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Gli ausiliari del traffico possono multare gli automobilisti solo per divieto di sosta – CASSAZIONE CIVILE, Sezione I, Sentenza n. 18186 del 18/08/2006

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Gli
ausiliari del traffico possono multare gli automobilisti solo per divieto di
sosta E’ quanto afferma la sentenza della Corte di Cassazione in rassegna.
Secondo gli “Ermellini”,  il Legislatore ha stabilito che determinate funzioni
pubbliche possano essere svolte anche da soggetti privati i quali abbiano una
particolare investitura da parte della Pubblica Amministrazione in relazione al
servizio svolto, in considerazione dei problemi connessi alle soste ed ai
parcheggi, ma è altrettanto vero che tali funzioni riguardano solo le
violazioni in materia di sosta e limitatamente alle aree oggetto di concessione;
per quanto riguarda la circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici,
invece, l’accertamento puo’ essere compiuto dal personale ispettivo delle
aziende di trasporto pubblico di persone, ma non anche dagli ausiliari del
traffico.  


CASSAZIONE
CIVILE, Sezione I, Sentenza n. 18186 del 18/08/2006 (Presidente: G. Cappuccio;
Relatore: S. Petitti)

Con sentenza
in data 5 dic.- 27 dic. 2001, il Giudice di Pace di Roma rigettava l’opposizione
proposta da S.D.S. avverso il verbale di accertamento n. 20010132436 del 6 feb.
2001, con il quale gli veniva contestata la violazione dell’art. 7, co. 1, del
codice della strada e gli veniva comminata la sanzione di L. 77.110.

Il giudice
riteneva che l”opposizione, fondata sul rilievo che la violazione era stata
accertata da un ausiliario del traffico, e cioè da soggetto non legittimato ne
competente e sprovvisto di delega, non fosse meritevole di accoglimento in
quanto costituisce insegnamento della giurisprudenza di legittimità quello
secondo cui la collaborazione prestata dai cd ausiliari del traffico in sede di
rilevazione e segnalazione delle violazioni del codice della strada no inficia
la legittimità dell’accertamento.

Per la
cassazione di questa sentenza ricorre D.S.S. sulla base di due motivi; non ha
svolto attività difensiva l’intimato Comune di Roma.


MOTIVI DELLA
DECISIONE

Con il primo
motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 17, co.
132 e 133, della legge 15 mar. 1997, n. 127, in combinatodisposto con l’art. 68
della legge 23 dic. 1999, n. 488 .

Premesso che
in base alle citate disposizioni gli ausiliari del traffico possono essere
delegati dal sindaco a segnalare le violazioni in materia di sosta, mentre il
personale ispettivo delle aziende esercenti il servizio di trasporto pubblico
puo’ svolgere funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione
e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico, il ricorrente lamenta la
violazione di quelle norma, in quanto, nella specie, la violazione segnalata da
un ausiliario del traffico era appunto quella di circolazione nella corsia o
area di percorrenza riservata ai mezzi pubblici.

Il ricorso, i
cui due motivi possono essere esaminati congiuntamente, è fondato e va accolto.

L’art. 17,
co. 132, della legge 15 mag. 1997, n. 127, ha stabilito che I comuni possono,
con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento
delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di
gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione.

Al co. 133,
poi, il medesimo art. 17 dispone che le funzioni di cui al co. 132 sono
conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto
pubblico di persone nelle forme previste dagli artt. 22 e 25 della legge 8 giu.
1990, n. 142, e successive modificazioni.

A tale
personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al primo
periodo del co. 132, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di
circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico, ai sensi
dell’art. 6, co. 4 lett. c), del d.lgs. 30 apr. 1992, n. 285.

L’art. 68,
co. 1, legge 23 dic. 1999, n. 488, ha successivamente chiarito che i commi 132 e
133 dell’art. 17 della legge 15 mag. 1997, n. 127, si interpretano nel senso che
il conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni,
ivi previste, comprende, ai sensi del co. 1, lett. e), dell’art. 12 del decreto
legislativo 30 apr. 1992, n. 285, e succ. mod., i poteri di contestazione
immediata nonchè di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con
l’efficacia di cui agli artt. 2699 e 2700 del cod. civ., sono svolte solo da
personale normativamente designato dal sindaco previo accertamento dell’assenza
di precedenti o pendenze penali, nell’ambito delle categorie indicate dai
medesimi co. 132 e 133 dell’art. 17 della cit. legge n. 127 del 1997 (co. 2),
disponendo, altresi’, che a detto personale puo’ essere conferita anche la
competenza a disporre la rimozione dei veicoli, nei casi previsti,
rispettivamente, dalle lett. b) e c) e dalla lett. d) del co. 2 dell’art. 158
del decreto legislativo 30 apr. 1992, n. 285 (co. 3).

Il
legislatore, con le norme sopra richiamate, ha stabilito che determinate
funzioni, obiettivamente pubbliche, possano essere svolte anche da soggetti
privati i quali abbiano una particolare investitura da parte della PA, in
relazione al servizio svolto, in considerazione della progressiva rilevanza dei
problemi delle soste e parcheggi, specie nei centri urbani (Corte cost., ord. n.
157 del 201).

Inoltre, con
la norma interpretativa sopra richiamata (art. 68, cit.) ha impresso ai verbali
redatti dal su citato personale l’efficacia probatoria di cui agli art. 2699 e
2700, cod. civ..

L’art. 17,
co. 132, cit., tenuto conto della rilevanza delle funzioni conferite a soggetti
che, sebbene siano estranei all’apparato della PA e non compresi nel novero di
quelli ai quali esse sono ordinariamente attribuite (art. 12, C.d.S.), sono
legittimati all’esercizio di compiti di prevenzione ed accertamento i violazioni
del codice della strada sanzionate in via amministrativa, deve ritenersi norma
di stretta interpretazione (in tal senso, v. Cass., 7 apr. 2005, n. 7336).

Il
legislatore, evidentemente proprio per queste ragioni, ha quindi avuto cura di
puntualizzare che le funzioni riguardano soltanto le violazioni in materia di
sosta e limitatamente alle aree oggetto di concessione, poichè la loro
attribuzione è apparsa strumentale rispetto allo scopo di garantire la
funzionalità dei parcheggi, che concorre a ridurre, se non ad evitare, il grave
problema del congestionamento della circolazione nei centri abitati.

In tale
senso, è significativo che al personale in esame puo’ essere conferita anche la
competenza a disporre la rimozione dei veicoli, ma esclusivamente nei casi
previsti dall’art. 158, co. 2, lett. b), c), e d), (art. 68, co. 3, cit.),
ovvero dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in
sosta, oppure lo spostamento dei veicoli in sosta, in seconda fila, negli spazi
riservati allo stanziamento e alla fermata dei veicoli puntualmente indicati.

Analogamente,
l’art. 17, co. 133, della legge n. 127 del 1997, come interpretato dal cit. art.
68 della legge n. 488 del 1999, costituisce norma di stretta interpretazione per
quanto riguarda le funzioni attribuite al personale ispettivo delle aziende
esercenti il trasporto pubblico di personale.

Ne consegue
che gli ausiliari del traffico, in tanto sono legittimati ad accertare e
contestare violazioni a norme del codice della strada, in quanto dette
violazioni concernono le disposizioni in materia di sosta.

Laddove,
invece, le violazioni consistano in condotte diverse, quale, nella specie, la
circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici, l’accertamento puo’ essere
compiuto dal personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone,
ma non anche dagli ausiliari del traffico, di cui all’art. 17, co. 132, della
cit. legge n. 127 del 1997.

La sentenza
impugnata, senza nulla dire in ordine all’oggetto della contestazione, non ha
correttamente applicato le disposizioni impugnate, giacchè si è limitata a
richiamare una pronuncia di questa Corte (Cass., 25 ott. 1999, 11949), relativa
all’ipotesi in cui la violazione delle norme, comunque relative alla sosta, era
stata segnalata dall’ausiliario del traffico alla polizia municipale, che poi
aveva provveduto alla contestazione; si tratta, all’evidenza, di situazione no
assimilabile alla presente, nella quale oggetto di discussione era la
legittimità o meno dell’accertamento, da parte di un ausiliario del traffico,
di una violazione di norme diverse da quelle relative alla sosta.

Il ricorso va
dunque accolto e la sentenza impugnata va conseguentemente cassata.

Peraltro, no
risultando necessari ulteriori accertamenti di merito, emergendo dagli atti che
la violazione di divieti posti da codice della strada non relativi alla sosta è
stata accertata da un ausiliare del traffico, e cioè da un soggetto non
legittimato a detto accertamento ai sensi dell’art. 17, co. 132, della legge n.
127 del 1997, la causa puo’ essere decisa nel merito, con l’accoglimento
dell’opposizione e la condanna del Comune di Roma al pagamento delle spese del
giudizio di merito e di quello di legittimità.


P.Q.M.

La Corte
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,
accoglie l’opposizione; condanna l’intimato Comune al pagamento delle spese di
giudizio di primo grado, che liquida in euro 350,00, di cui euro 250,0 per
onorari, 50,0 per diritti e 50,00 per spese, e alle spese del giudizio di
legittimità che liquida in euro 500,00, di cui euro 400,00 per onorari, oltre a
spese generali e accessori di legge per entrambi i giudizi.

17 feb. 2006.

Depositata in
Cancelleria il 18 agosto 2006.

 

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