Privacy

Tv digitale e servizi interattivi: accorgimenti a garanzia degli interessati – 26 luglio 2006

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"Selezionare
un’icona del televisore, visitare un ‘negozio virtualè e scegliere un prodotto
da acquistare potrà essere presto una realtà, ma occorrono precise garanzie a
tutela della riservatezza degli utenti. Offrire un servizio di pubblicità
interattiva sul digitale terrestre non dovrà comunque prevedere la creazione
di  una banca dati centralizzata con i dati personali degli utenti".

E’ quanto
chiede il Garante per la privacy che ha affrontato la questione in
un provvedimento, di cui è stato relatore Mauro Paissan,  su un progetto che la
R.t.i. Spa, gruppo Mediaset, ha sottoposto a verifica preliminare, cosi’ come
richiesto dal Codice sulla privacy e da un provvedimento generale in materia di
tv interattiva adottato nel 2005 della stessa Autorità.

Il progetto
prevede la possibilità per gli utenti di fornire informazioni personali (nome,
cognome, numero di telefono) per una serie di applicazioni interattive:
partecipazione a concorsi e giochi a premi, fornitura di servizi innovativi non
collegati a programmi televisivi, come il cosiddetto
t-banking
(accesso e gestione  del
proprio conto corrente mediante tv), ma anche possibilità per l’utente di
selezionare prodotti da acquistare, fornendo direttamente all’emittente
televisiva i dati personali per essere contattati dall’inserzionista.

L’Autorità
ha riconosciuto la liceità della raccolta e dell’uso dei dati, prescrivendo
tuttavia precisi accorgimenti e misure che la società dovrà necessariamente
adottare prima di offrire i servizi per garantire la privacy degli utenti. L’Autorità
ha innanzitutto stabilito che la società dovrà informare in maniera più
dettagliata gli utenti sull’uso che  farà dei loro dati e sui diritti
riconosciuti loro dalla legge. E dovrà informarli, con un’apposita schermata,
prima di richiedere i dati. Gli utenti dovranno comunque essere messi in grado
di esprimere, laddove necessario, uno specifico e libero consenso all’uso dei
dati, ad esempio mediante la digitazione di un tasto. La società non dovrà, in
ogni caso, creare un archivio centralizzato dei dati raccolti nell’ambito della
fornitura di servizi interattivi offerti o eventuali banche dati fra loro
interconnesse. I dati potranno essere conservati solo per un periodo determinato
(sei mesi), tempo necessario per potere rispondere a eventuali contestazioni,
trascorso il quale dovranno essi essere cancellati o resi anonimi. La società
dovrà infine adottare rigorose misure per la sicurezza e la protezione dei
dati, in particolare per garantire che la loro comunicazione a terzi (nel caso
della pubblicità interattiva, a fornitori e inserzionisti) avvenga mediante
sistemi affidabili.

 


GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in
presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe
Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe
Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il d.lg. 30 giugno 2003
n. 196 (denominato Codice in materia di protezione dei dati personali, di
seguito, "Codice") e, in particolare, il relativo art. 17;

VISTO il 

provvedimento a carattere generale
 adottato da questa Autorità in data 3
febbraio 2005 (in www.garanteprivacy.it,
doc. web. n. 

1109503
), relativo ai trattamenti dei dati personali effettuati nell’ambito
dei nuovi servizi televisivi interattivi;

VISTA la prescrizione
contenuta nel predetto provvedimento (cfr. punto 2), in base alla quale "L’eventuale
richiesta –rivolta dal fornitore ai singoli utenti– di identificarsi
nominativamente al momento in cui essi inviano informazioni attraverso il canale
di ritorno è lecita solo se sottoposta all’esame preliminare di questa
Autorità
";

ESAMINATA la richiesta di
verifica preliminare del 21 dicembre 2005, come integrata con nota pervenuta il
6 marzo 2006, presentata da Reti televisive italiane S.p.A. (di seguito, "R.t.i.")
ai sensi dell’art. 17 cit., e relativa al trattamento di dati personali che la
società intende svolgere per fornire diversi servizi interattivi;

VISTI gli atti d’ufficio;

VISTE le osservazioni
formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del
Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro
Paissan;


PREMESSO:


1. Trattamento di dati
personali effettuato nell’ambito della fornitura dei diversi servizi televisivi
interattivi offerti da R.t.i.  S.p.A.

R.t.i. S.p.A., società del Gruppo Mediaset che opera nel settore televisivo, ha
presentato a questa Autorità una richiesta di verifica preliminare ai sensi
dell’art. 17 del Codice relativa ai trattamenti di dati personali che intende
svolgere nell’ambito della fornitura di alcuni servizi televisivi interattivi
della televisione digitale terrestre.

In particolare, le
applicazioni interattive che la società vorrebbe implementare sono:

  • la "pubblicità
    interattiva
    ", con la quale si intende consentire all’utente di
    visitare, selezionando un’icona, un negozio virtuale, con la possibilità di
    selezionare i prodotti da acquistare, fornendo direttamente all’emittente,
    grazie al canale di ritorno, i dati personali per essere contattati
    dall’inserzionista (c.d. "merchant");
  • i "giochi",
    ossia le applicazioni di tipo ludico;
  • i "servizi
    legati a programmi televisivi
    ", che costituirebbero un’estensione
    su piattaforma digitale terrestre di programmi televisivi esistenti;
  • i "servizi
    non legati a programmi televisivi
    ", nei quali verrebbero comprese
    tutte le altre applicazioni che sarebbe possibile utilizzare tramite la
    piattaforma digitale terrestre (quali, ad esempio, il c.d. "t-banking",
    "t-betting", "t-government"
    e altri).


2. Necessità di richiedere
un esame preliminare ai sensi dell’art. 17 del Codice

I casi sottoposti all’attenzione di questa Autorità comportano trattamenti di
dati personali che necessitano di una verifica preliminare ai sensi dell’art. 17
del Codice:  la fruizione dei servizi offerti nell’ambito delle applicazioni
interattive in questione presuppone, infatti, l’invio, tramite canale di
ritorno, di dati personali dell’utente. Quest’ultimo diviene, quindi, un
soggetto specificamente identificato, diversamente da quanto avviene attualmente
nell’utilizzo del servizio base denominato "Mediaset
Premium
", il quale permette di visionare eventi su televisione
digitale terrestre inserendo un’apposita carta prepagata ricaricabile ed anonima
in un box interattivo digitale terrestre abilitato.

Più precisamente, per
usufruire dei servizi riconducibili all’applicazione di "pubblicità
interattiva
", R.t.i. S.p.A. ha dichiarato che intende "raccogliere
solo il numero di telefono" degli interessati, nonchè conservare tali dati per
un periodo non superiore a sei mesi, presso le infrastrutture tecnologiche messe
a disposizione dal proprio fornitore di servizi, designato a tal fine quale
responsabile del trattamento (TXT Polymedia S.p.A.). Tali dati non verrebbero
diffusi, essendo unicamente comunicati all’inserzionista per consentirgli di
contattare l’interessato.

Con riferimento, invece, ai
c.d. "giochi", la società ha
rappresentato che verrebbero raccolti non i dati personali degli interessati, ma
"solo un nickname e la città
di appartenenza". Cio’, al fine di consentire agli utenti di partecipare al
gioco e, alla società, di pubblicare una classifica dei migliori giocatori. Per
tali trattamenti, non verrebbe pertanto richiesto uno specifico consenso, nè
resa alcuna informativa; i dati raccolti verrebbero conservati secondo le
modalità e i tempi indicati per i trattamenti effettuati nell’ambito
dell’applicazione della "pubblicità interattiva".

Per quanto attiene ai "servizi
legati ai programmi televisivi
", la società ha poi rilevato che i
dati personali che intende raccogliere, in tutto o in parte, sono il nome, il
cognome ed il numero di telefono. Cio’, al fine di consentire, da un lato, di
far partecipare l’interessato a concorsi e a giochi legati a trasmissioni
televisive (ad esempio, "Passaparola") e, dall’altro, di pubblicare una
classifica e di contattare l’interessato medesimo in caso di vincita. I dati
raccolti verrebbero conservati secondo modalità e tempi (massimo 6 mesi)
analoghi a quelli osservati per le applicazioni precedentemente descritte, fatta
eccezione per i dati acquisiti nell’ambito di concorsi. In tale ultimo caso,
infatti, i dati verrebbero conservati per il periodo di tempo necessario, al
solo fine di poter rispondere ad eventuali contestazioni o richieste
dell’interessato o dell’autorità giudiziaria. Infine, i dati non verrebbero
comunicati a terzi, potendo tuttavia essere diffusi, previo consenso
dell’interessato, in caso di vincita di giochi e/o concorsi a premio.

Infine, con riguardo ai "servizi
non legati a programmi televisivi
" (come, ad esempio, il
t-government
), la società ha
attestato che la stessa "metterà solo a disposizione la banda di frequenza per
la trasmissione del servizio" e che il rapporto con l’interessato verrebbe
gestito unicamente dal fornitore del servizio medesimo. In sostanza, i dati
personali sarebbero trasmessi direttamente dall’utente al predetto fornitore e
"nulla transiterà sulle piattaforme di R.T.I." la quale, quindi, non
riceverebbe dati personali, salvo diversi accordi da dichiarare.


3. Identificazione
nominativa attraverso il canale di ritorno

Gli elementi acquisiti consentono di ritenere, stando a quanto attestato sotto
la propria responsabilità dalla società richiedente, che i trattamenti di dati
oggetto dell’odierna verifica preliminare siano configurati in termini leciti.
Cio’, tenendo conto delle specifiche finalità perseguite nei contesti esaminati
e di alcuni accorgimenti che la società intende adottare, nonchè di quelli che
devono essere prescritti con il presente provvedimento rispetto alle concrete
modalità di identificazione nominativa attraverso il canale di ritorno.


3.1. Profilo esaminato
Le finalità perseguite nell’ambito delle diverse applicazioni interattive da
parte di R.t.i. S.p.A., nonchè degli altri eventuali titolari del trattamento
di volta in volta individuati, sono lecite alla luce delle fattispecie descritte
in atti e meglio riportate al paragrafo 2.

I trattam

https://www.litis.it

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