Civile

La controversia sul “crocefisso” nelle aule scolastiche è di competnenza del Giudice Amministrativo – CASSAZIONE CIVILE, Sezioni Unite, Sentenza n. 15614 del 10/07/2006

Approdata in Cassazione la nota vicenda sulla
esposizione nelle aule scolastiche del crocefisso, le Sezioni Unite si sono
pronunciate sulla questione di giurisdizione, affermando sussistere la stessa,
in via esclusica, in capo al Giudice Amministratico.

Come si ricorderà, il “caso” giudiziario, che
ha tenuto banco per molti mesi dividendo giuristi, opinionisti e, naturalmente,
i comuni cittadini, trae origine da

un ricorso ai
sensi dell’ articolo 700 Cpc del settembre 2003 con cui i genitori di due minori
di religione islamica, chiedevano al Tribunale di L’ Aquila di ordinare la
rimozione dei crocifisso dalla aule frequentate dai propri figli, denunciando la
lesione dei principi costituzionali di libertà religiosa, di eguaglianza e di
laicità dello Stato. Il provvedimento cautelare veniva accolto e nel successivo
giudizio di merito veniva promosso regolamento preventivo di giurisdizione

La Corte, al riguardo, osserva che trattasi di
controversia avente ad oggetto la contestazione della legittimità
dell’affissione del Crocifisso nelle aule scolastiche avvenuta sulla base di
provvedimenti dell’autorità scolastica conseguenti a scelte
dell’Amministrazione, contenute in regolamenti e circolari ministeriali,
riguardanti le modalità di erogazione del pubblico servizio. Sicchè, venendo
in discussione provvedimenti dell’autorità scolastica che, essendo attuativi di
disposizioni di carattere generale adottate nell’esercizio del potere
amministrativo, sono riconducibili alla Pubblica amministrazione in veste di
autorità, la relativa controversia rientra nella giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, e
successive modificazioni

(M.M. 18 Settembre 2006)

 

 


CASSAZIONE CIVILE, Sezioni Unite, Sentenza n. 15614 del 10/07/2006

(Presidente V.
Carbone, Relatore M. G. Luccioli

 

Rilevato in
fatto:

 

Con ricorso
ai sensi dell’ articolo 700 Cpc del 30 settembre 2003 A.S., in proprio e quale
esercente la potestà genitoriale sui minori XX e YY, di religione islamica,
chiedeva al Tribunale de L’ Aquila di ordinare al Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca ed all’Istituto comprensivo di scuola materna
ed elementare di Navelli la rimozione dei crocifisso dalla aule frequentate dai
propri figli, denunciando la lesione dei principi costituzionali di libertà
religiosa, di eguaglianza e di laicità dello Stato.

 

Costituitisi
il Ministero e I’Istituto, con ordinanza del 23 ottobre 2003 il giudice
designato, disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione proposta dai
resistenti, accoglieva il ricorso proposto dallo S. nella qualità di genitore
dei minori.

 

Proposto
reclamo dal Ministero e dall’Istituto, il Tribunale de L’Aquila, in composizione
collegiale, con ordinanza del 19 – 29 novembre 2003 dichiarava il difetto di
giurisdizione del giudice ordinario e per l’effetto revocava l’ordinanza
cautelare.

 

Con atto di
citazione notificato il 26 novembre 2003 lo S. e la moglie Mimoza Halo
instauravano il giudizio di merito dinanzi allo stesso Tribunale, chiedendo che,
previo accertamento della lesione del diritto assoluto alla libertà religiosa,
in relazione al principio di eguaglianza ed a quello di laicità dello Stato, il
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e I’Istituto
comprensivo di scuola materna ed elementare di Navelli fossero condannati al
risarcimento in forma specifica mediante il ripristino della condizione di
legalità dell’ ambiente scolastico con la rimozione del crocifisso, nonchè al
risarcimento del danno per la lesione del diritto alla libertà religiosa ed al
libero sviluppo psichico dei minori.

 

I convenuti,
costituitisi, eccepivano il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e
chiedevano comunque il rigetto della domanda.

 

I coniugi S.,
in proprio e nella qualità, proponevano quindi ricorso per regolamento
preventivo di giurisdizione, invocando la giurisdizione dei giudice ordinario.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e I’Istituto
comprensivo di scuola materna ed elementare di Navelli resistevano con
controricorso.

 

Il pubblico
ministero nelle sue conclusioni scritte chiedeva dichiararsi la giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo.

 

Entrambe le
parti depositavano infine memorie illustrative.

 

Considerato
in diritto

 

Va
preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per essere
stata emessa una statuizione sulla giurisdizione da parte del giudice adito in
sede cautelare. Costituisce invero orientamento consolidato di queste Su che la
proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione non è preclusa dalla
pronuncia da parte del giudice adito per il merito di un provvedimento
cautelare, pur se ai fini di tale pronuncia detto giudice abbia risolto in senso
affermativo o negativo la questione attinente alla giurisdizione, ovvero dalla
decisione sul reclamo avverso detto provvedimento, mantenendo la decisione sul
reclamo il carattere di provvisorietà proprio del provvedimento cautelare (v.,
ex plurimis, Su 9532/04; 18017/03; 14070/03; 10464/03; 6954/03; 6889/03;
9332/02; 8019/02; 6040/02; 9650/01; 7859/01).

 

Osservano le
Su che deve essere dichiarata la giurisdizione esclusiva dei giudice
amministrativo.

 

Come già
rilevato nell’esposizione in fatto che precede, i coniugi S. hanno chiesto la
condanna dei convenuti al risarcimento in forma specifica mediante il ripristino
della condizione di legalità dell’ambiente scolastico e percio’ alla rimozione
del crocifisso quale simbolo religioso cattolico collocato nelle aule materna ed
elementare … con ulteriore conseguente condanna al risarcimento del danno per
la lesione del diritto alla libertà religiosa e di quello afferente la
incondizionabile crescita psichica dei minori.

 

Come è noto,
la regola di riparto tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa
non è determinata dal mero petitum, ma dal c.d. petitum sostanziale, desunto
dal contemperamento della domanda con il titolo giuridico in base al quale viene
proposta l’azione, il quale deve essere valutato, a prescindere dalla
prospettazione della parte, nella sua effettività e concretezza: cio’ vale a
dire che ai fini della decisione sulla giurisdizione la domanda va esaminata non
tanto in relazione a cio’ che la parte letteralmente chiede, ma in relazione al
vero oggetto della controversia quale risulta dalla stessa natura della materia
dedotta in giudizio.

 

Esaminando la
situazione posta a base della controversia secondo lo schema logico cosi’
delineato, osservano le Su non potersi dubitare, nonostante l’impropria
qualificazione in termini di risarcimento in forma specifica


chiaramente diretta a ricondurre l’intero petitum nell’ ambito della tutela
risarcitoria -, che gli attori abbiano chiesto in via principale una statuizione
di carattere inibitorio, consistente nell’ordine di rimozione del crocifisso
dalle aule frequentate dai propri figli, quale misura diretta a far cessare la
situazione di dedotta illegalità, nonchè, in via consequenziale, la condanna
al risarcimento dei danno non patrimoniale asseritamente arrecato alla libertà
religiosa ed al diritto al libero sviluppo della personalità dei minori dalla
presenza in dette aule (soltanto) del simbolo della religione cristiana. E’
invero evidente che l’invocata rimozione del crocifisso costituisce il contenuto
primario della prestazione cui secondo la prospettazione dei ricorrenti
l’amministrazione statale è tenuta, e non assume funzione risarcitoria.

 

La domanda
cosi’ proposta investe in via diretta ed immediata il potere
dell’Amministrazione in ordine all’organizzazione ed alle modalità di
prestazione del servizio scolastico, nel cui ambito trovano esplicazione le
disposizioni concernenti l’esposizione di simboli religiosi nelle aule: cio’ che
trova evidente riscontro nel rilievo svolto nella parte espositiva dell’atto di’
citazione, con il quale gli stessi attori deducono di aver in precedenza
considerato adeguata misura di tutela dei loro diritti, in sostituzione della
rimozione del crocifisso, la contestuale presenza nelle aule frequentate dai
figli di una riproduzione di un versetto della Sura 112 del Corano, autorizzata
dal personale insegnante, e di essere stati sollecitati nella loro iniziativa
giudiziaria appunto dalla repentina rimozione del simbolo della propria
appartenenza religiosa.

 

Non è
peraltro contestabile che l’affissione del crocifisso nelle scuole avvenga sulla
base di provvedimenti dell’ autorità scolastica conseguenti a scelte dell’
Amministrazione, contenute in regolamenti e circolari ministeriali, riguardanti
le modalità di erogazione del pubblico servizio, e quindi riconducibili, pur
nella complessità delle implicazioni e nella rilevanza e delicatezza degli
interessi coinvolti

non
potendo certamente il crocifisso, per il suo valore escatologico e di simbolo
fondamentale della religione cristiana, essere considerato al la stregua di
qualsiasi componente dell’ arredo scolastico, ed evocando indubbiamente la sua
stessa presenza problematiche che trascendono la sfera del pubblico servizio

alla potestà organizzatoria della stessa.

 

Va al
riguardo ricordato che con ordinanza 389/04 la Corte Costituzionale ha
dichiarato la manifesta inammissibilita

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