Interventi chirurgici e dati personali. Il paziente ha il diritto ad avere la videocassetta
Una persona
ha diritto di avere la videocassetta del suo intervento chirurgico. Lo ha
stabilito l’Autorità Garante della Privacy che ha dato ragione ad una paziente
che aveva avanzato invano richiesta ad una casa di cura di ricevere in forma
intelligibile i dati che la riguardavano e quindi una copia della registrazione
video dell’intervento al quale era stata sottoposta ("videolaparoscopia"). La
casa di cura si era opposta alla richiesta sostenendo che, essendo la
riproduzione audiovisiva di un intervento chirurgico meramente facoltativa per
la struttura sanitaria, la pretesa della ricorrente di ottenerne una copia
sarebbe stata "arbitraria, oltre che illegittima". Inoltre, la casa di cura
aveva aggiunto che, essendo stati registrati interventi chirurgici eseguiti
anche su altri pazienti, la consegna della cassetta avrebbe violato la
riservatezza di questi ultimi.
L’Autorità
ha ribadito invece il diritto della paziente ad accedere a tutti i dati che la
riguardano, in qualunque documento, supporto, anche visivo, o archivio essi
siano contenuti o registrati e ha sottolineato che la presenza di dati relativi
a terzi non fa venire meno tale diritto, potendosi agevolmente provvedere alla
loro cancellazione.
Il Garante
quindi ha ordinato alla casa di cura di comunicare alla paziente i dati
personali che la riguardano, e ha ordinato la parziale liquidazione a suo favore
dell’ammontare delle spese per il procedimento.
Provvedimento del 20
settembre 2006
IL GARANTE PER LA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in
presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe
Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe
Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTO il ricorso presentato
al Garante il 4 maggio 2006 da XY, rappresentata e difesa dall’avv. Mauro
Emanuele Calo’, nei confronti della Casa di cura S. Camillo s.r.l., con il quale
l’interessata, la quale si era sottoposta ad un intervento chirurgico svolto in
"videolaparoscopia" presso tale casa di cura, ha ribadito la richiesta- già
avanzata con istanza formulata in riferimento alla normativa sulla protezione
dei dati personali e rimasta priva di riscontro- di ottenere la comunicazione in
forma intelligibile dei dati che la riguardano registrati sulla videocassetta in
questione; rilevato che la ricorrente ha chiesto di porre a carico della
resistente le spese sostenute per il procedimento;
VISTI gli ulteriori atti
d’ufficio e, in particolare, la nota del 12 maggio 2006 con la quale questa
Autorità, ai sensi dell’art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del
trattamento a fornire riscontro alle richieste dell’interessata, nonchè
l’ulteriore nota del 27 giugno 2006 con cui, ai sensi dell’art. 149, comma 7,
del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;
VISTA la nota inviata il 5
giugno 2006 con la quale Casa di cura San Camillo s.r.l. ha sostenuto di essere
tenuta unicamente, ai sensi dell’art. 92 del Codice, a fornire o a consentire la
visione all’interessato, o a soggetto da questi delegato, di una copia della
cartella clinica e dell’acclusa scheda di dimissione ospedaliera, obbligo cui la
resistente avrebbe, come non contestato dalla ricorrente, ottemperato
prontamente; rilevato che la resistente ha altresi’ sostenuto che, essendo la
riproduzione audiovisiva di un intervento chirurgico meramente facoltativa per
la struttura sanitaria (e percio’ non inserita nella cartella clinica), la
pretesa della ricorrente di ottenerne la consegna sarebbe quindi "arbitraria,
oltre che illegittima"; rilevato, infine, che il titolare del trattamento (che
ha fornito anche gli estremi identificativi dei responsabili del trattamento) ha
sostenuto che, essendo stati registrati sulla videocassetta in questione vari
interventi chirurgici eseguiti anche su altri pazienti, la consegna del relativo
supporto violerebbe la riservatezza dei dati personali degli stessi, pur
dichiarandosi comunque disponibile a far "visionare" la medesima videocassetta
dalla ricorrente o da persona delegata, previo appuntamento, presso la stessa
struttura sanitaria;
VISTA la nota inviata il 6
giugno 2006 con la quale la ricorrente ha contestato le deduzioni formulate
dalla controparte sostenendo che, se pur rientra nella facoltà della struttura
sanitaria la decisione di eseguire l’intervento in "videolaparoscopia", una
volta che siano stati registrati su apposito video i dati personali del soggetto
interessato, quest’ultimo ha il diritto di accedervi ed il titolare ha, quindi,
l’obbligo e non la facoltà di consentirne l’accesso; rilevato che la ricorrente
ha sostenuto, inoltre, come non sia rilevante che sulla videocassetta siano
riprodotti anche i dati personali di altri soggetti parimenti sottoposti ad
intervento chirurgico, in quanto il titolare del trattamento ben potrebbe
estrapolare la parte relativa all’intervento chirurgico subito dalla ricorrente
e metterla a sua disposizione;
VISTA la nota inviata il 12
luglio 2006 con la quale la resistente, nel riportarsi al precedente scritto
difensivo, ha sostenuto di essere "nella impossibilità materiale di estrapolare
dalla cassetta de quo la ripresa relativa all’intervento di che trattasi,
poichè, come in precedenza già chiarito, nella stessa sono filmati interventi
chirurgici riguardanti altri pazienti";
RILEVATO che l’esercizio
del diritto di accesso ai dati personali conservati dal titolare del trattamento
consente di ottenere, ai sensi dell’art. 10 del Codice, la comunicazione in
forma intelligibile dei dati personali effettivamente detenuti, estrapolati dai
documenti o dagli altri supporti che li contengono ovvero -quando l’estrazione
dei dati risulti particolarmente difficoltosa- la consegna in copia dei
documenti, con l’omissione di tutto cio’ che non costituisce dato personale
dell’interessato (cfr. art. 10, comma 4 e 5, del Codice); rilevato che l’art.
92, comma 2, del Codice, la cui applicabilità è stata invocata dalla
resistente nel corso del procedimento, disciplina la diversa ipotesi di
richiesta di accesso ai dati contenuti nella cartella clinica da parte di
persone diverse dall’interessato, il quale, invece, ha, ai sensi dell’art. 7 del
Codice, il diritto di accedere a tutti i dati che lo riguardano, in qualunque
documento, supporto (anche visivo) o archivio essi siano contenuti o registrati;
RILEVATO che il titolare
del trattamento non ha fornito nel corso del procedimento un positivo riscontro
alla richiesta di accesso formulata dalla ricorrente; ritenuto, pertanto, di
accogliere il ricorso ordinando alla resistente di mettere a disposizione della
ricorrente i dati personali che la riguardano registrati sulla videocassetta in
questione, previo oscuramento delle immagini relative a terzi (profilo per il
quale non risulta comprovata l’asserita impossibilità materiale), entro e non
oltre il 31 ottobre 2006, dando conferma anche a questa Autorità, entro la
medesima data, dell’avvenuto adempimento;
RILEVATO che, ai sensi
dell’art. 84, comma 1, del Codice, la comunicazione dei dati in questione, in
quanto idonei a rivelare lo stato di salute, potrà essere effettuata da parte
della struttura sanitaria resistente "solo per il tramite di un medico designato
dall’interessato o dal titolare";
RICORDATO tuttavia che, pur
essendo l’esercizio del diritto di accesso in termini generali gratuito (quando
risulti confermata l’esistenza di dati che riguardano l’interessato), in
presenza di una richiesta di riprodurre dati personali su uno speciale supporto
(quale, nel caso di specie, la videocassetta contenente un filmato che deve
essere messa a disposizione nelle sole parti relative all’interessato), ai sensi
della determinazione generale del Garante n. 14 del 23 dicembre 2004 in G.U.
dell’8 marzo 2005, n. 55, (documento web n. 1104892), il titolare del
trattamento puo’ chiedere all’interessato un contributo spese, nella misura
massima di 20 euro;
VISTA la determinazione
generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell’ammontare delle spese
e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base,
determinare l’ammontare delle spese e dei diritti inerenti all’odierno ricorso
nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria,
considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del
ricorso e ritenuto di porli a carico di Casa di cura San Camillo s.r.l. nella
misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;
VISTI gli artt. 145 e s.
del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n.
196);
VISTE le osservazioni
dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del
regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. Mauro
Paissan;
TUTTO CIO’ PREMESSO IL
GARANTE
a) accoglie il ricorso e
ordina alla resistente di comunicare alla ricorrente i dati personali che la
riguardano, entro il termine del 31 ottobre 2006, dando conferma, entro la
medesima data, a questa Autorità dell’avvenuto adempimento;
b) determina nella misura
forfettaria di euro 500 l’ammontare delle spese e dei diritti del procedimento
posti in misura pari a 300 euro, previa compensazione per giusti motivi della
residua parte, a carico di Casa di cura San Camillo s.r.l., la quale dovrà
liquidarli direttamente a favore della ricorrente.
Roma, 20 settembre 2006
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Paissan
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli