Conferenza stampa del Presidente della Corte costituzionale Franco Bile Palazzo della Consulta, 8 febbraio 2007
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1. ”
L’annuale incontro con i giornalisti costituisce una delle poche occasioni in
cui la Corte costituzionale ha modo di parlare di sè stessa, rivolgendosi
all’esterno della ristretta cerchia degli "addetti ai lavori".
In realtà la
Corte ” a differenza delle istituzioni propriamente politiche o rappresentative
” non ricava la propria legittimazione, diretta o indiretta, dal consenso
popolare e quindi non puo’ utilizzare la comunicazione pubblica come strumento
per assicurarselo. Del resto le ragioni giustificatrici delle sue decisioni sono
esposte esclusivamente e puntualmente nelle motivazioni che le corredano.
Ma la vostra
opera di comunicazione e commento di quelle decisioni è per i cittadini
un’insostituibile fonte (di matrice squisitamente democratica) di conoscenza
della Corte e del suo operato.
Non è
compito da poco. Spiegare agli utenti dei mezzi di comunicazione di massa, in
modo al tempo stesso piano e corretto, l’effettiva portata delle pronunzie della
Corte; renderle comprensibili al di là della formulazione letterale, spesso
segnata dal linguaggio tecnico”giuridico; eventualmente commentarle, anche con
critiche ” argomentate, non preconcette nè basate su mere indiscrezioni: tutto
cio’ significa in realtà rendere un prezioso servizio ai cittadini, consentendo
loro di verificare come la Corte concretamente eserciti il ruolo ” affidatole
direttamente dalla Costituzione ” di custode e garante dei diritti fondamentali
da essa proclamati.
E, a
proposito del ruolo della Corte, mi è gradito ricordare che di recente il
Presidente della Repubblica ha ripetutamente sottolineato l’importanza dei
compiti spettanti alle istituzioni di garanzia, "a
cominciare da quelle iscritte nella nostra Costituzione", e fra esse a
"quei collegi che siano chiamati ad esercitare ruoli di
estrema complessità e delicatezza come la Corte costituzionale". E che ”
evocando la figura di Enrico De Nicola, primo Presidente della Repubblica e poi
primo Presidente della Corte ” ha indicato nella
"inflessibile indipendenza di giudizio unita ad uno scrupolo di imparzialità
incoercibile" il criterio al quale la Corte deve ispirarsi, ed al quale del
resto, negli oltre cinquanta anni di esercizio delle sue funzioni, essa si è
costantemente ispirata.
Sono certo di
interpretare il comune sentire dei Giudici costituzionali rivolgendo al Capo
dello Stato, per questo significativo riconoscimento, una fervida e sincera
espressione di gratitudine.
2. ” Vorrei
illustrare i dati più significativi che possono trarsi dall’analisi
dell’attività di un anno, nell’ambito delle linee tendenziali dei flussi di
lavoro, emergenti dalle statistiche allegate alla relazione scritta.
Nel corso del
2006, la Corte ha reso 463 decisioni: è un dato che non si discosta da quelli
degli ultimi quindici anni e, in particolare, si pone in diretta continuità con
gli anni 2004 e 2005.
Altrettanto
puo’ dirsi per la sostanziale conferma sia del rapporto fra definizioni e
sopravvenienze (pur se in lieve misura appesantito dall’incremento dei nuovi
giudizi) che dei tempi medi di definizione delle questioni sollevate in via
incidentale o principale, stimati in circa un anno. Peraltro nel contenzioso in
via principale questi tempi medi sono stati nel 2006 quasi dimezzati rispetto al
2005.
L’indubbia
celerità del contenzioso costituzionale italiano è motivo di vanto per la
Corte. Questo andamento virtuoso ha consentito di mantenere l’arretrato entro
limiti del tutto fisiologici. Infatti l’aumento della pendenza dei giudizi in
via incidentale deve essere considerato in termini meramente numerici, in quanto
dipende dalla sopravvenienza di un gran numero di ordinanze "seriali", che
pongono le stesse questioni: circa 200 ordinanze riguardano l’inappellabilità
delle sentenze penali di proscioglimento da parte del pubblico ministero, 40 la
confisca obbligatoria dei veicoli, 30 i nuovi termini di prescrizione dei reati.
I lusinghieri
risultati ora descritti sono il frutto del lavoro non solo dei Giudici
costituzionali, ma di tutta la struttura della Corte: dal Segretario generale
agli assistenti di studio, al personale civile delle segreterie degli uffici e
dei servizi, ai militari dell’Arma dei Carabinieri (e in particolare voglio
ricordare il Ten. Colonnello Rosario Mirra). A tutti un sincero ringraziamento
per il forte impegno quotidianamente profuso.
Peraltro
negli ultimi tempi la formazione del ruolo ha risentito della difficoltà di
reperire (al di fuori della materia penale) questioni idonee ad essere trattate
direttamente in camera di consiglio, senza passare per l’udienza pubblica: se
quindi sempre più spesso con questo rito sono esaminate questioni molto
recenti, cio’ non dipende in alcun modo da sottovalutazione di altre questioni
più risalenti.
3. ” In
questa sede (anche per non sottrarre tempo alla vostre domande) le decisioni del
2006 non possono essere esaminate diffusamente. Mi limito percio’ a segnalarne
talune di particolare rilievo, a titolo meramente esemplificativo e senza alcuna
pretesa di sistematicità.
Sul versante
della tutela in via incidentale dei diritti fondamentali, ricordo le sentenze
orientate dal principio di parità tra i coniugi (sentenze n. 61 e 254) o in
tema di ordinata dinamica dei rapporti familiari (sentenza n. 266), specie di
filiazione (sentenza n. 50); e ancora, sotto un diverso profilo, quelle relative
al lavoro dei detenuti (sentenza n. 341), alle deroghe al principio di
retroattività della norma penale più favorevole al reo (sentenza n. 393), alle
norme penali di favore (sentenza n. 394).
Meritano un
ricordo anche talune decisioni rappresentative dell’attuale contesto
socio-culturale, come quelle in materia di immigrazione e di condizione
giuridica degli stranieri extracomunitari. La Corte ha esaminato non solo la
disciplina dell’ingresso e dell’allontanamento degli stranieri (sentenze n. 206
e 240), ma anche quella del ricongiungimento familiare (ordinanze n. 158, 162,
192, 368, 395), che puo’ contribuire a rivelare lo stato dei rapporti fra lo
straniero e la società di accoglienza.
Nè si
possono trascurare le decisioni che hanno avuto come sfondo la valutazione di
bilanciamento tra diversi valori costituzionalmente rilevanti: penso ad un caso
in cui si contrapponevano il principio della tutela della riservatezza dei dati
relativi alle comunicazioni telefoniche e l’interesse della collettività alla
repressione dei reati (sentenza n. 372).
4. ” Per
quanto concerne invece le decisioni rese con sentenza su ricorsi proposti in via
principale, dallo Stato nei confronti di leggi delle Regioni o delle Province
autonome o viceversa, esse hanno nuovamente superato ” come già nell’anno
precedente ” il numero di quelle adottate all’esito di giudizi incidentali.
Continua
cosi’ il fenomeno dell’aumento del contenzioso in via principale determinato
dalla riforma costituzionale del 2001.
Al riguardo
rilevo solo che la Corte ” investita anche nel 2006 di un numero di ricorsi in
via di azione che non ha eguali nel passato ” ha prestato al fenomeno tutta
l’attenzione richiesta dalle sue dimensioni e dal "disagio" istituzionale che
esso testimonia. E ha fatto la sua parte, dedicando il massimo impegno all’esame
di questo tipo di questioni: tra l’altro, è già stata fissata la trattazione
in udienza di tutti i ricorsi proposti in via principale nel 2006.
L’incremento
di tale contenzioso ha fatto talora parlare di una sorta di modificazione del
ruolo della Corte, che rischierebbe di trasformarsi nei fatti da giudice dei
diritti in giudice dei conflitti (di competenza).
In margine a
questo dibattito si puo’ peraltro rilevare come sovente la Corte ” pur in sede
di decisione di ricorsi proposti in via principale da Stato, Regioni o Province
autonome a tutela di proprie competenze legislative ” abbia avuto modo di
incidere su aspetti rilevanti della convivenza sociale, e quindi (in sostanza)
dei diritti fondamentali dei cittadini.
Ricordo le
sentenze che nel 2006 ” pronunziando in giudizi in via principale ” si sono
occupate, ad esempio, di mobbing (sentenza n. 22), di
condono edilizio (sentenze n. 39 e n. 49), di divieto di fumo nei locali
pubblici (sentenze n. 59 e n. 63), di coltivazione di organismi geneticamente
modificati (sentenza n. 116).
5. ” Peraltro
dall’esame del contenzioso in via di azione emerge che ” nonostante la mancata
attuazione dell’art. 119 della Costituzione, sull’autonomia finanziaria di
entrata e di spesa delle Regioni, nonchè di Città metropolitane, Province e
Comuni ” negli ultimi mesi del 2006 la proposizione di nuovi ricorsi in via
principale (e anche di nuovi conflitti di attribuzione fra enti) ha manifestato
un certo rallentamento; e che, nell’intero anno in esame, il numero di questo
tipo di ricorsi definiti con pronunce di estinzione per rinuncia o di cessazione
della materia del contendere è raddoppiato, passando da 16 nel 2005 a 31 nel
2006.
Se ne
potrebbe desumere che tanto lo Stato quanto le Regioni e le Province autonome
vadano progressivamente adeguandosi ai principi affermati dalla giurisprudenza
costituzionale, in particolare al canone della leale collaborazione. La Corte
auspica fervidamente che questa tendenza si consolidi, non tanto per i
conseguenti effetti deflattivi sul proprio carico di lavoro, ma fondamentalmente
per l’opportuna riconduzione della soluzione dei problemi di competenza alla
sede politico-istituzionale tutte le volte che in tale sede i conflitti possano
trovare più duttili ed articolate modalità di composizione.
Negli ultimi
mesi del 2006 anche il ritmo di afflusso dei ricorsi per conflitti di
attribuzione tra poteri dello Stato ha manifestato segni di rallentamento. Ed è
di nuovo auspicabile che si tratti di una significativa e durevole inversione di
tendenza.
La maggior
parte di tali conflitti verte ancora sul tema dell’insindacabilità delle
opinioni espresse dai parlamentari nell’esercizio delle loro funzioni, garantita
dal primo comma dell’art. 68 della Costituzione: e sulla loro diminuzione ha
verosimilmente inciso il consolidamento della giurisprudenza costituzionale in
materia.
6. ” Anche
nell’anno appena trascorso la Corte ha frequentemente applicato il principio per
cui si dichiara incostituzionale una legge non perchè se ne possa dare
un’interpretazione contraria a Costituzione, ma solo perchè non ne sia
possibile un’interpretazione conforme. E ha sovente dichiarato inammissibili
questioni sollevate in via incidentale da giudici che non avevano previamente e
congruamente sperimentato la possibilità di tale interpretazione
adeguatrice o
costituzionalmente orientata.
La Corte ha
cosi’ confermato che ” prima del controllo di costituzionalità
accentrato ad essa spettante ” ne esiste uno
diffuso, che ciascun giudice è tenuto ad esercitare
compiutamente, prima di sollevare una questione di costituzionalità.
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