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Deputati e droga. Il garante interviene e censura l’illegittima raccolta di dati sanitari

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IL GARANTE PER LA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in
presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe
Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan, del dott. Giuseppe
Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTE le notizie di stampa,
diffuse in data di ieri e odierna ed acquisite agli atti, dalle quali emerge che
alcuni inviati della trasmissione televisiva
"Le Iene"
hanno raccolto nei
giorni scorsi in Roma, nei luoghi antistanti il Parlamento, campioni biologici
di circa cinquanta parlamentari utilizzati per effettuare un
test
volto a rilevare l’uso
recente di sostanze stupefacenti; visto altresi’ quanto reso noto sul punto
dagli autori della trasmissione di cui è annunciata l’imminente messa in onda
da parte dell’emittente "Italia 1";

RISCONTRATO dalle predette
notizie che il prelievo di tali campioni è stato effettuato da soggetti che non
risulta abbiano fornito agli interessati la propria identità e rese note le
finalità del trattamento di dati sensibili; rilevato dalle medesime notizie che
risulta essere stato anzi utilizzato il duplice artificio di chiedere
un’intervista per una non individuata tv satellitare e di far intervenire una
finta truccatrice, la quale, simulando un intervento per asciugare la fronte dei
parlamentari "intervistati", ha raccolto un campione di sudore su ciascun
tampone, utilizzato poi per effettuare il predetto
test
in base alla tecnica del
drug-wipe
;

RILEVATO che tale attività
ha comportato la raccolta e un successivo trattamento di informazioni che devono
ritenersi dati personali di natura sanitaria e, quindi, sensibile, relativi a
persone identificate o, comunque, identificabili; rilevato che tale
identificabilità emerge allo stato degli atti dalle seguenti circostanze:

  • i campioni risultano
    riguardare un ristretto numero di persone interessate, le quali sono state
    altresi’ oggetto di riprese televisive;
  • le cautele che gli
    autori della trasmissione "Le Iene"
    hanno dichiarato alla stampa di voler adottare durante l’annunciata
    trasmissione, al fine di mascherare il volto ed alterare la voce degli
    interessati, confermano che la testata dispone di informazioni ed immagini
    che, sulla base del Codice in materia di protezione dei dati personali,
    devono ritenersi dati personali relativi a persone identificate o
    identificabili;
  • le ulteriori
    dichiarazioni stampa con le quali i medesimi autori asseriscono che gli
    interessati non sarebbero stati poi identificati dagli esperti ai quali è
    stato commissionato il test,
    e che non sarebbero individuabili da parte della testata giornalistica i
    parlamentari risultati "positivi", non escludono che l’intera cerchia dei
    parlamentari comunque interessati al
    test
    , dopo l’indubbia raccolta di dati sensibili che ha
    riguardato in ogni caso persone individuate, siano stati e siano ancora
    oggetto di un trattamento di dati personali riguardanti, appunto, persone
    identificate o identificabili, da parte di qualcuno tra i diversi soggetti
    che li hanno raccolti e successivamente utilizzati;

RITENUTO che dalle predette
notizie acquisite, ivi compresi gli annunci stampa e le dichiarazioni degli
autori della trasmissione, risultano allo stato effettuate illecitamente e senza
correttezza una o più operazioni di trattamento di dati, in particolare quella
della raccolta; cio’, in violazione di due principi del Codice in materia di
protezione dei dati personali applicabili a qualunque trattamento di dati da
chiunque effettuato, e che riguardano il dovere di trattare i dati per scopi
espliciti (art. 11, comma 1, lett. b), del
Codice in materia di protezione dei dati personali-d.lg. 30 giugno 2003, n. 196
)
e di trattare i dati secondo correttezza nei confronti delle persone presso le
quali gli stessi sono raccolti (art. 11,
comma 1, lett. a) del predetto Codice
);

RILEVATO che tali principi
risultano violati a prescindere dalla circostanza che in una trasmissione
televisiva vengano eventualmente diffusi dati relativi a persone identificabili,
in quanto è già al momento della loro raccolta che si concretizza, se manca la
predetta correttezza, una violazione dei diritti degli interessati e del quadro
normativo che è volto, anche sul piano deontologico, alla loro tutela;

RILEVATO che nel caso di
specie, oltre alle predette violazioni di ordine generale, sono allo stato
riscontrabili due altre violazioni riguardanti specificamente l’attività
giornalistica, relative al dovere per chi svolge tale attività di rendere note
la propria identità e le finalità della raccolta (art.
2, comma 1, codice di deontologia in materia giornalistica, riportato
nell’Allegato A al Codice
), nonchè di evitare l’uso di artifici (art.
2, comma 1, codice di deontologia cit.
), doveri che sono affermati
dal Codice senza pregiudizio del legittimo esercizio del diritto di critica e di
cronaca e della libertà di stampa;

CONSIDERATO che il Garante
ha il compito di vietare anche d’ufficio il trattamento, in tutto o in parte, o
di disporre il blocco dei dati personali se il trattamento risulta illecito o
non corretto o quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque,
delle modalità del trattamento o degli effetti che esso puo’ determinare, vi è
il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più
interessati (artt. 154, comma 1, lett. c)
e d) e 143, comma 1, lett. c) del Codice
);

RITENUTA, pertanto, la
necessità di disporre ai sensi delle predette disposizioni e nei confronti del
titolare del trattamento, allo stato identificato in RTI S.p.A. in base
all’informativa agli interessati presente sul sito Internet
www.iene.mediaset.it
, il blocco
dell’ulteriore trattamento, in qualunque forma, di ogni dato di natura personale
raccolto e ulteriormente trattato nel caso in esame, consistente in
informazioni, immagini e risultanze di test, con effetto immediato a decorrere
dalla data di ricezione del presente provvedimento;

RILEVATO che, in caso di
inosservanza del divieto disposto con il presente provvedimento, si renderà
applicabile la sanzione penale di cui all’art. 170 del Codice (reclusione da tre
mesi a due anni);

RITENUTA, altresi’, la
necessità di disporre l’invio di copia del presente provvedimento, al
competente consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell’Ordine dei
giornalisti, per le valutazioni di eventuale competenza;

VISTA la documentazione in
atti;

VISTE le osservazioni
formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del
Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro
Paissan;


TUTTO CIO’ PREMESSO, IL
GARANTE:

a) dispone nei confronti di
RTI S.p.A., in qualità di titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 154,
comma 1, lett. d), 143, comma 1, lett. c) e 139, comma 5, del Codice in materia
di protezione dei dati personali, il blocco dell’ulteriore trattamento, in
qualunque forma, di ogni dato di natura personale raccolto e ulteriormente
trattato nel caso in esame, consistente in informazioni, immagini e risultanze
di test, con effetto immediato
a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento;

b) dispone l’invio di copia
del presente provvedimento al competente consiglio regionale e al Consiglio
nazionale dell’Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di eventuale
competenza.


Roma, 10 ottobre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

 

www.garanteprivacy.it

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