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Tutela dei minori nell’informazione on-line (Deliberazione n. 49/06)


GARANTE PER
LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DELIBERAZIONE 26 ottobre 2006 Aggiornamento
della Carta di Treviso, richiamata dal codice di deontologia, relativo al
trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica.
(Deliberazione n. 49/06).

IL GARANTE
PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella
riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del
dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del
dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario
generale;

Visto l’art.
7 del codice di deontologia relativo al trattamento dei datipersonali
nell’esercizio dell’attività giornalistica] (Allegato A1 del codice in materia
di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196) il quale prevede una particolare tutela nei riguardi dei minori
coinvolti in fatti di cronaca, richiamando anche i principi e i limiti stabiliti
dalla Carta di Treviso;

Visto l’art.
12 del codice il quale prevede che il rispetto delle disposizioni contenute nel
predetto codice di deontologia costituisce condizione essenziale per la liceità
e correttezza del trattamento dei dati personali;

Visto l’art.
139 del citato codice che disciplina la procedura di cooperazione tra il Garante
e il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti ai fini della formazione,
modificazione o integrazione del predetto codice di deontologia;

Vista la nota
del Presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti in data 24
ottobre 2006 in merito al testo che aggiorna la Carta di Treviso; del 10 ottobre
1990, già integrata dal Vademecum Treviso ’95 che risulta approvato il 25
novembre 1995;

Rilevato che
l’aggiornata Carta di Treviso, approvata dal predetto Consiglio nazionale nella
seduta del 30 marzo 2006, è stata completata alla luce delle osservazioni e
delle indicazioni formulate nell’ambito dei contatti intercorsi con il Garante,
nei termini risultanti dal testo allegato alla presente deliberazione;

Considerato
che la Carta afferma principi a tutela del diritto alla riservatezza e alla
protezione dei dati personali relativi ai minori, anche in attuazione delle
garanzie previste nei loro confronti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo
di New York del 20 novembre 1989 e dalla Carta costituzionale;

Ritenuto di
dover dare atto dell’aggiornamento della Carta di Treviso stante il richiamo ad
essa operato dall’art. 7 del predetto codice di deontologia, aggiornamento che
non comporta la necessità di formali integrazioni o modifiche al codice stesso;

Ritenuto di
dover disporre la pubblicità della presente deliberazione mediante invio al
Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana;

Vista la
documentazione in atti;

Viste le
osservazioni dell’ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art.
15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il
dott. Mauro Paissan;

Tutto cio’
premesso il Garante:

1) dà atto,
ai fini dell’applicazione del codice di deontologia relativo al trattamento dei
dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica (Allegato A1 del
codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196), che la Carta di Treviso è stata aggiornata
dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti come da testo riportato in
allegato alla presente deliberazione;

2) dispone
che copia della presente deliberazione unitamente al testo allegato, sia
trasmesso al Ministero della giustizia – Ufficio pubblicazione leggi e decreti,
per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

Roma, 26
ottobre 2006

Il
presidente: Pizzetti

Il relatore:
Paissan

Il segretario
generale: Buttarelli


Allegato


CARTA DI
TREVISO

Premessa.


La Carta di
Treviso entra nel mondo globalizzato del terzo millennio.

La Carta di
Treviso, documento e codice deontologico varato ed approvato nel 1990
dall’Ordine dei giornalisti e dalla FNSI – di intesa con Telefono Azzurro e con
Enti e Istituzioni della Città di Treviso – trae ispirazione dai principi e dai
valori della nostra Carta costituzionale, dalla Convenzione dell’ONU del 1989
sui diritti dei bambini e dalle Direttive europee.

La Carta di
Treviso costituisce norma vincolante di autoregolamentazione per i giornalisti
italiani, nonchè guida ideale e pratica per tutta la categoria dei
comunicatori.

Dopo la
nascita della Carta di Treviso, 10 ottobre 1990, integrata da un ulteriore
documento deontologico – Vademecum Treviso ’95 – il tema della tutela dei minori
nei media è stato al centro di numerose iniziative, istituzionali ed
associative, con la creazione di codici di autoregolamentazione che le diverse
categorie di operatori hanno emanato.

Tv, stampa,
cinema, pubblicità ed Internet sono mezzi di comunicazione talmente integrati
nella società che svolgono un importante e indispensabile ruolo di informazione
oltre che di formazione, soprattutto nei confronti delle giovani generazioni.

E’ quindi
necessario ed improrogabile attivare azioni specifiche per una maggiore
conoscenza ed una più rigorosa osservanza delle regole e dei codici di
autoregolamentazione, attraverso gli strumenti già previsti dalla Carta di
Treviso 1990 e dal Vademecum 1995 che già tanti effetti positivi hanno fatto
registrare nel corso di questi tre lustri.


L’aggiornamento della Carta di Treviso, a 15 anni dalla sua nascita, diventa
cosi’ una naturale conseguenza operativa ed un coerente impegno deontologico che
il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti si è assunto alla luce delle
nuove realtà emergenti che caratterizzano il mondo dell’informazione nel terzo
millennio e degli scenari culturali e sociali dell’Europa Unita.


CARTA DI
TREVISO

Ordine dei
giornalisti e FNSI, nella convinzione che l’informazione debba ispirarsi al
rispetto dei principi e dei valori su cui si radica la nostra Carta
costituzionale ed in particolare:

– il
riconoscimento che valore supremo dell’esperienza statuale e comunitaria è la
persona umana con i suoi inviolabili diritti che devono essere non solo
garantiti, ma anche sviluppati, aiutando ogni essere umano a superare quelle
condizioni negative che impediscono di fatto il pieno esplicarsi della propria
personalità;

– l’impegno
di tutta la Repubblica, nelle sue varie articolazioni istituzionali, a
proteggere l’infanzia e la gioventù per attuare il diritto alla educazione ed
una adeguata crescita umana;

dichiarano di
assumere i principi ribaditi nella Convenzione ONU del 1989 sui diritti del
bambino e nelle Convenzioni europee che trattano della materia, prevedendo le
cautele per garantire l’armonico sviluppo delle personalità dei minori in
relazione alla loro vita e al loro processo di maturazione, ed in particolare:

– che il
bambino deve crescere in una atmosfera di comprensione e che "per le sue
necessità di sviluppo fisico e mentale ha bisogno di particolari cure e
assistenza";

– che in
tutte le azioni riguardanti i minori deve costituire oggetto di primaria
considerazione "il maggiore interesse del bambino" e che percio’ tutti gli altri
interessi devono essere a questo sacrificati;

– che nessun
bambino dovrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegali nella sua
"privacy" nè ad illeciti attentati al suo onore e alla sua reputazione;

– che le
disposizioni che tutelano la riservatezza dei minori si fondano sul presupposto
che la rappresentazione dei loro fatti di vita possa arrecare danno alla loro
personalità. Questo rischio puo’ non sussistere quando il servizio
giornalistico dà positivo risalto a qualità del minore e/o al contesto
familiare in cui si sta formando;

– che lo
Stato deve incoraggiare lo sviluppo di appropriati codici di condotta affinchè
il bambino sia protetto da informazioni e messaggi multimediali dannosi al suo
benessere psico-fisico;

– che gli
Stati devono prendere appropriate misure legislative, amministrative, sociali ed
educative per proteggere i bambini da qualsiasi forma di violenza, abuso,
sfruttamento e danno.

Ordine dei
giornalisti e FNSI sono consapevoli che il fondamentale diritto all’informazione
puo’ trovare dei limiti quando venga in conflitto con i diritti dei soggetti
bisognosi di una tutela privilegiata. Pertanto, fermo restando il diritto di
cronaca in ordine ai fatti e alle responsabilità, va ricercato un equilibrio
con il diritto del minore ad una specifica e superiore tutela della sua
integrità psico-fisica, affettiva e di vita di relazione.

Si richiamano
di conseguenza le norme previste dalle leggi in vigore.

Sulla base di
queste premesse e delle norme deontologiche contenute nell’art.
2 dell

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