Norme & Prassi

DISPOSIZIONI CORRETTIVE E INTEGRATIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152, RECANTE NORME IN MATERIA AMBIENTALE – DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2006, n. 284


DECRETO
LEGISLATIVO 8 novembre 2006, n. 284


(pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 24 novembre 2006)

DISPOSIZIONI
CORRETTIVE E INTEGRATIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152, RECANTE
NORME IN MATERIA AMBIENTALE

Il Presidente
della Repubblica

Visti gli
articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

Vista la
legge 15 dicembre 2004, n. 308, ed in particolare l’articolo 1, comma 6, che
prevede la possibilità di emanare disposizioni correttive ed integrative del
citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro due anni dalla data di
entrata in vigore;

Vista la
relazione motivata presentata alle Camere dal Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, ai sensi del citato articolo 1, comma 6, della
legge 15 dicembre 2004, n. 308;

Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 30 giugno 2006;

Acquisito il
parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 19 luglio 2006;

Acquisiti i
pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica in data 26 luglio 2006;

Vista la
seconda preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 luglio 2006;

Acquisito il
secondo parere della commissione VIII della Camera dei deputati;

Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 agosto
2006;

Sulla
proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e
del Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri per le riforme
e le innovazioni nella pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le
autonomie locali, dell’interno, della giustizia, della difesa, dell’economia e
delle finanze, dello sviluppo economico, della salute, delle infrastrutture e
delle politiche agricole alimentari e forestali;

Emana il
seguente decreto legislativo:


Art. 1.

Modifiche al
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. Con
decreto correttivo adottato prioritariamente, sono indicate le disposizioni
della Parte terza e quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dei
relativi decreti attuativi, che continuano ad applicarsi e quelle abrogate.

2. Con
successivi decreti, fatto salvo quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 1
della legge 15 dicembre 2004, n. 308, sono adottate norme correttive e
integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto delle
norme e dei principi dell’ordinamento comunitario e delle decisioni rese dalla
Corte di giustizia dell’Unione europea.

3.
All’articolo 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2,
è inserito il seguente:

«2-bis. Nelle
more della costituzione dei distretti idrografici di cui al Titolo II della
Parte terza del presente decreto e della revisione della relativa disciplina
legislativa con un decreto legislativo correttivo, le autorità di bacino di cui
alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate fino alla data di entrata in
vigore del decreto correttivo che, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, della
legge n. 308 del 2004, definisca la relativa disciplina.».

4. Fino alla
data di entrata in vigore del decreto legislativo correttivo di cui al comma
2-bis dell’articolo 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come
inserito dal comma 3, sono fatti salvi gli atti posti in essere dalle autorità
di bacino dal 30 aprile 2006.

5. Gli
articoli 159, 160 e 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono
abrogati ed il Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche e
l’Osservatorio nazionale sui rifiuti sono ricostituiti ed esercitano le relative
funzioni. Tutti i riferimenti all’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e
sui rifiuti contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono
soppressi.

6.
All’articolo 224, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le
parole: «centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».

7.
Dall’attuazione del presente decreto non possono derivare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.

Art. 2.

Entrata in
vigore

1. Il
presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.


NOTE


Avvertenza:
Il
testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente
per materia, ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.


Note alle
premesse:

– L’art. 76
della Costituzione stabilisce che l’esercizio della funzione legislativa non
puo’ essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

– L’art. 87
della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente della Repubblica il
potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.

– Il decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: «Norme in materia ambientale», è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, supplemento
ordinario.

– Il testo
del comma 6 dell’art. 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante «Delega al
Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in
materia ambientale e misure di diretta applicazione», è pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2004, n. 302, supplemento ordinario, è il
seguente:

«6. Entro due
anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui
al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla
presente legge, il Governo puo’ emanare, ai sensi dei commi 4 e 5, disposizioni
integrative o correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1,
sulla base di una relazione motivata presentata alle Camere dal Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio, che individua le disposizioni dei
decreti legislativi su cui si intende intervenire e le ragioni dell’intervento
normativo proposto.».

– Il testo
dell’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante:
«Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie
locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202, è il
seguente:

«Art. 8
(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata). – 1. La
Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle
comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La
Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell’interno o dal
Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne
fanno parte altresi’ il Ministro del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori
pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell’Associazione nazionale
dei comuni d’Italia – ANCI, il presidente dell’Unione province d’Italia – UPI ed
il presidente dell’Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani – UNCEM.
Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall’ANCI e sei presidenti
di provincia designati dall’UPI.

Dei
quattordici sindaci designati dall’ANCI cinque rappresentano le città
individuate dall’art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni
possono essere invitati altri membri del Governo, nonchè rappresentanti di
amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La
Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e
comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne
faccia richiesta il presidente dell’ANCI, dell’UPI o dell’UNCEM.

4. La
Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio
dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale
incarico non è conferito, dal Ministro dell’interno.».


Note all’art.
1:

– Per il
comma 6 dell’art. 1 della citata legge n. 308 del 2004 si vedano le note alle
premesse.

– Si riporta
il testo dell’art. 170 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
come modificato dal presente decreto:

«Art. 170
(Norme transitorie). – 1. Ai fini dell’applicazione dell’art. 65, limitatamente
alle procedure di adozione ed approvazione dei piani di bacino, fino alla data
di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto, continuano ad
applicarsi le procedure di adozione ed approvazione dei piani di bacino previste
dalla legge 18 maggio 1989, n. 183.

2. Ai fini
dell’applicazione dell’art. 1 del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, i
riferimenti in esso contenuti all’art. 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n.
180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, devono
intendersi riferiti all’art. 66 del presente decreto; i riferimenti alla legge
18 maggio 1989, n. 183, devono intendersi riferiti alla sezione prima della
parte terza del presente decreto, ove compatibili. </sp

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