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Per l’esercizio dell’attività di avvocato in uno stato membro non è necessario dimostrare la conoscenza della lingua – Corte di giustizia delle Comunità europee, Grande Sezione, Sentenza del 19/09/2006

E’ illegittimo subordinare l’iscrizione di un
avvocato presso l’autorità competente di uno Stato membro diverso da quello in
cui egli ha acquisito la sua qualifica ad un previo controllo della padronanza
delle lingue dello Stato membro ospitante.

 


Corte di giustizia
delle Comunità europee, Grande Sezione, Sentenza del 19/09/2006

 

Nel procedimento C-506/04,

Graham J. Wilson

contro

Ordre des avocats du barreau de Luxembourg,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C. W. A. Timmermans
e A. Rosas, presidenti di sezione, dai sigg. J.‑P. Puissochet, R. Schintgen, K.
Lenaerts (relatore), E. Juhà¡sz, E. Levits, A. à“ Caoimh e L. Bay Larsen, giudici,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/5/CE,
volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno
Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica (GU L 77,
pag. 36).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia sorta in
seguito al rifiuto, da parte del conseil de l’ordre des avocats du barreau de
Luxembourg (Consiglio dell’ordine degli avvocati del foro di Lussemburgo; in
prosieguo: il “consiglio dell’ordine”) d’iscrivere il sig. Graham J. Wilson,
cittadino del Regno Unito, all’albo dell’ordine degli avvocati di Lussemburgo.

Contesto normativo

La direttiva 98/5

3 Ai sensi dell’art. 2, primo comma, della direttiva 98/5:

“Gli avvocati hanno il diritto di esercitare stabilmente le attività di
avvocato precisate all’articolo 5 in tutti gli altri Stati membri con il proprio
titolo professionale di origine”.

4 L’art. 3 della direttiva 98/5, rubricato “Iscrizione presso l’autorità
competente”, dispone quanto segue:

“1. L’avvocato che intende esercitare in uno Stato membro diverso da quello nel
quale ha acquisito la sua qualifica professionale deve iscriversi presso l’autorità
competente di detto Stato membro.

2. L’autorità competente dello Stato membro ospitante procede all’iscrizione
dell’avvocato su presentazione del documento attestante l’iscrizione di questi
presso la corrispondente autorità competente dello Stato membro di origine.
Essa puo’ esigere che l’attestato dell’autorità competente dello Stato membro
di origine non sia stato rilasciato prima dei tre mesi precedenti la sua
presentazione. Essa dà comunicazione dell’iscrizione all’autorità competente
dello Stato membro di origine.

( )”.

5 L’art. 5 della direttiva 98/5, intitolato “Campo di attività”, stabilisce
quanto segue:

“1. Salvo i paragrafi 2 e 3, l’avvocato che esercita con il proprio titolo
professionale di origine svolge le stesse attività professionali dell’avvocato
che esercita con il corrispondente titolo professionale dello Stato membro
ospitante, e puo’, in particolare, offrire consulenza legale sul diritto del
proprio Stato membro d’origine, sul diritto comunitario, sul diritto
internazionale e sul diritto dello Stato membro ospitante. Esso rispetta
comunque le norme di procedura applicabili dinanzi alle giurisdizioni nazionali.

2. Gli Stati membri che autorizzano una determinata categoria di avvocati a
redigere sul loro territorio atti che conferiscono il potere di amministrare i
beni dei defunti o riguardanti la costituzione o il trasferimento di diritti
reali immobiliari, che in altri Stati membri sono riservati a professioni
diverse da quella dell’avvocato, possono escludere da queste attività
l’avvocato che esercita con un titolo professionale di origine rilasciato in uno
di questi ultimi Stati membri.

3. Per l’esercizio delle attività relative alla rappresentanza ed alla difesa
di un cliente in giudizio e nella misura in cui il proprio diritto riservi tali
attività agli avvocati che esercitano con un titolo professionale dello Stato
membro ospitante, quest’ultimo puo’ imporre agli avvocati che ivi esercitano con
il proprio titolo professionale di origine di agire di concerto con un avvocato
che eserciti dinanzi alla giurisdizione adita e il quale resta, eventualmente,
responsabile nei confronti di tale giurisdizione, oppure con un “avouè”
patrocinante dinanzi ad essa.

Ciononostante, per assicurare il buon funzionamento della giustizia, gli Stati
membri possono stabilire norme specifiche di accesso alle Corti supreme, quali
il ricorso ad avvocati specializzati”.

6 L’art. 9 della direttiva 98/5, rubricato “Motivazione e ricorso
giurisdizionale”, dispone quanto segue:

“Le decisioni con cui viene negata o revocata l’iscrizione di cui all’articolo 3
e le decisioni che infliggono sanzioni disciplinari devono essere motivate.

Tali decisioni sono soggette a ricorso giurisdizionale di diritto interno”.

7 L’art. 10, della direttiva 98/5, rubricato “Assimilazione all’avvocato dello
Stato membro ospitante”, contiene le seguenti disposizioni:

“1. L’avvocato che eserciti con il proprio titolo professionale di origine e che
abbia comprovato l’esercizio per almeno tre anni di un’attività effettiva e
regolare nello Stato membro ospitante, e riguardante il diritto di tale Stato,
ivi compreso il diritto comunitario, è dispensato dalle condizioni di cui
all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b) della direttiva [del Consiglio 21
dicembre 1988] 89/48/CEE [relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei
diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una
durata minima di tre anni (GU 1989 L 19, pag. 16)] per accedere alla professione
di avvocato dello Stato membro ospitante. Per attività effettiva e regolare si
intende l’esercizio reale dell’attività senza interruzioni che non siano quelle
dovute agli eventi della vita quotidiana.

( )

3. Un avvocato che eserciti con il proprio titolo professionale di origine, che
dimostri un’attività effettiva e regolare per un periodo di almeno tre anni
nello Stato membro ospitante, ma di durata inferiore relativamente al diritto di
tale Stato membro, puo’ ottenere dall’autorità competente di detto Stato membro
l’accesso alla professione di avvocato dello Stato membro ospitante e il diritto
di esercitarla con il titolo professionale corrispondente a tale professione in
detto Stato membro, senza dover rispettare le condizioni di cui all’articolo 4,
paragrafo 1, lettera b) della direttiva 89/48 ( ), alle condizioni e secondo le
modalità qui di seguito indicate:

a) L’autorità dello Stato membro ospitante prende in considerazione l’attività
effettiva e regolare nel corso del periodo sopra precisato, nonchè le
conoscenze e le esperienze professionali nel diritto dello Stato membro
ospitante, nonchè la partecipazione del richiedente a corsi o seminari che
vertono sul diritto dello Stato membro ospitante, compreso l’ordinamento della
professione e la deontologia professionale.

( )”.

Il diritto nazionale

8 Ai sensi dell’art. 5 della legge 10 agosto 1991 sulla professione di avvocato
(Mèmorial A 1991, pag. 1110; in prosieguo: la “legge 10 agosto 1991”):

“Nessuno puo’ esercitare la professione di avvocato se non ha ottenuto
l’iscrizione all’albo di un ordine degli avvocati stabilito nel Granducato di
Lussemburgo”.

9 L’art. 6 della legge 10 agosto 1991 dispone quanto segue:

“(1) Ai fini dell’iscrizione all’albo è necessario:

a) presentare le necessarie garanzie d’onorabilità.

b) dimostrare di ottemperare alle condizioni d’ammissione al tirocinio.

Eccezionalmente, il Consiglio dell’ordine puo’ dispensare da determinati
requisiti di ammissione al tirocinio coloro che abbiano completato il tirocinio
professionale nel loro Stato d’origine e possano comprovare una pratica
professionale di almeno cinque anni.

c) avere la cittadinanza lussemburghese o la cittadinanza di uno Stato membro
delle Comunità europee. Il Consiglio dell’ordine, sentito il parere del
Ministro della Giustizia puo’, dietro prova di reciprocità da parte del paese
non membro della Comunità europea di cui il candidato è cittadino, dispensare
quest’ultimo dalla predetta condizione. Lo stesso vale per i candidati che
godono dello status di rifugiati politici e che beneficiano del diritto d’asilo
nel Granducato di Lussemburgo.

(2) Prima di potere essere iscritti all’albo, i candidati avvocati, presentati
dal presidente dell’ordine o dal suo delegato, prestano il seguente giuramento
dinanzi alla Cour de cassation: “Giuro fedeltà al Granduca, obbedienza alla
costituzione e alle leggi dello Stato, di non venire mai meno al rispetto dovuto
ai tribunali e di non patrocinare alcuna causa che io non creda giusta secondo
coscienza””.

10 Tali requisiti per l’iscrizione sono stati modificati dall’art. 14 della
legge 13 novembre 2002, che recepisce nel diritto lussemburghese la direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/5/CE, volta a
facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato
membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica e recante: 1.
modifica della legge modificata 10 agosto 1991, sulla professione di avvocato;
2. modifica della legge 31 maggio 1999, sulla domiciliazione delle società (Mèmorial
A 2002, pag. 3202; in prosieguo: la “legge 13 novembre 2002”).

11 Il detto art. 14 ha aggiunto, in particolare, all’art. 6, n. 1, della legge
10 agosto 1991, il punto d), che stabilisce il seguente requisito per
l’iscrizione:

“abbia padronanza della lingua della legislazione e delle lingue amministrative
e giudiziarie ai sensi della legge 24 febbraio 1984 sul regime linguistico”.

12 La lingua della legislazione è disciplinata dall’art. 2 della legge 24
febbraio 1984, sul regime linguistico (Mèmorial A 1984, pag. 196) nei seguenti
termini:

“Gli atti legislativi e i relativi regolamenti d’attuazione sono redatti in
francese. Quando gli atti legislativi e regolamentari sono accompagnati da una
traduzione, fa fede solo il testo francese.

Quando regolamenti diversi da quelli di cui al comma precedente sono emanati da
un organismo dello Stato, dei comuni o degli enti pubblici in una lingua diversa
dal francese, fa fede solo il testo nella lingua utilizzata da tale organismo
per la stesura.

Questo articolo non deroga alle disposizioni applicabili in materia di
convenzioni internazionali”.

13 Le lingue amministrative e giudiziarie sono disciplinate dall’art. 3 della
legge 24 febbraio 1984, sul regime linguistico, nei seguenti termini:

“In materia amministrativa, contenziosa o non contenziosa, e in materia
giudiziaria è possibile utilizzare la lingua francese, tedesca o
lussemburghese, fatte salve le disposizioni speciali vigenti in specifiche
materie”.

14 Ai sensi dell’art. 3, n. 1, della legge 13 novembre 2002, l’avvocato che ha
conseguito la qualifica in uno Stato membro diverso dal Granducato di
Lussemburgo (in prosieguo: l'”avvocato europeo”) deve aver ottenuto l’iscrizione
all’albo di uno degli ordini degli avvocati di quest’ultimo Stato membro per
potervi esercitare con il proprio titolo d’origine.

15 In forza dell’art. 3, n. 2, della stessa legge:

“Il Consiglio dell’ordine degli avvocati del Granducato di Lussemburgo, cui
l’avvocato europeo presenti istanza di poter esercitare con il suo titolo
professionale d’origine, procede all’iscrizione dell’avvocato europeo all’albo
degli avvocati di tale ordine al termine di un colloquio che permette al
Consiglio dell’ordine di verificare che l’avvocato europeo abbia la padronanza
almeno delle lingue di cui all’art. 6, n. 1, lett. d), della legge 10 agosto
1991, dietro presentazione dei documenti elencati all’art. 6, n. 1, lett. a),
c), prima frase, e d) della legge 10 agosto 1991 e dell’attestato di iscrizione
dell’avvocato europeo presso l’autorità competente dello Stato membro d’origine
( )

( )”.

16 In conformità all’art. 3, n. 3, della legge 13 novembre 2002, le decisioni
di diniego dell’iscrizione di cui al n. 2 di tale articolo devono essere
motivate e notificate all’avvocato interessato e possono essere “impugnate ai
sensi degli artt. 26, nn. 7 e segg., della legge 10 agosto 1991 alle condizioni
e modalità ivi precisate”.

17 L’art. 26, n. 7, della legge 10 agosto 1991 prevede, tra l’altro, in caso di
diniego dell’iscrizione all’albo di un ordine di avvocati, la possibilità di
adire il Conseil disciplinaire et administratif.

18 La composizione di tale organo è disciplinata come segue dall’art. 24 di
detta legge:

“1. La presente legge prevede l’istituzione di un Conseil disciplinaire et
administratif composto da cinque avvocati iscritti all’elenco I degli avvocati,
di cui quattro sono eletti a maggioranza relativa dall’assemblea generale
dell’ordine di Lussemburgo e uno dall’assemblea generale dell’ordine di Diekirch.
L’assemblea generale dell’ordine di Lussemburgo elegge quattro supplenti e
l’assemblea generale dell’ordine di Diekirch elegge un supplente. Tutti i membri
effettivi sono, laddove impossibilitati, sostituiti conformemente al grado di
anzianità da un supplente dell’ordine di appartenenza e, laddove fossero
impossibilitati i supplenti del proprio ordine, da un supplente dell’altro
ordine.

2. Il mandato dei membri è di due anni a partire dal 15 settembre successivo
alla loro elezione. In caso di vacanza di un posto di membro effettivo o membro
supplente, il sostituto sarà cooptato dal Conseil disciplinaire et
administratif. Le funzioni dei membri effettivi e supplenti cooptati terminano
alla data di scadenza delle funzioni del rispettivo membro eletto sostituito. I
membri del Conseil disciplinaire et administratif possono essere rieletti.

3. Il Conseil disciplinaire et administratif elegge un presidente ed un
vicepresidente. Laddove presidente e vicepresidente fossero impossibilitati a
svolgere le loro funzioni, il Conseil è presieduto dal membro titolare che
vanta maggiore anzianità. Il membro più giovane del Consiglio svolge la
funzione di segretario.

4. Per essere membro del Conseil disciplinaire et administratif è necessario
avere la cittadinanza lussemburghese, essere iscritti nell’elenco I degli
avvocati da almeno cinque anni e non essere membro di un Consiglio dell’ordine.

5. Qualora non fosse possibile comporre il Conseil disciplinai

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