Norme & Prassi

Decreto Legge Cdm 22/09/2006 contro le Intercettazioni illegali

Il Presidente
della Repubblica
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; ritenuta la straordinaria
necessità ed urgenza di adottare misure volte a rafforzare le misure di
contrasto alla detenzione illegale di contenuti e dati relativi ad
intercettazioni effettuate illecitamente, nonchè ad informazioni illegalmente
raccolte;

ritenuta altresi’ la straordinaria necessità ed urgenza di apprestare più
incisive misure atte ad evitare l’indebita diffusione e comunicazione di dati od
elementi concernenti conversazioni telefoniche o telematiche illecitamente
intercettate o acquisite nonchè di informazioni illegalmente raccolte e, nel
contempo, di garantire adeguate forme di indennizzo alle vittime di fatti
illeciti in materia;

vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
22 settembre 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell’Interno e del Ministro delle infrastrutture; Emana
il seguente decreto-legge


Articolo 1

1. L’artcolo
240 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 240 (Documenti anonimi ed atti relativi ad intercettazioni illegali).

1. I documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti
nè in alcun modo utilizzati, salvo che costituiscano corpo del reato o
provengano comunque dall’imputato.

2. L’autorità giudiziaria dispone l’immediata distruzione dei documenti, dei
supporti e degli atti concernenti dati e contenuti di conversazioni e
comunicazioni, relativi al traffico telefonico e telematico, illegalmente
formati o acquisiti. Allo stesso modo si provvede per i documenti formati
attraverso la raccolta illegale di informazioni. Di essi è vietato eseguire
copia in qualunque forma. Il loro contenuto non costituisce in alcun modo
notizia di reato, nè puo’ essere utilizzato a fini processuali o investigativi.

3. Delle operazioni di distruzione è redatto apposito verbale, nel quale si dà
atto dell’avvenuta intercettazione o detenzione e dell’acquisizione, delle sue
modalità e dei soggetti interessati, senza alcun riferimento al contenuto delle
stesse".

 

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