati personali;
RILEVATO, allo stato degli atti, che nel quadro
della cronaca giornalistica su vicende per le quali è configurabile un
interesse pubblico alla conoscenza anche dettagliata di fatti, sono state
diffuse alcune informazioni e notizie, anche non estratte da trascrizioni di
intercettazioni, eccedendo i limiti del diritto di cronaca e violando, comunque,
i diritti e la dignità di persone interessate, a prescindere dalla veridicità
di quanto diffuso;
RILEVATO che cio’ è avvenuto:
Riferendo su alcuni fatti e condotte private
che non hanno interesse pubblico,
Oppure
Pubblicando notizie, dettagli e circostanze
eccedenti rispetto all’essenzialità dell’informazione
O, ancora,
Fornendo particolari in violazione della tutela
della sfera sessuale di alcune persone interessate;
RILEVATO che tali violazioni riguardano anche
condotte del tutto private di persone estranee alla commissione di reati, prese
in considerazione dalla stampa con eccessivi dettagli solo perchè:
Tali persone sono semplicemente menzionate nel
materiale documentale di indagine,
Oppure
Hanno reso dichiarazioni all’autorità
giudiziaria
O, ancora,
Potrebbero assumere la veste di persone offese
o danneggiate da reati;
RILEVATO che il Garante ha il compito di
vietare il trattamento di dati anche in ambito giornalistico quando è violata
la disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche per effetto
dell’inosservanza di prescrizioni di questa Autorità quali quelle contenute nel
predetto provvedimento del 21 giugno 2006 (art. 154 del Codice);
RITENUTO di dover disporre con urgenza e con
effetto immediato un divieto di trattamento dei dati personali nei confronti di
tutti gli editori titolari del trattamento in ambito giornalistico, anche al
fine di prevenire ulteriori conseguenze dannose per gli interessati che
potrebbero derivare dalla pubblicazione illecita di altre informazioni e notizie
non ancora diffuse;
RISERVATA l’adozione di specifiche decisioni in
seguito all’eventuale ricezione di ricorsi, reclami o segnalazioni da parte di
singole persone interessate;
DATO ATTO che la violazione del presente
provvedimento costituisce reato perseguibile d’ufficio, punito con la reclusione
da tre mesi a due anni (art. 170 del Codice), ed è fonte di responsabilità
risarcitoria per danno (art. 15 del Codice);
RILEVATA la necessità di disporre la
pubblicazione del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, nonchè la trasmissione di copia del presente provvedimento
al Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti per le valutazioni di
competenza;
VISTE le osservazioni formulate dal segretario
generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. Mauro Paissan;
TUTTO CIO’ PREMESSO IL GARANTE:
A) ai sensi degli artt. 139, comma 5, 143,
comma 1, lett. C) e 154, comma 1, lett. D) del Codice in materia di protezione
dei dati personali, VIETA con effetto immediato a tutti i titolari del
trattamento in ambito giornalistico, in relazione alla vicenda oggetto della
presente decisione, di diffondere dati personali in violazione del provvedimento
del Garante del 21 giugno 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 27 giugno
2006, n. 147, pag. 86, in particolare del richiamato nono capoverso, lettere da
a) ad e), allorchè:
Si riferiscano a fatti e condotte private che
non hanno interesse pubblico, oppure
Riguardino notizie, dettagli e circostanze
eccedenti rispetto all’essenzialità dell’informazione o, ancora, attengano a
particolari della vita privata delle persone diffusi in violazione della tutela
della loro sfera sessuale;
B) dà atto che la violazione del presente
provvedimento costituisce reato perseguibile d’ufficio, punito con la reclusione
da tre mesi a due anni (art. 170 del Codice) ed è fonte di responsabilità
risarcitoria per danno (art. 15 del Codice);
C) stabilisce che ciascuna violazione venga
denunciata senza ritardo dal Garante alla competente autorità giudiziaria (art.
154, comma 1, lett. I), del Codice);
D) dispone la pubblicazione del presente
provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonchè
l’invio di copia della presente decisione al Consiglio nazionale dell’ordine dei
giornalisti.