Norme & Prassi

INDENNIZZO A FAVORE DEI SOGGETTI DANNEGGIATI DA VACCINAZIONI, TRASFUSIONI E SOMMINISTRAZIONE DI EMODERIVATI – DECRETO MINISTERO DELLA SALUTE 6 ottobre 2006

Nuova pagina 8


DECRETO
MINISTERO DELLA SALUTE 6 ottobre 2006


(pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 262 del 10 novembre 2006)

RICOGNIZIONE
DELLE MODALITA’ PROCEDURALI RELATIVE ALL’INDENNIZZO A FAVORE DEI SOGGETTI
DANNEGGIATI DA COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILE A CAUSA DI VACCINAZIONI
OBBLIGATORIE, TRASFUSIONI E SOMMINISTRAZIONE DI EMODERIVATI

Il Ministro della Salute

Vista la legge 29 ottobre 2005, n. 229, che riconosce un ulteriore indennizzo ai
soggetti di cui all’art. 1 comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210;

Ritenuta la necessità di definire le modalità procedurali di applicazione
della legge 29 ottobre 2005, n. 229;

Considerate le risultanze dei lavori della Commissione istituita ai sensi
dell’art. 2 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, per la definizione degli
importi da erogare di cui agli articoli 1 e 4 della legge medesima, con decreto
del Ministro della salute del 19 gennaio 2006;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e aspetti generali

1. Con il presente decreto si provvede a definire, in via ricognitiva, le
diverse fasi procedimentali finalizzate alla corretta applicazione della legge
29 ottobre 2005, n. 229.

2. I soggetti di cui all’art. 1, comma 1, della legge 29 ottobre 2005, n. 229,
ai fini della corresponsione dell’indennizzo previsto dal medesimo comma quale
indennizzo ulteriore rispetto a quello già in godimento ai sensi dell’art. 1,
comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, nonchè dell’assegno una tantum
di cui all’art. 4 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, presentano apposita
domanda al Ministero della salute.

3. Per le finalità di cui al presente decreto, l’ulteriore indennizzo di cui
all’art. 1, comma 1, della legge 29 ottobre 2005, n. 229, è di seguito indicato
come «indennizzo aggiuntivo», l’indennizzo di cui all’art. 1, comma 1, della
legge 25 febbraio 1992, n. 210, è di seguito indicato come «indennizzo base»,
l’assegno una tantum di cui all’art. 4 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, è
di seguito indicato come «assegno una tantum aggiuntivo».

4. Il riconoscimento dell’entità dell’indennizzo aggiuntivo decorre dalla data
di entrata in vigore della legge 29 ottobre 2005, n. 229 per i soggetti che
risultano, alla data di entrata in vigore della medesima legge, già titolari
dell’indennizzo base. Per i soggetti che acquisiscono la titolarità
dell’indennizzo base in data successiva, il riconoscimento dell’indennizzo
aggiuntivo spetta dalla data di decorrenza dell’indennizzo base.

Art. 2.

Modalità di presentazione della domanda

1. I soggetti di cui all’art. 1, comma 1, della legge 29 ottobre 2005, n. 229
presentano la domanda di cui all’art. 1, comma 2, del presente decreto,
inoltrandola al Ministero della salute – Direzione generale della programmazione
sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema – Ufficio
VIII – Piazzale dell’Industria, 20 – 00144 Roma. Nella domanda i medesimi sono
tenuti a dichiarare di essere beneficiari dell’indennizzo previsto dalla legge
25 febbraio 1992, n. 210.

2. La domanda volta ad ottenere l’indennizzo aggiuntivo e l’assegno una tantum
aggiuntivo è presentata dai soggetti danneggiati o, in alternativa,
dall’esercente la potestà genitoriale, dal tutore o dall’amministratore di
sostegno.

3. La domanda volta ad ottenere i benefici previsti dall’art. 1, comma 3 della
legge 29 ottobre 2005, n. 229, è presentata dagli aventi diritto o dai loro
rappresentanti, nell’ordine: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli
minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro.

Art. 3.

Rinuncia ai contenziosi giudiziali in materia di legge n. 210/1992

1. Alla domanda i soggetti di cui all’art. 1, comma 2 del presente decreto
allegano la formale rinuncia a contenziosi giurisdizionali in materia di legge
25 febbraio 1992, n. 210, e producono altresi’ la documentazione attestante
l’estinzione degli eventuali giudizi in atto per la stessa materia.

2. Si intende abbia rinunciato ai benefici previsti dalla legge 29 ottobre 2005,
n. 229, il soggetto che, già beneficiario dell’indennizzo base, abbia ottenuto
un provvedimento giurisdizionale favorevole reso dopo la data di entrata in
vigore della legge 29 ottobre 2005, n. 229, a seguito di contenzioso in materia
di legge 25 febbraio 1992, n. 210.

3. Coloro che hanno già presentato domanda alla data di entrata in vigore del
presente decreto devono integrarla con la documentazione di cui al comma 1.

4. La Commissione di cui al decreto del Ministro della salute del 19 gennaio
2006 riceve la documentazione di cui al comma 1 e attesta l’avvenuta rinuncia ai
contenziosi da parte degli interessati.

Art. 4.

Dichiarazione di assistenza prevalente e continuativa

1. Alla domanda l’interessato allega una dichiarazione dalla quale risulti se il
soggetto danneggiato beneficia o meno di assistenza da parte di congiunti e, in
caso positivo, indica i nominativi di coloro che la prestano, alla data di
presentazione della domanda, in maniera prevalente e continuativa. Per il
periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge 29 ottobre
2005, n. 229, e la data di presentazione della domanda, vanno indicati i
nominativi dei congiunti che abbiano prestato tale assistenza, precisando per
ciascuno di essi il periodo di effettiva assistenza assicurata in maniera
prevalente e continuativa.

2. Nel caso vengano indicati nominativi di congiunti che non si riferiscano al
coniuge o a soggetti legati al danneggiato da vincolo di parentela non superiore
al quarto grado, occorre allegare specifica documentazione attestante la
effettiva assistenza assicurata in maniera prevalente e continuativa.

3. Coloro che hanno già presentato la domanda alla data di entrata in vigore
del presente decreto devono integrarla con la dichiarazione di cui al comma 1.

Art. 5.

Quota spettante a congiunti e familiari

1. In caso di dichiarazione positiva di assistenza assicurata da congiunti in
maniera prevalente e continuativa, l’indennizzo aggiuntivo è corrisposto per
metà al soggetto danneggiato e per l’altra metà ai congiunti che prestano od
abbiano prestato assistenza prevalente e continuativa. Se il danneggiato è
minore di età o incapace di intendere e di volere, l’indennizzo aggiuntivo è
corrisposto per intero ai congiunti conviventi che prestano assistenza
continuativa in maniera prevalente rispetto ad eventuali altri congiunti
conviventi.

2. In caso di dichiarazione negativa di assistenza da parte di congiunti in
maniera prevalente e continuativa, l’indennizzo aggiuntivo è interamente
corrisposto al soggetto danneggiato, salva la facoltà da parte del soggetto
interessato di modificare tale dichiarazione anche in fase successiva.

3. In caso di morte dei congiunti di cui al comma 1 della legge 29 ottobre 2005,
n. 229, l’indennizzo aggiuntivo è corrisposto interamente al danneggiato, salva
la facoltà, da parte dello stesso, di dichiarare l’eventuale intervenuta
assistenza da parte di altri congiunti, mentre, se il danneggiato è minore di
età o incapace di intendere e di volere, il medesimo indennizzo aggiuntivo è
corrisposto per intero ai familiari conviventi che prestano assistenza in
maniera prevalente continuativa, per tutto il periodo di esistenza in vita del
danneggiato.

4. La quota spettante ai congiunti o familiari è ripartita in parti uguali tra
loro.

5. Ai fini del presente decreto, in applicazione della legge 29 ottobre 2005, n.
229, con il termine «conviventi» si intendono coloro che dall’anagrafe comunale
risultano essere iscritti nello stesso stato famiglia.

Art. 6.

Modalità di corresponsione dei benefici economici

1. Il Ministero della salute procede alla corresponsione, ai soggetti
interessati, degli importi corrispondenti ai benefici di cui alla legge 29
ottobre 2005, n. 229, previo riscontro d’ufficio circa l’effettiva titolarità
dell’indennizzo base, dopo aver acquisito la documentazione di cui all’art. 3,
comma 1, e previa trasmissione all’Ufficio competente indicato nell’art. 2,
comma 1, da parte degli stessi soggetti, dei propri dati anagrafici, fiscali e
bancari.

2. In fase di prima applicazione viene attribuita priorità alle domande
presentate entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto ed alle domande già presentate e perfezionate con
l’integrazione della documentazione mancante entro la scadenza medesima.

3. L’ammontare dell’indennizzo aggiuntivo è corrisposto nella misura degli
importi indicati nel prospetto allegato al presente decreto, cosi’ come
determinati, ai sensi dell’art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1 della legge 29
ottobre 2005, n. 229, dalla Commissione di cui al decreto del Ministro della
salute del 19 gennaio 2006.

4. L’indennizzo aggiuntivo viene corrisposto mensilmente e posticipatamente ed
è interamente rivalutato ogni anno in base al tasso di inflazione programmata.

5. L’ammontare dell’assegno una tantum aggiuntivo viene corrisposto sulla base
della definizione degli importi da parte della Commissione di cui al decreto del
Ministro della salute del 19 gennaio 2006.

6. Le modalità di corresponsione degli importi dovuti, per effetto dei benefici
di cui alla legge 29 ottobre 2005, n. 229, sono quelle adottate per la
liquidazione dei benefici di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, e quelle
contenute nella circolare del Ministero della sanità del 3 maggio 1994
(«Liquidazione degli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992»).

7. In caso di decesso di un beneficiario delle provvidenze previste dalla legge
29 ottobre 2005, n. 229, il Ministero della salute provvede alla liquidazione in
favore degli eredi dei ratei rimasti insoluti. A tal fine deve essere presentata
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da cui risultino gli aventi
diritto o, qualora esistente, copia del testamento, oltre ai dati anagrafici,
fiscali e bancari.

8. In caso di opzione per l’indennizzo aggiuntivo da parte dell’avente diritto
ai sensi dell’art. 1, comma 3 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, lo stesso è
corrisposto per tutto il periodo per cui è corrisposto l’indennizzo base
alternativo all’assegno una tantum previsto dall’art. 2, comma 3, della legge 25
febbraio 1992, n. 210.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

 

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