DECRETO LEGISLATIVO 8 gennaio 2007, n. 3 Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo.
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DECRETO
LEGISLATIVO 8 gennaio 2007, n. 3 Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa
allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo.
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Visti gli
articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la
direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, concernente lo status
dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo;
Visto
l’articolo 1, commi 1 e 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62, recante
disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia alle Comunità europee. Legge
comunitaria
2004;
Visto il
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e successive
modificazioni;
Vista la
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina
dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 28 luglio 2006;
Acquisiti i
pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati;
Considerato
che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica non hanno espresso il
parere nel termine di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 18 aprile 2005,
n. 62;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1°
dicembre 2006;
Sulla
proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell’interno, di
concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro della giustizia, il
Ministro dell’economia e delle finanze ed il Ministro della solidarietà
sociale;
E m a n a
il seguente
decreto legislativo:
Articolo 1
Modifiche al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
1. Al testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, e successive modificazioni, di seguito denominato: "decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286", sono apportate le seguenti modifiche:
a) l’articolo
9 è sostituito dal seguente:
Articolo 9.
Permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
1. Lo
straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in
corso di validità, che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore
all’importo annuo dell’assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai
familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell’articolo
29, comma 3, lettera b) e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi
previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica
ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati
dall’Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, puo’ chiedere al
questore il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo, per sè e per i familiari di cui all’articolo 29, comma 1.
2. Il
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è a tempo
indeterminato ed è rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta.
3. La
disposizione di cui al comma 1 non si applica agli stranieri che:
a)
soggiornano per motivi di studio o formazione professionale;
b)
soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari ovvero
hanno chiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una
decisione su tale richiesta;
c)
soggiornano per asilo ovvero hanno chiesto il riconoscimento dello status di
rifugiato e sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa tale
richiesta;
d) sono
titolari di un permesso di soggiorno di breve durata previsto dal presente testo
unico e dal regolamento di attuazione;
e) godono di
uno status giuridico previsto dalla convenzione di Vienna del 1961 sulle
relazioni diplomatiche, dalla convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni
consolari, dalla convenzione del 1969 sulle missioni speciali o dalla
convenzione di Vienna del 1975 sulla rappresentanza degli Stati nelle loro
relazioni con organizzazioni internazionali di carattere universale.
4. Il
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non puo’ essere
rilasciato agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello
Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell’appartenenza
dello straniero ad una delle categorie indicate nell’articolo 1 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall’articolo 2 della legge 3 agosto
1988, n.
327, o
nell’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito
dall’articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali
condanne anche non definitive, per i reati previsti dall’articolo 380 del codice
di procedura penale, nonchè, limitatamente ai delitti non colposi,
dall’articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell’adozione di un provvedimento
di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il
questore tiene conto altresi’ della durata del soggiorno nel territorio
nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.
5. Ai fini
del calcolo del periodo di cui al comma 1, non si computano i periodi di
soggiorno per i motivi indicati nelle lettere d) ed e) del comma 3.
6. Le assenze
dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo
di cui al comma 1 e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono
inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel
quinquennio, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di
adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero
da altri gravi e comprovati motivi.
7. Il
permesso di soggiorno di cui al comma 1 è revocato:
a) se è
stato acquisito fraudolentemente;
b) in caso di
espulsione, di cui al comma 9;
c) quando
mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4;
d) in caso di
assenza dal territorio dell’Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi;
e) in caso di
conferimento di permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di altro Stato
membro dell’Unione europea, previa comunicazione da parte di quest’ultimo, e
comunque in caso di assenza
dal
territorio dello Stato per un periodo superiore a sei anni.
8. Lo
straniero al quale è stato revocato il permesso di soggiorno ai sensi delle
lettere d) ed e) del comma 7, puo’ riacquistarlo, con le stesse modalità di cui
al presente articolo. In tal caso, il periodo di cui al comma 1, è ridotto a
tre anni.
9. Allo
straniero, cui sia stato revocato il permesso di soggiorno CE per soggiornanti
di lungo periodo e nei cui confronti non debba essere disposta l’espulsione è
rilasciato un permesso di soggiorno per altro tipo in applicazione del presente
testo unico.
10. Nei
confronti del titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo, l’espulsione puo’ essere disposta:
a) per gravi
motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato;
b) nei casi
di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;
c) quando lo
straniero appartiene ad una delle categorie indicate all’articolo 1 della legge
27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero all’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n.
575, sempre che sia stata applicata, anche in via cautelare, una delle misure di
cui all’articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
11. Ai fini
dell’adozione del provvedimento di espulsione di cui al comma 10, si tiene conto
anche dell’età dell’interessato, della durata del soggiorno sul territorio
nazionale, delle conseguenze dell’espulsione per l’interessato e i suoi
familiari, dell’esistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale
e dell’assenza di tali vincoli con il Paese di origine.
12. Oltre a
quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello
Stato, il titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo puo’:
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