Norme & Prassi

Individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari – DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 240


DECRETO
LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 240


(pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 2006 – S.O. n. 173)


INDIVIDUAZIONE DELLE COMPETENZE DEI MAGISTRATI CAPI E DEI DIRIGENTI
AMMINISTRATIVI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI NONCHE’ DECENTRAMENTO SU BASE REGIONALE
DI TALUNE COMPETENZE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, A NORMA DEGLI ARTICOLI 1,
COMMA 1, LETTERA A), E 2, COMMA 1, LETTERE S) E T) E 12, DELLA LEGGE 25 LUGLIO
2005, N. 150

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 luglio 2005, n. 150, recante delega al Governo per la riforma
dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per
il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina
concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di
presidenza della giustizia amministrativa, nonchè per l’emanazione di un testo
unico;

Visti, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera a), e 2, comma 1,
lettere s) e t), nonchè l’articolo 2, comma 12, della citata legge n. 150 del
2005, che conferiscono al Governo la delega ad adottare uno o più decreti
legislativi diretti, rispettivamente, ad individuare le competenze dei dirigenti
amministrativi degli uffici giudiziari e ad attuare su base regionale il
decentramento del Ministero della giustizia;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 novembre 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati,
espressi in data 14 dicembre 2005 ed in data 25 gennaio 2006, e del Senato della
Repubblica, espressi in data 22 dicembre ed in data 1° febbraio 2006, a norma
dell’articolo 1, comma 4, della citata legge n. 150 del 2005;

Ritenuto di conformarsi alle condizioni formulate dalla Commissione bilancio,
tesoro e programmazione della Camera dei deputati, con riferimento all’esigenza
di garantire il rispetto dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione;

Visto il parere favorevole, senza condizioni nè osservazioni, espresso, dopo
aver preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, dalla Commissione
programmazione economica, bilancio del Senato della Repubblica;

Visto il parere favorevole, senza condizioni nè osservazioni, espresso dalla
Commissione giustizia della Camera dei deputati;

Esaminate le osservazioni formulate dalla Commissione giustizia del Senato della
Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
14 luglio 2006;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri per le
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell’economia e delle
finanze;

Emana il seguente decreto legislativo:

Capo I

Individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti
amministrativi degli uffici giudiziari.

Art. 1.

Titolarità dell’ufficio giudiziario

1. Sono attribuite al magistrato capo dell’ufficio giudiziario la titolarità e
la rappresentanza dell’ufficio, nei rapporti con enti istituzionali e con i
rappresentanti degli altri uffici giudiziari, nonchè la competenza ad adottare
i procedimenti necessari per l’organizzazione dell’attività giudiziaria e,
comunque, concernenti la gestione del personale di magistratura ed il suo stato
giuridico.

Art. 2.

Gestione delle risorse umane

1. Il dirigente amministrativo preposto all’ufficio giudiziario è responsabile
della gestione del personale amministrativo, da attuare in coerenza con gli
indirizzi del magistrato capo dell’ufficio e con il programma annuale delle
attività di cui all’articolo 4.

2. Il dirigente di cui al comma 1 adotta i provvedimenti disciplinari previsti
dall’articolo 55, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165.

Art. 3.

Gestione delle risorse finanziarie e strumentali

1. L’assegnazione delle risorse finanziarie e strumentali al dirigente
amministrativo preposto all’ufficio giudiziario per l’espletamento del suo
mandato è effettuata dal direttore generale regionale o interregionale
territorialmente competente, ovvero dall’amministrazione centrale, secondo le
rispettive competenze e secondo i criteri indicati dal Ministro, ai sensi degli
articoli 4, comma 1, lettera c), 14, comma 1, lettera b), e 16, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Il dirigente preposto all’ufficio giudiziario è competente ad adottare atti
che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, anche nel caso in cui
comportino oneri di spesa, nei limiti individuati dal provvedimento di
assegnazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Il dirigente amministrativo di cui al comma 1 è nominato funzionario
delegato.

Art. 4.

Programma delle attività annuali

1. Entro trenta giorni dalle determinazioni adottate, per quanto di rispettiva
competenza, dal direttore regionale o interregionale di cui all’articolo 8, dal
direttore tecnico di cui all’articolo 5, per i distretti di Roma, Milano, Napoli
e Palermo, o dagli organi dell’amministrazione centrale, a seguito
dell’emanazione della direttiva del Ministro della giustizia di cui all’articolo
14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, comunque, non oltre il 15
febbraio di ciascun anno, il magistrato capo dell’ufficio giudiziario ed il
dirigente amministrativo ad esso preposto redigono, tenendo conto delle risorse
disponibili ed indicando le priorità, il programma delle attività da svolgersi
nel corso dell’anno. Il programma puo’ essere modificato, durante l’anno, su
concorde iniziativa del magistrato capo e del dirigente, per sopravvenute
esigenze dell’ufficio giudiziario.

2. In caso di mancata predisposizione o esecuzione del programma di cui al comma
1, oppure di mancata adozione di modifiche divenute indispensabili per la
funzionalità dell’ufficio giudiziario, il Ministro della giustizia fissa un
termine perentorio entro il quale il magistrato capo dell’ufficio giudiziario ed
il dirigente amministrativo ad esso preposto debbono provvedere ad adottare gli
atti o i provvedimenti necessari. Qualora l’inerzia permanga, il Ministro, per
gli adempimenti urgenti, incarica il presidente della Corte di appello del
distretto di appartenenza dell’ufficio giudiziario inerte ed il dirigente del
relativo ufficio, o provvede direttamente in caso di inerzia delle Corti di
appello e della Corte di cassazione.

Art. 5.

Ufficio del direttore tecnico

1. Presso le Corti di appello da Roma, Milano, Napoli e Palermo è costituito
l’ufficio del direttore tecnico, di seguito denominato: «ufficio», per
l’organizzazione tecnica e la gestione dei servizi non aventi carattere
giurisdizionale.

2. L’ufficio è organo di livello dirigenziale generale, al quale sono preposti
dirigenti ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.

3. L’ufficio svolge, nel rispetto dei programmi e degli indirizzi definiti, ai
sensi dell’articolo 8, comma 3, dal direttore generale della Direzione generale
regionale o interregionale nella cui circoscrizione è ricompreso il distretto
presso la cui Corte di appello è costituito l’ufficio, per quanto di sua
competenza, compiti di gestione e controllo delle risorse umane, finanziarie e
strumentali relative ai servizi tecnico-amministrativi degli uffici giudicanti e
requirenti del distretto, di razionalizzazione ed organizzazione del loro
utilizzo, nonchè i compiti di programmare la necessità di nuove strutture
tecniche e logistiche e di provvedere al loro costante aggiornamento, nonchè di
pianificare il loro utilizzo in relazione al carico giudiziario esistente, alla
prevedibile evoluzione di esso e alle esigenze di carattere sociale nel rapporto
tra i cittadini e la giustizia.

4. Il contingente di personale di ciascun ufficio è costituito da 11 unità, di
cui 2 appartenenti alla posizione economica C2, 3 alla posizione economica C1, 3
alla posizione economica B3 e 3 alla posizione economica B2. In sede di prima
applicazione, nell’ambito di dette posizioni economiche, l’ufficio puo’
avvalersi di personale tecnico estraneo all’amministrazione.

5. Le strutture di ciascun ufficio sono allestite mediante il ricorso allo
strumento della locazione finanziaria.

Capo II

Decentramento del Ministero della giustizia

Art. 6.

Direzioni generali regionali e interregionali dell’organizzazione giudiziaria

1. Sono istituite, come organi periferici di livello dirigenziale generale del
Ministero della giustizia, le direzioni generali regionali ed interregionali
dell’organizzazione giudiziaria indicate nell’allegata tabella A), aventi la
sede e la competenza, per le rispettive circoscrizioni regionali o
interregionali ed i distretti in esse compresi.

2. Con regolamento, emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della legge
23 agosto l988, n. 400, e successive modificazioni, e dell’articolo 4 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n 300, su proposta del Ministro della
giustizia, per assicurare economicità di gestione e più elevati livelli di
efficienza del servizio, nonchè per adeguare le circoscrizioni alle
modificazioni territoriali dei distretti giudiziari, si procede, senza nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato e nei limiti delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, alla istituzione,
soppressione o modifica delle direzioni generali regionali o interregionali
dell’organizzazione giudiziaria ovvero alla modifica delle sedi delle direzioni
regionali o interregionali dell’organizzazione giudiziaria.

3. Lo schema di regolamento di cui al comma 2, corredato da relazione tecnica ai
sensi dell’articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, a. 468, e successive
modificazioni, è trasmesso al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere
finanziario.

Art. 7.

Competenza delle direzioni generali regionali e interregionali
dell’organizzazione giudiziaria

1. Le direzioni generali regionali ed interregionali esercitano, nell’ambito
delle rispettive circoscrizioni di cui all’articolo 6, comma 1, le attribuzioni
per le aree funzionali riguardanti:

a) il personale e la formazione;

b) i sistemi informativi automatizzati;

c) le risorse materiali, i beni e i servizi;

d) le statistiche.

2. Le direzioni generali regionali ed interregionali hanno inoltre competenza,
nell’ambito delle rispettive circoscrizioni di cui all’articolo 6, comma 1, per
le funzioni relative al servizio dei casellari giudiziali.

3. Rimangono nelle competenze degli organi centrali dell’amministrazione, oltre
alla gestione del personale di magistratura ordinaria e onoraria:

a) i compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo degli
uffici periferici;

b) il servizio del casellario giudiziale centrale;

c) l’emanazione di circolari generali e la risoluzione di quesiti in materia di
servizi giudiziari;

d) la determinazione del contingente di personale amministrativo da destinare
alle singole regioni, nel quadro delle dotazioni organiche esistenti;

e) i bandi di concorso da espletarsi a livello nazionale;

f) i provvedimenti di nomina e di prima assegnazione, salvo che per i concorsi
regionali;

g) il trasferimento del personale amministrativo tra le diverse regioni e i
trasferimenti da e per altre amministrazioni;

h) i passaggi di profili professionali, le risoluzioni del rapporto di impiego e
le riammissioni o ricostituzioni del rapporto di lavoro;

i) i provvedimenti in materia retributiva e pensionistica;

l) i provvedimenti disciplinari superiori al rimprovero verbale e alla censura.

4. Con regolamento, emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell’articolo 4 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, su proposta del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro
centottanta giorni dall’acquisto di efficacia del presente decreto, sono
definiti le funzioni ed i compiti inerenti alle aree funzionali di cui al comma
1 delle direzioni generali regionali ed interregionali e si procede, in
relazione alle innovazioni introdotte dal presente decretolegislativo ed alla
definizione di dette funzioni e compiti, alla revisione della organizzazione del
Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 2001, n. 55. Col medesimo decreto del Presidente della Repubblica è
prevista l’adozione di decreti ministeriali di natura non regolamentare, ai
sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni, e dell’articolo 4, comma 4, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per l’individuazione delle unità
dirigenziali nell’ambito delle direzioni generali regionali ed interregionali e
la definizione dei relativi compiti. All’attuazione del presente comma si
provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 8.

Direttore generale regionale o interregionale dell’organizzazione giudiziaria

1. Ad ogni direzione generale regionale o interregionale dell’organizzazione
giudiziaria è preposto un direttore generale, scelto nell’ambito dei soggetti
di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

2. Il direttore generale regionale o interregionale è responsabile dell’intera
attività della direzione regionale o interregionale e dell’attuazione dei
programmi definiti, sulla base delle direttive generali emanate dal Ministro
della giustizia, dal capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del
personale e dei servizi, dal capo del Dipartimento per la giustizia minorile e
dal capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, nell’esercizio dei poteri
di indirizzo e coordinamento di cui all’articolo 7, comma 3, lettera a), ad essi
rispettivamente spettanti in relazione all’area funzionale nella quale è
ricompresa la funzione o il compito devoluto alla direzione regionale o
interregionale.

3. Il direttore generale delle direzioni regionali o interregionali nella cui
circoscrizione sono ricompresi i distretti di Roma, Milano, Napoli e Palermo,
svolge compiti di programmazione ed indirizzo dell’ufficio del direttore tecnico
costituito presso le rispettive corti di appell

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