Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale – DPR 18 luglio 2006, n. 254
DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 2006, n. 254
(pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2006)
REGOLAMENTO
RECANTE DISCIPLINA DEL RISARCIMENTO DIRETTO DEI DANNI DERIVANTI DALLA
CIRCOLAZIONE STRADALE, A NORMA DELL’ARTICOLO 150 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7
SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
Il Presidente della Repubblica
Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e dei Ministeri;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla sezione consultiva per gli
atti normativi nelle Adunanze del 19 dicembre 2005 e del 27 febbraio 2006;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
30 giugno 2006;
Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «codice»: il codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209;
b) «Isvap»: l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di
interesse collettivo;
c) «impresa»: la società autorizzata ad esercitare nel territorio della
Repubblica l’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile
autoveicoli;
d) «sinistro»: la collisione avvenuta nel territorio della Repubblica tra due
veicoli a motore identificati e assicurati per la responsabilità civile
obbligatoria dalla quale siano derivati danni ai veicoli o lesioni di lieve
entità ai loro conducenti, senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili;
e) «danneggiato»: il proprietario o il conducente del veicolo che abbia subito
danni a seguito del sinistro;
f) «lesioni»: le lesioni di lieve entità definite all’articolo 139 del codice.
2. Restano ferme, inoltre, le definizioni contenute nell’articolo 1 del codice.
Art. 2.
Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina le modalità attuative del sistema del
risarcimento diretto, nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione stradale, in
attuazione dell’articolo 150 del codice.
Art. 3.
Ambito di applicazione
1. La disciplina del risarcimento diretto si applica in tutte le ipotesi di
danni al veicolo e di lesioni di lieve entità al conducente, anche quando nel
sinistro siano coinvolti terzi trasportati.
2. Qualora i terzi trasportati subiscano lesioni, la relativa richiesta del
risarcimento del danno resta soggetta alla specifica procedura prevista
dall’articolo 141 del codice.
Art. 4.
Veicoli immatricolati all’estero
1. La disciplina del risarcimento diretto si applica ai sinistri che
coinvolgono:
a) veicoli immatricolati in Italia;
b) veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del
Vaticano, se assicurati con imprese con sede legale nello Stato italiano o con
imprese che esercitino l’assicurazione obbligatoria responsabilità civile auto
ai sensi degli articoli 23 e 24 del codice e che abbiano aderito al sistema del
risarcimento diretto.
Art. 5.
Modalità della richiesta di risarcimento
1. Il danneggiato che si ritiene non responsabile, in tutto o in parte, del
sinistro rivolge la richiesta di risarcimento all’impresa che ha stipulato il
contratto relativo al veicolo utilizzato.
2. La richiesta è presentata mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento o con consegna a mano o a mezzo telegramma o telefax o in via
telematica, salvo che nel contratto sia esplicitamente esclusa tale ultima forma
di presentazione della richiesta di risarcimento.
3. L’impresa che ha ricevuto la richiesta ne dà immediata comunicazione
all’impresa dell’assicurato ritenuto in tutto o in parte responsabile del
sinistro, fornendo le sole informazioni necessarie per la verifica della
copertura assicurativa e per l’accertamento delle modalità di accadimento del
sinistro.
Art. 6.
Contenuto della richiesta
1. Nell’ipotesi di danni al veicolo e alle cose, la richiesta di risarcimento
contiene i seguenti elementi:
a) i nomi degli assicurati;
b) le targhe dei due veicoli coinvolti;
c) la denominazione delle rispettive imprese;
d) la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro;
e) le generalità di eventuali testimoni;
f) l’indicazione dell’eventuale intervento degli Organi di polizia;
g) il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per
la perizia diretta ad accertare l’entità del danno.
2. Nell’ipotesi di lesioni subite dai conducenti, la richiesta indica, inoltre:
a) l’età, l’attività e il reddito del danneggiato;
b) l’entità delle lesioni subite;
c) la dichiarazione di cui all’articolo 142 del codice circa la spettanza o meno
di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali
obbligatorie;
d) l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione, con o senza postumi
permanenti;
e) l’eventuale consulenza medico-legale di parte, corredata dall’indicazione del
compenso spettante al professionista.
Art. 7.
Integrazione e regolarizzazione della richiesta
1. In caso di richiesta incompleta, l’impresa, entro trenta giorni dalla
ricezione, offrendo l’assistenza tecnica e informativa prevista dall’articolo 9,
invita il danneggiato a fornire le integrazioni e i chiarimenti necessari per la
regolarizzazione della richiesta.
2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, i termini per la formulazione dell’offerta o
per la comunicazione della mancata offerta sono sospesi fino alla data di
ricezione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti.
Art. 8.
Determinazioni dell’impresa
1. Con apposita comunicazione inviata al danneggiato, l’impresa indica,
alternativamente:
a) una congrua offerta di risarcimento del danno, eventualmente in forma
specifica, se previsto dal contratto;
b) gli specifici motivi che impediscono di formulare l’offerta di risarcimento
del danno.
2. La comunicazione di cui al comma 1 è inviata entro i seguenti termini:
a) novanta giorni, nel caso di lesioni;
b) sessanta giorni, nel caso di danni riguardanti solo i veicoli o le cose;
c) trenta giorni, nel caso di danni ai veicoli o alle cose, qualora il modulo di
denuncia del sinistro sia sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel
sinistro.
Art. 9.
Assistenza tecnica e informativa ai danneggiati
1. L’impresa, nell’adempimento degli obblighi contrattuali di correttezza e
buona fede, fornisce al danneggiato ogni assistenza informativa e tecnica utile
per consentire la migliore prestazione del servizio e la piena realizzazione del
diritto al risarcimento del danno. Tali obblighi comprendono, in particolare,
oltre a quanto stabilito espressamente dal contratto, il supporto tecnico nella
compilazione della richiesta di risarcimento, anche ai fini della
quantificazione dei danni alle cose e ai veicoli, il suo controllo e l’eventuale
integrazione, l’illustrazione e la precisazione dei criteri di responsabilità
di cui all’allegato A.
2. Nel caso in cui la somma offerta dall’impresa di assicurazione sia accettata
dal danneggiato, sugli importi corrisposti non sono dovuti compensi per la
consulenza o assistenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato
diversa da quella medico-legale per i danni alla persona.
Art. 10.
Accesso telematico
1. Ai fini della liquidazione dei danni derivanti dal sinistro, l’impresa ha
diritto di accedere in via telematica agli archivi previsti dall’articolo 132,
comma 3, del codice, per la verifica dei dati tecnici e del proprietario
dell’altro veicolo.
Art. 11.
Sinistri esclusi dal sistema di risarcimento diretto
1. Nel caso in cui il sinistro non rientra nell’ambito di applicazione previsto
dall’articolo 3, l’impresa ne informa il danneggiato a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, entro trenta giorni decorrenti dalla ricezione della
richiesta di risarcimento.
2. Entro il termine di cui al comma 1, l’impresa è tenuta a trasmettere la
richiesta, corredata della documentazione acquisita per ogni ulteriore
valutazione, all’impresa del responsabile qualora quest’ultima sia nota in base
agli elementi in suo possesso.
3. I termini previsti dagli articoli 145 e 148 del codice iniziano a decorrere
dal momento in cui l’impresa del responsabile del sinistro riceve la
comunicazione di cui al comma 2.
Art. 12.
Criteri di determinazione del grado di responsabilità delle parti
1. L’impresa adotta le proprie determinazioni in ordine alla richiesta del
danneggiato, applicando i criteri di accertamento della responsabilità dei
sinistri stabiliti nella tabella di cui all’allegato A, in conformità alla
disciplina legislativa e regolamentare in materia di circolazione stradale.
2. Qualora il sinistro non rientri in alcuna delle ipotesi previste dalla
tabella di cui al comma 1, l’accertamento della responsabilità è compiuto con
riferimento alla fattispecie concreta, nel rispetto dei principi generali in
tema di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli.
Art. 13.
Organizzazione e gestione del sistema di risarcimento diretto
1. Le imprese di assicurazione stipulano fra loro una convenzione ai fini della
regolazione dei rapporti organizzativi ed economici per la gestione del
risarcimento diretto.
2. Per la regolazione contabile dei rapporti economici, la convenzione deve
prevedere una stanza di compensazione dei risarcimenti effettuati. Per i danni a
cose le compensazioni avvengono sulla base di costi medi che possono essere
differenziati per macroaree territorialmente omogenee in numero non superiore a
tre. Per i danni alla persona, le compensazioni possono avvenire anche sulla
base di meccanismi che prevedano l’applicazione di franchigie a carico
dell’impresa che ha risarcito il danno, secondo le regole definite dalla
convenzione.
3. L’attività della stanza di compensazione deve svolgersi in regime di
completa autonomia rispetto alle imprese di assicurazione ed ai loro organismi
associativi.
4. I valori dei costi medi e delle eventuali franchigie di cui al comma 2
vengono calcolati annualmente sulla base dei risarcimenti effettivamente
corrisposti nell’esercizio precedente per i sinistri rientranti nell’ambito di
applicazione del sistema di risarcimento diretto. Per il calcolo annuale dei
valori da assumere ai fini delle compensazioni, sulla base dei dati forniti
dalla stanza di compensazione di cui al comma 2, è istituito presso il
Ministero dello sviluppo economico un Comitato tecnico composto dai seguenti
componenti: a) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, con
funzioni di Presidente; b) un rappresentante dell’ISVAP; c) un rappresentante
dell’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici; d) un esperto in
scienze statistiche ed attuariali; e) due rappresentanti del Consiglio nazionale
dei consumatori e degli utenti. L’esperto di cui alla lettera d) non deve avere
svolto, nei due anni precedenti la nomina, incarichi presso imprese di
assicurazione.
5. Per il primo anno di applicazione del sistema di risarcimento diretto, il
Comitato tecnico calcola i valori di cui al comma 4 sulla base di statistiche di
mercato.
6. I componenti il Comitato sono nominati con decreto del Ministro dello
sviluppo economico per la durata di un triennio e possono essere riconfermati
una sola volta. Il Comitato delibera a maggioranza e, in caso di parità,
prevale il voto del Presidente.
7. Il costo relativo al funzionamento della convenzione è posto a carico delle
imprese che aderiscono al sistema di risarcimento diretto.
8. Le imprese con sede legale in altri Stati membri dell’Unione europea che
operano nel territorio della Repubblica, ai sensi degli articoli 23 e 24 del
codice, hanno facoltà di aderire al sistema di risarcimento diretto mediante
sottoscrizione della convenzione di cui al comma 1.
9. Non costituiscono prestazioni di servizi ai fini dell’imposta sul valore
aggiunto le regolazioni dei rapporti tra imprese nell’ambito della procedura di
risarcimento diretto.
10. Le informazioni, acquisite nell’ambito dei rapporti organizzativi ed
economici per la gestione del risarcimento diretto, possono essere utilizzati,
esclusivamente, per le finalità della stessa stanza di compensazione.
Art. 14.
Benefici derivanti agli assicurati
1. Il sistema del risarcimento diretto dovrà consentire effettivi benefici per
gli assicurati, attraverso l’ottimizzazione della gestione, il controllo dei
costi e l’innovazione dei contratti che potranno contemplare l’impiego di
clausole che prevedano il risarcimento del danno in forma specifica con
contestuale riduzione del premio per l’assicurato.
2. In presenza di clausole che prevedono il risarcimento del danno in forma
specifica, nel contratto deve essere espressamente indicata la percentuale di
sconto applicata.
Art. 15.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007 e si applica ai
sinistri verificatisi a partire dal 1° febbraio 2007.
2. Per i sinistri che coinvolgono ciclomotori, il presente regolamento si
applica a condizione che i ciclomotori stessi siano muniti di targa ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2006, n. 153.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Allegato 1
–
<a href="http://www.cortedicassazione.it/Documenti/dpr254_all2.pdf" target="_blank" style="color: blue; text-decoration: underline; text-un