Falso ideologico per il difensore che utilizza dichiarazioni infedelmente verbalizzate – CASSAZIONE PENALE, Sezioni Unite, Sentenza n. 32009 del 28/09/2006
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Le Sezioni Unite della Cassazione intervengono
in materia di infedele verbalizzazione effettuata dal difensore con susseguente
utilizzo processuale di tale atto. I supremi Giudici riconoscono al difensore
una "funzione pubblica" che si estrinseca in una varietà di atti da questi
compiuti e destinati a dispiegare effetti nell’ambito del processo.
La Cassazione sottolinea poi che il difensore
che utilizza processualmente le dichiarazioni delle persone informate di
circostanze utili, acquisite a norma degli artt. 391 bis ma infedelmente
verbalizzate, risponde del delitto di falso ideologico di cui all’art. 479 cod.
pen. Infatti, il verbale nel quale il difensore raccoglie le informazioni è
destinato a provare fatti determinati e a produrre gli stessi effetti
processuali dell’omologo verbale redatto dal P.M. (integrando, tra l’altro, la
perfetta equiparazione ai fini della prova). Ne consegue, che anche al verbale
redatto dal difensore deve essere riconosciuta la natura di atto pubblico.
(Sulla natura di atto pubblico del verbale del P.M. vedi anche Cassazione
Penale, Sez. II, Sentenza n. 13552 del 09/04/2002).
Marco Martini,
© Litis.it, 01/12/2006
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CASSAZIONE PENALE, Sezioni Unite,
Sentenza n. 32009
del 28/09/2006
Presidente N. Marvulli, Relatore A. Fiale)