Civile

Anche il praticante avvocato che poi si cancella dall’Albo è soggetto all’azione disciplinare del Consiglio dell’Ordine – CASSAZIONE CIVILE, Sezioni Unite, Sentenza n. 12543 del 26/05/2006

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AVVOCATO E GIUDIZI
DISCIPLINARI: I praticanti ammessi ad esercitare, per un tempo determinato il
patrocinio possono essere sottoposti al vaglio ed alle decisioni del Consiglio
dell’Ordine anche se cancellati dall’albo dei praticanti.

Con il presente
orientamento la Corte, fermo restando la distinzione tra praticanti non ammessi
e praticanti ammessi ad esercitare, per un tempo determinato il patrocinio,
ritiene che questi ultimi possono essere sottoposti al vaglio ed alle decisioni
del Consiglio dell’Ordine anche se il loro nominativo non dovesse più risultare
nell’albo dei praticanti in quanto cancellato e cio’ fino a che non viene
emanato il provvedimento di cancellazione dal registro dei praticanti.

Percio’ ritiene che il
venir meno dei riconosciuto ius postulandi, non comporta anche il venir meno
dello status stesso di praticante e dell’interesse del soggetto a continuare ad
essere iscritto nel registro speciale ai fini dello svolgimento della pratica
con esclusione del patrocinio stesso.

 


 


La vicenda –

Il Consiglio dell’ordine degli Avvocati di
Mantova aveva scelto,  all’esito di procedimento disciplinare, la sanzione della
censura nei riguardi di  un praticante che aveva prestato assistenza giudiziale
in epoca successiva alla scadenza del periodo di abilitazione alla professione
forense ingnorando il relativo provvedimento preso dal Consiglio di
cancellazione dall’elenco dei praticanti abilitati e, ad ogni modo, per il fatto
di aver prestato attività fuori del limite territoriale di distretto della
Corte d’appello di Brescia.

Il Consiglio Nazionale Forense, cui si era
rivolto il praticante, aveva rigettato l’impugnazione con decisione del 29
aprile 2005, ritenendo che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Mantova
era del tutto legittimato a procedere disciplinarmente in virtù di quanto
stabilito dall’art. 57 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37.

Detto articolo assoggetta a sanzione anche
praticanti avvocati che si rendono responsabili di abusi o mancanze
nell’esercizio del
patrocinio verso la dignità e il decoro della
professione.

Contro tale pronuncia viene richiesto parere
della Cassazione.

 


La questione di diritto sollevata e la
soluzione adottata dalla Corte –

Secondo il ricorrente la decisione del CNF sarebbe da ritenersi viziata in
virtù del fatto che "essendo stato cancellato dall’albo dei  praticanti
iscritti al patrocinio” egli era ormai escluso dal mondo forense per avere
esaurito il periodo di praticantato; percio’ il potere disciplinare sarebbe
venuto meno nei suoi confronti, in quanto soggetto che non poteva più
esercitare alcuna attività forense.

In realtà, secondo quanto esposto dal
ricorrente, la pratica forense è prevista per il periodo di un anno (di sola
pratica) più sei anni di eventuale attività forense, in qualità di praticanti
abilitati al patrocinio; cio’, non presuppone che lo status di
praticante duri all’infinito e la giurisdizione dell’Ordine Forense non avrebbe
senso oltre i termini previsti.

Tuttavia se il praticante alla scadenza del
periodo di praticantato esercita attività forense tale fatto costituisce
esercizio abusivo della professione riconducendo il tutto nella disposizione
dell’art. 348 cod. pen., ed allora l’unico legittimato ad avere giurisdizione
è il tribunale penale, mentre l’ordine di categoria è solo persona offesa.

Ma se il praticante è stato cancellato
dall’albo che senso avrebbe una pronuncia del Consiglio Nazionale Forense nei
suoi confronti?

Ad ogni modo, è opportuno evidenziare che a
norma dell’art. 57 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 34 sono assoggettati a sanzione
disciplinare i praticanti che si rendano colpevoli di fatti contrari alla
dignità ed al decoro della professione forense o che esercitino il patrocinio
senza esservi stati ammessi.

Inoltre, l’art. 8  del R.D.L. n. 1578 del 1933
(convertito dalla legge n. 36 del 1934 e modificato dall’art. 1 della legge n.
4056 del 1985) nel suo primo comma dispone che praticanti avvocati iscritti nel
registro speciale tenuto dal consiglio dell’ordine presso il tribunale nel cui
circondario hanno la residenza, sono sottoposti al potere disciplinare del
Consiglio stesso e specifica, nel secondo comma, che essi, dopo un anno
dall’iscrizione nel suddetto registro, sono ammessi all’esercizio del
patrocinio.

Il decorso dell’anno previsto, rappresenta
solo ed esclusivamente il termine dal quale puo’ essere disposta l’abilitazione
provvisoria al patrocinio; da cio’ si evince che l’ammissione al patrocinio
non è automatica, ma richiede lo specifico provvedimento ammissivo del
competente Consiglio dell’Ordine, che segue alla domanda dell’interessato ed
alla valutazione positiva dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti.

La suprema Corte, per quanto detto, distingue
tra praticanti, non ammessi e praticanti ammessi ad esercitare per un tempo
determinato, il patrocinio ed afferma,  ai sensi del contenuto dell’ art. 14,
quarto comma R.D. n. 37 del 1934, che il venir meno dei riconosciuto ius
postulandi, non comporta anche il venir meno dello status stesso di praticante e
dell’interesse del soggetto a continuare ad essere iscritto nel registro
speciale ai fini dello svolgimento della pratica con esclusione del patrocinio
stesso.


 


(Annaflora Sica, © Litis.it, 13 Luglio 2006)


 


CASSAZIONE CIVILE, Sezioni
Unite, Sentenza n. 12543 del 26/05/2006
(Presidente
G. Nicastro, Relatore F. Trifone)


 

Svolgimento del processo

 

Con provvedimento del 23
marzo 2004 il Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Mantova, all’esito di
procedimento disciplinare, irrogava la sanzione della censura al dott. P. M.,
per il quale riconosceva fondato l’addebito di esercizio del patrocinio in
violazione del disposto di cui all’art. 8 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578,
per avere lo stesso prestato assistenza giudiziale in epoca successiva alla
scadenza del periodo di abilitazione alla professione forense ed al conseguente
provvedimento di cancellazione dall’elenco dei praticanti abilitati e, comunque,
fuori del limite territoriale di distretto della Corte d’appello di Brescia,
mediante la partecipazione, quale difensore di fiducia dell’imputato, ad udienza
innanzi al giudice di pace di Guastalla.

Contro la decisione il dott. P. M.
proponeva ricorso ai Consiglio Nazionale Forense, che, con decisione del 29
aprile 2005, rigettava l’impugnazione.

Il Consiglio Nazionale, per quel che
ancora rileva, considerava che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Mantova era del tutto legittimato a procedere disciplinarmente nei confronti
del dott. P. M. ai sensi della norma di cui all’art. 57 del R.D. 22
gennaio 1934, n. 37, che assoggetta a sanzione anche praticanti avvocati che si
rendono responsabili conformi alla dignità ed al decoro della professione
oppure di abusi o mancanze nell’esercizio del patrocinio.

Rilevava, inoltre, che, permanendo la
iscrizione del dott. M. nel registro speciale dei praticanti, non costituiva
motivo ostativo all’assoggettabilità dello stesso al potere disciplinare il
fatto che ne fosse avvenuta la cancellazione dall’elenco, annesso al registro
speciale, dei praticanti abilitati al patrocinio.

Per la cassazione della decisione ha
proposto ricorso il dott. P., che ha affidato l’impugnazione ad unico motivo.

Il ricorso è stato notificato al
Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, al Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Mantova ed al Consiglio Nazionale Forense.

Le parti intimate non hanno svolto
attività difensiva


 

Motivi della decisione

Con l’unico motivo d’impugnazione – deducendo
la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli art. 8 e 14 della
legge 27 novembre 1933 n. 1578 nonchè il vizio di motivazione della decisione
impugnata e l’eccesso di potere per carenza assoluta di giurisdizione
dell’Ordine degli avvocati di Mantova e del Consiglio Nazionale Forense – il
ricorrente assume che "essendo stato cancellato dall’albo dei  praticanti
iscritti al patrocinio” cio’ avrebbe determinato la sua esclusione dal mondo
forense per avere egli esaurito il periodo di praticantato, per cui il potere
disciplinare sarebbe venuto meno nei suoi confronti, in quanto soggetto che non
potev

mailto:annaflora.sica@tiscali.it

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