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Sequestro preventivo. Il termine per la richiesta di riesame avanzata dal difensore decorre dalla data di esecuzione – CASSAZIONE PENALE, Sezioni Unite, Sentenza n. 27777 del 03/08/2006

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Dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
arriva la soluzione di un contrasto giurisprudenziale determinatosi a seguito di
discordanti decisioni delle Sezioni semplici relativamente alla decorrenza del
termine assegnato al difensore dell’indagato per la presentazione della
richiesta del sequestro preventivo e conservativo.

Le SS.UU., hanno dapprima escluso il richiamo al
precedente costituito dalla sentenza della Corte costituzionale 29 marzo 1984 n.
80 (che dichiaro’ l’illegittimità costituzionale dell’art. 263 bis comma 2°
dell’abrogato c.p.p. nella parte in cui disponeva che il termine di cinque
giorni per la richiesta di riesame da parte del difensore dell’imputato detenuto
decorresse dall’esecuzione del provvedimento anzichè dalla sua notifica al
difensore o dalla diversa conoscenza) in quanti nel caso disciplinato dall’art.
324 del vigente c.p.p. sia perchè non ci si trova in presenza di una
limitazione della libertà personale sia perchè il termine per la proposizione
del riesame è più adeguato e consente all’interessato di attivarsi
opportunamente per l’esercizio del diritto di impugnazione anche tramite il
difensore.

Secondo i Supremi giudici, in mancanza di una
esplicita e autonoma previsione normativa, non è dovuta al difensore la
notifica dell’avviso di deposito del provvedimento che dispone la misura
 cautelare. Tuttavia, il difensore dell’imputato è legittimato ad impugnare i
provvedimenti che dispongono il sequestro conservativo o il sequestro preventivo
ed il termine per la presentazione della richiesta di riesame inizia a
decorrere,  anche per il difensore, a norma dell’art. 324 comma 1 c.p.p., dalla
data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla
diversa data in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’avvenuto sequestro.

 

(Marco Martini, © Litis.it, 3 Ottobre 2006)

 


CASSAZIONE
PENALE, Sezioni Unite, Sentenza n. 27777 del 03/08/2006

(
Presidente N. Marvulli, Relatore C. Brusco)


 

RITENUTO IN FATTO

I) P.A.  e M.G.  hanno proposto distinti ricorsi contro due
ordinanze, in data 7 giugno 2005, del Tribunale di Taranto, sezione per il
riesame, che hanno dichiarato inammissibili per tardività le richieste di
riesame proposte avverso il decreto in data 6 aprile 2005 con il quale il
giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Taranto aveva
disposto il sequestro preventivo e conservativo di beni appartenenti ai predetti
ricorrenti. Il Tribunale ha ritenuto l’inammissibilità dei ricorsi per
inosservanza del termine stabilito dall’art. 324, comma primo, c.p.p.,
considerando quale dies a quo la data in cui gli interessati avevano avuto
conoscenza dell’avvenuto sequestro.

In entrambe le ordinanze, di identico contenuto, il Tribunale di Taranto rileva
che il decreto, eseguito lo stesso giorno 6 aprile 2005 presso la Banca Popolare
di Puglia e Basilicata, era stato notificato l’11 aprile 2005 sia a P.A. che a
M.G. e che le richieste di riesame erano state depositate il 28 maggio 2005
dall’avv. Massimo Manfreda, difensore di fiducia di entrambi i ricorrenti, il
quale aveva ricevuto la notifica dell’avviso di deposito del provvedimento in
data 18 maggio 2005.

Il Tribunale riteneva non rilevante la circostanza che l’avviso di deposito del
provvedimento di sequestro fosse stato notificato al difensore in quanto la
notifica al medesimo non è normativamente contemplata in materia di sequestro
preventivo e conservativo ai fini della proposizione del riesame per il quale
l’art. 324 c.p.p. fissa il termine di dieci giorni decorrente dalla data di
esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data
in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’avvenuto sequestro.

II) A fondamento dei ricorsi si deduce la violazione degli artt. 324, 128 e 571,
comma 3°, c.p.p. in relazione all’art. 606 comma 1° lett. c del codice di rito,
nonchè il vizio di motivazione, sul punto della decorrenza del termine per la
presentazione della richiesta di riesame. Si osserva, nei ricorsi, che, in base
all’art. 128 c.p.p., di regola i provvedimenti del giudice sono depositati in
cancelleria e che, quando si tratta di provvedimenti impugnabili, l’avviso di
deposito è notificato a tutti coloro cui la legge attribuisce il diritto di
impugnazione, tra i quali va ricompresso il difensore, titolare di un’autonoma
facoltà di impugnazione ai sensi dell’art. 571, comma 3, c.p.p.

Nella specie, il dies a quo per proporre impugnazione decorreva, ex art. 585,
comma 3, c.p.p., dall’ultima notifica e, cioè, dal 18 maggio 2005, giorno nel
quale, appunto, l’avviso di deposito era stato notificato al difensore di
fiducia di entrambi i ricorrenti.

L’art. 324, comma 1, c.p.p., secondo cui la richiesta di riesame va presentata
entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento o dalla diversa
data in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’avvenuto sequestro, va dunque
coordinato ” secondo i ricorrenti – con le norme generali sopra richiamate,
dovendosi intendere per “interessato” non l’interessato in senso sostanziale, ma
il soggetto interessato all’impugnazione e, quindi, anche il difensore, proprio
in quanto nel nostro ordinamento processuale sia all’imputato che al difensore
è riconosciuto un autonomo diritto di impugnazione.

Con memoria e motivi nuovi in data 28 febbraio 2006 (depositati il 3 marzo 2006)
il difensore, nel richiamare le deduzioni già svolte, osservava poi che
l’ambito di applicazione dell’art. 318 c.p.p. in tema di sequestro conservativo
è più ampio di quello concernente il sequestro preventivo, tant’è che la
facoltà di formulare la richiesta di riesame contro quello conservativo spetta
a “chiunque vi abbia interesse”.

Eccepiva, inoltre,: a) la decadenza della misura a norma dell’art. 324, comma 7,
c.p.p. (che richiama i commi 9 e 10 dell’art. 309 c.p.p.) per omessa decisione
nel rispetto dei termini di legge sul merito della richiesta di riesame, essendo
stata la difesa ammessa a concludere solo sul punto relativo alla tempestività
della richiesta stessa; b) l’omessa motivazione dell’ordinanza, adottata senza
consentire l’esposizione dei motivi posti a fondamento dell’impugnazione,
peraltro priva di alcuna specificazione in ordine ai beni sottoposti a sequestro
e contenente il richiamo per relationem ad un precedente provvedimento datato 24
febbraio 2005 e ad una precedente richiesta formulata dal pubblico ministero il
27 gennaio 2005, atti di cui la difesa non aveva avuto contezza.

III) Entrambi i ricorsi venivano assegnati alla sesta sezione penale di questa
Corte che fissava per la trattazione l’udienza camerale del 15 marzo 2006 nella
quale il Procuratore generale concludeva chiedendo l’inammissibilità dei
ricorsi stessi.

All’udienza indicata i ricorsi venivano rimessi alle Sezioni Unite, sussistendo
contrasto di giurisprudenza sulla seguente questione: “Se il termine per la
presentazione della richiesta di riesame del sequestro preventivo e di quello
conservativo decorra, per il difensore, dalla data di notifica al difensore
medesimo dell’avvenuto deposito del provvedimento cautelare, sul presupposto
che, anche per i sequestri, si applichi l’art. 128 c.p.p., secondo cui, quando
si tratta di provvedimenti impugnabili emessi dal giudice, deve essere dato
avviso di deposito a tutti coloro cui la legge attribuisce il diritto di
impugnazione”.

La trattazione veniva fissata davanti alle sezioni unite per l’odierna udienza
in camera di consiglio nella quale, previa riunione dei ricorsi, il Procuratore
generale e il difensore concludevano nel senso in epigrafe riportato.

Considerato in diritto:

IV) L’ordinanza di rimessione ha posto in rilievo che, secondo un primo
indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. III, 15 luglio 2003,
ric. Gatto, rv. 194681; Sez. II. 26 giugno 2003, ric. Urbini, rv. 226505; Sez.
III, 2 luglio 2003, ric. Turchetti, rv. 226397; Sez. VI, 24 marzo 1995, ric.
Rossi rv. 201199; Sez. VI, 19 settembre 1995, ric. Sacchetti, rv. 202731; Sez.
V, 29 settembre 1999, ric. Sirico, rv. 215627) nessuna norma impone la notifica
del provvedimento di sequestro al difensore dell’indagato-imputato. Quindi il
termine per proporre richiesta di riesame avverso un provvedimento di sequestro
decorre, anche per il difensore, dalla data di esecuzione del provvedimento o
dalla diversa data di effettiva conoscenza dell’avvenuto sequestro da parte
dell’interessato e non dalla data di notifica dell’avviso di deposito del
provvedimento di sequestro.

Ad analoghe conclusioni parte della giurisprudenza è pervenuta con riferimento
alla richiesta di riesame relativa ad un sequestro probatorio. Nelle sentenze
espressione di questo orientamento si rileva che l’avviso di deposito al
difensore, previsto dall’art. 366, comma 1°, c.p.p., non è strumentale
all’impugnazione del decreto con il mezzo del riesame, ma all’esercizio del
diritto di ottenere la restituzione dei beni in sequestro (v. Cass., sez. II, 12
giugno 2003, ric. Sterbini, rv. 226771; Sez. III, 27 aprile 1995, ric. Risotti
(n.m.); Sez. III, 21 febbraio 2002, ric. Vanoni, rv. 221472).

Ulteriore argomento viene tratto dal silenzio che la pur analitica disciplina
contenuta nell’art. 324 c.p.p. presenta circa un autonomo termine di decorrenza
dell’impugnazione da parte del difensore a differenza di quanto previsto dalla
parallela disposizione di cui all’art. 309, comma 3, c.p.p. in tema di richiesta
di riesame proponibile dal difensore avverso le misure coercitive personali.

Un diverso orientamento afferma invece l’autonomia della decorrenza dei termini
per il riesame rispettivamente da parte del difensore e dell’indagato o imputato
(v. Cass., sez. III, 22 settembre 1995, ric. Palestra, rv. 202792 in tema di
sequestro cautelare; sez. VI, 15 ottobre 1996, ric. Acampora, rv. 206695-206697,
in tema di sequestro probatorio). Con la conseguenza di ritenere che il
difensore abbia diritto alla notificazione dell’avviso di deposito o perchè
l’attribuzione di questo diritto è ritenuta implicita nel testo del primo comma
dell’art. 324 c.p.p. o in applicazione dell’art. 128, comma 1°, secondo periodo,
c.p.p. che, in tema di provvedimenti camerali, prevede che l’avviso di deposito
contenente l’indicazione del dispositivo sia comunicato al pubblico ministero e
notificato a tutti coloro cui la legge attribuisce il diritto di impugnazione.

La dottrina sembra aderire in linea di massima a quest’ultima tesi ritenendo che
la regola prevista dall’art. 128 c.p.p. si riferisca a tutti i provvedimenti
emessi in camera di consiglio, compresi i decreti di sequestro di cui trattasi,
ed escludendo che questa norma si riferisca solo ai provvedimenti adottati
all’esito del procedimento di cui all’art. 127 c.p.p. (questa ipotesi sarebbe
confermata dalla disposizione di cui al settimo comma dell’art. 127 c.p.p.,
relativa alla notificazione del provvedimento ai soggetti che possono proporre
ricorso per cassazione, che ha una portata applicativa dedicata ai soli
provvedimenti emessi a seguito di procedura camerale partecipata, e che quindi
implicitamente fa salva, per tutti gli altri casi, l’operatività dell’art. 128,
comma 1, c.p.p.).

Il provvedimento in questione, secondo la prevalente dottrina, è, quindi,
certamente impugnabile dal difensore dell’imputato o dell’indagato i cui beni
siano stati sequestrati; sicchè, stando proprio alla previsione di cui all’art.
128, comma 1 c.p.p., potrebbe ritenersi che il relativo avviso di deposito debba
essere a tal fine notificato, tra gli altri, al difensore.

Seguendo questa opinione sarebbe dunque dalla data della notificazione al
difensore dell’avviso di deposito del provvedimento (18 maggio 2005) che si
sarebbe dovuta computare, nel caso specifico, la decorrenza del termine per
proporre richiesta di riesame con la conseguenza che sarebbe stato rispettato il
termine di dieci giorni di cui all’art. 324, comma 1°, c.p.p., in quanto la
richiesta di riesame era stata depositata dal difensore di fiducia di P.A. e
M.G. il 28 maggio 2005.

V) Queste sezioni unite non ritengono peraltro di aderire a questo orientamento
e considerano invece corretta l’interpretazione data dai giudici di merito che
si rifanno al diverso e prevalente orientamento di legittimità.

Al fine di risolvere il problema accennato occorre dare una risposta ai seguenti
quesiti:

– se il difensore dell’indagato o dell’imputato sia legittimato ad impugnare
l’ordinanza o il decreto motivato che dispongono, rispettivamente, il sequestro
conservativo (art. 317 comma 1° c.p.p.) o il sequestro preventivo (art. 321
comma 1° c.p.p.);

– in caso di risposta positiva al quesito se debba essere disposta nei confronti
del difensore la comunicazione dell’avviso di deposito del provvedimento che
dispone il sequestro;

– da quale momento decorra per il difensore il termine per presentare la
richiesta di riesame della misura cautelare reale.

VI) La risposta al primo quesito puo’ sembrare scontata ma non è cosi’ perchè
mentre nel caso di sequestro preventivo l’art. 322 c.p.p. prevede espressamente
che il difensore possa impugnare il provvedimento che lo dispone un’analoga
previsione non esiste per il sequestro conservativo limitandosi, l’art. 318
comma 1° c.p.p., ad attribuire il potere di proporre richiesta di riesame a
“chiunque vi abbia interesse”. E anche l’art. 257 c.p.p., in tema di riesame del
decreto di sequestro probatorio, non indica il difensore tra coloro che sono
legittimati a proporre questo tipo di impugnazione (mentre il difensore è
espressamente menzionato dall’art. 355 comma 3° c.p.p. tra coloro che possono
chiedere il riesame del decreto di convalida del seques

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