Norme & Prassi

Modalità di attuazione della formula del gioco opzionale e complementare al gioco del Lotto denominata «Lotto Istantaneo».MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 23 giugno 2006

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

DECRETO 23 giugno 2006
(GU n. 151 del 1-7-2006)
Modalità di attuazione della formula del gioco opzionale e
complementare al gioco del Lotto denominata «Lotto Istantaneo».

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato
Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle
attività di gioco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n.
581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile
1962, n. 806, recante norme regolamentari per l'applicazione e
l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;
Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, concernente l'ordinamento del
gioco del Lotto, e le successive modifiche introdotte con la legge
19 aprile 1990, n. 85;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n.
303, con il quale è stato emanato il regolamento di applicazione ed
esecuzione della legge 2 agosto 1982, n. 528 e della legge 19 aprile
1990, n. 85, come modificato con decreto 23 marzo 1994, n. 239,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 18 aprile 1994;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996,
n. 560, con il quale è stato integrato il regolamento concernente la
disciplina del gioco del lotto affidato in concessione, con
particolare riguardo alla definizione dei flussi finanziari;
Visto l'art. 1, commi 488, 489, 490, 491, 492 e 493 della legge
30 dicembre 2004, n. 311;
Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383 ed in particolare l'art. 12,
commi 1 e 2, concernenti il riordino delle funzioni statali in
materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e
dei concorsi a premi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002,
n. 33, emanato ai sensi del predetto art. 12 della legge n. 383 del
2001 nonchè il decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, in legge 8 agosto 2002, n. 178, concernenti
l'affidamento all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di
tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei
giochi, scommesse e concorsi pronostici;
Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, in legge 2 dicembre 2005 n. 248 e, segnatamente,
l'art. 11-quinquiesdecies, comma 4, che dispone che con decreto
direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le
modalità e le disposizioni tecniche occorrenti per l'attuazione di
formule di gioco opzionali e complementari al gioco del Lotto;
Visto l'atto di concessione alla Lottomatica S.p.a. (di seguito il
concessionario) per la gestione del servizio del gioco del Lotto
automatizzato di cui ai decreti del Ministro delle finanze in data
17 marzo 1993, 8 novembre 1993, 11 gennaio 1995 e 25 luglio 1995,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 1997 ed al
decreto direttoriale 15 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 30 novembre 2000;
Considerato che il concessionario, anche in ossequio agli obblighi
concessori di costante sostegno e sviluppo del gioco del Lotto, è
tenuto a sostenere gli oneri ed i costi di adeguamento del sistema di
gestione automatizzata del Lotto per consentire, nei tempi previsti,
l'introduzione della formula di gioco opzionale, complementare al
gioco del Lotto, di cui al citato decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203;
Viste le conclusioni della commissione di valutazione istituita con
decreto direttoriale del 13 giugno 2006;
Visto il decreto dirigenziale del 22 giugno 2006 di approvazione
delle modalità di svolgimento delle estrazioni della formula di
gioco opzionale e complementare al gioco del Lotto;
Vista la nota del 23 giugno 2006 del direttore generale
dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
con l'intento di salvaguardare i preminenti interessi generali
connessi all'ordine pubblico, alla tutela del giocatore dalle frodi e
alla tutela della salute del giocatore, intende canalizzare ogni
forma di gioco su circuiti leciti, sicuri e controllati;
Decreta:
Art. 1.
O g g e t t o
1. Il presente decreto stabilisce le modalità di attuazione della
formula di gioco opzionale e complementare al gioco del Lotto, di cui
all'art. 11-quinquiesdecies, comma 4, del decreto-legge 30 settembre
2005 n. 203, come convertito dalla legge n. 248 del 2 dicembre 2005,
denominata «Lotto Istantaneo», il cui esercizio è affidato
all'attuale concessionario del gioco del Lotto, limitatamente al
periodo di vigenza della concessione.

Art. 2.
Modalità di gioco
1. Per partecipare alla formula di gioco opzionale del Lotto di cui
all'art. 1, il giocatore, dopo aver compilato la scheda di gioco del
Lotto ed avvalendosi della medesima scheda, marca, nell'area dedicata
al gioco opzionale, l'apposita casella individuata dal marchio «Lotto
Istantaneo», ed una seconda casella relativa all'importo che intende
puntare, conformemente a quanto previsto dalla scheda di gioco
adottata (vedi allegato A), che costituisce parte integrante del
presente decreto. A seguito di tale scelta, partecipa ad
un'estrazione istantanea, come definita all'art. 3, comma 2, i cui
risultati sono stampati sulla sezione dello scontrino di gioco,
riportata nell'allegato B, che costituisce parte integrante del
presente decreto.
2. Il concessionario puo' proporre all'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, avanzandone richiesta motivata, modifiche o
cambiamenti da apportare alle schede di cui all'allegato A o alla
sezione dello scontrino di cui all'allegato B, nonchè l'introduzione
di altre tipologie di schede. Le innovazioni sono adottate previa
approvazione, formale e diretta, da parte dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato.
3. Partecipando alla formula di gioco opzionale del Lotto di cui
all'art. 1 si concorre all'estrazione istantanea di cui all'art. 3,
comma 2, con gli stessi numeri e con le stesse sorti prescelti per la
giocata al Lotto, considerando la giocata come effettuata su una sola
ruota.
4. L'estrazione avviene con le modalità operative descritte
nell'art. 3. Le combinazioni di gioco vincenti ed i moltiplicatori
delle poste di gioco sono gli stessi del gioco del Lotto.
5. Per il pagamento dei premi si applicano le stesse modalità
stabilite per le vincite al gioco del Lotto. Le vincite esigibili
senza prenotazione possono essere riscosse immediatamente dopo il
riscontro della giocata vincente. Le vincite della formula di gioco
opzionale del Lotto sono le stesse del gioco del Lotto per una sola
ruota.
6. La posta di gioco per ogni giocata alla formula di gioco
opzionale del Lotto è pari a 0,50 euro per ogni combinazione. Ai
fini della formula di gioco opzionale e complementare al gioco del
Lotto, si intende per «combinazione» l'unità di conto minima della
giocata. La giocata del Lotto Istantaneo puo' essere pari ad una o
più combinazioni e l'importo corrispondente puo' variare da un
minimo di Euro 0,50 ad un massimo pari all'importo della giocata del
Lotto cui essa è contestualmente abbinata.
7. Nel caso in cui la contestuale giocata al Lotto sia riferita a
più sorti, anche le poste giocate sulla formula di gioco opzionale
del Lotto sono automaticamente ripartite nella stessa proporzione tra
le stesse sorti, con importi arrotondati al centesimo di euro sulla
singola sorte. Gli eventuali resti sono imputati, per eccesso, sulla
sorte più probabile e, per difetto, sulla meno probabile.

Art. 3.
Modalità operative
1. La raccolta della formula di gioco opzionale del Lotto si
effettua con le stesse modalità e gli stessi orari del gioco del
Lotto e chiude contestualmente alle chiusure dei concorsi del gioco
del Lotto, secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 303/1990 e successive modifiche ed
integrazioni. Le rendicontazioni sono riferite alle giocate
contestualmente effettuate in abbinamento a ciascun concorso del
Lotto.
2. Ai fini della formula di gioco opzionale del Lotto, per
estrazione si intende la generazione di una sequenza di 5 numeri
casuali compresi tra 1 e 90 e senza ripetizione dei numeri già
estratti, effettuata da un sistema automatizzato secondo le modalità
approvate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con il
decreto dirigenziale del 22 giugno 2006;
3. L'estrazione relativa alla formula di gioco opzionale del
Lotto puo' essere effettuata solo successivamente all'accettazione
della giocata al Lotto alla quale essa è associata.
4. Per ogni giocata alla formula di gioco opzionale del Lotto, il
ricevitore, non appena convalidata la giocata al Lotto, conferma la
richiesta al sistema informativo centrale del concessionario della
generazione della sequenza di 5 numeri casuali, effettuata con le
modalità indicate al comma 2.
5. La giocata della formula di gioco opzionale del Lotto per la
quale sia già stata effettuata l'estrazione non è in alcun caso
annullabile. Il giocatore è pertanto tenuto, con l'ausilio del
ricevitore, a verificare la correttezza della giocata prima della
conferma di cui al comma 4.
6. Le estrazioni della formula di gioco opzionale del Lotto sono
documentate dallo scontrino di gioco del Lotto cui è legata una
sezione specifica (allegato B), contenente i dati della giocata al
Lotto Istantaneo, che rappresenta il titolo per la riscossione delle
eventuali vincite. Tale sezione riporta:
la data della giocata ed i riferimenti della ricevitoria;
i numeri giocati;
le sorti giocate;
l'importo giocato per ciascuna sorte;
l'importo giocato totale;
i numeri estratti;
eventuali comunicazioni al giocatore.
7. A seguito dell'emissione dello scontrino di gioco comprensivo
della sezione relativa alla formula di gioco opzionale del Lotto, il
sistema informativo provvede alla determinazione ed alla
registrazione dell'eventuale vincita.
8. Nel caso in cui il sistema non sia in grado, per problemi
tecnici, di effettuare immediatamente l'estrazione, la giocata della
formula di gioco opzionale del Lotto non è accettata ed il relativo
importo non è contabilizzato.
9. Nel caso in cui la giocata della formula di gioco opzionale del
Lotto sia stampata in modo errato o incompleto, il ricevitore è
tenuto a richiedere la stampa di una nuova ricevuta, nella quale
compare, nel campo delle comunicazioni al giocatore di cui al
comma 5, il riferimento alla giocata errata o incompleta.
10. Nel bollettino ufficiale del gioco del Lotto sono pubblicate le
vincite relative alle estrazioni della formula di gioco opzionale del
Lotto, distinte in un'apposita sezione.
11. I termini per la riscossione delle vincite della formula di
gioco opzionale del Lotto sono quelli previsti per il gioco del Lotto
e decorrono dal giorno di pubblicazione del bollettino ufficiale di
cui al comma 10. I premi esigibili senza prenotazione possono essere
riscossi anche prima della pubblicazione del bollettino ufficiale,
come previsto dall'art. 2, comma 5.

Art. 4.
Restituzione ai giocatori attraverso le vincite
1. Le vincite della formula di gioco opzionale del Lotto devono
restituire ai giocatori, su base annua, vincite non inferiori al 50%
del totale delle poste di gioco. Nel caso in cui il valore cumulato
delle vincite effettivamente realizzate e pagabili sia inferiore,
sono disposte idonee misure correttive in grado di assicurare la
restituzione in vincite di non meno del 50% delle somme giocate.
2. Al fine di assicurare la restituzione ai giocatori della formula
di gioco opzionale del Lotto di vincite non inferiori al 50% delle
giocate, nella gestione finanziaria del gioco del Lotto, definita
negli articoli 37 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica
16 settembre 1996, n. 560, e successive modificazioni, deve essere
data evidenza contabile dell'ammontare progressivo delle giocate
effettuate e dell'ammontare progressivo delle vincite realizzate nel
corso dell'anno, relativamente al gioco del Lotto istantaneo, con
riferimento a ciascuna chiusura della raccolta di cui all'art. 3,
comma 1.
3. Le misure correttive di cui al comma 1, ove necessarie, sono
stabilite con un apposito provvedimento del direttore generale
dell'Amministrazione autonoma del monopoli di Stato e devono essere
attuate con modalità e tempi adeguati per permettere il
raggiungimento, su base annua, del valore di restituzione stabilito,
da realizzarsi entro l'anno successivo.

Art. 5.
Obblighi del concessionario
1. Il concessionario, al fine di garantire il regolare svolgimento
della formula di gioco opzionale del Lotto, è tenuto:
a) a curare lo sviluppo e l'aggiornamento del proprio software
centrale e periferico e l'implementazione, se necessario,
dell'hardware;
b) a sviluppare, implementare e gestire il sistema centrale di
generazione casuale dei numeri necessario all'effettuazione delle
estrazioni del gioco complementare e opzionale del gioco del Lotto;
c) a garantire la progettazione, stampa e distribuzione ai
ricevitori di adeguato materiale informativo-promozionale per
favorire la conoscenza del gioco complementare e opzionale al gioco
del Lotto da parte dei giocatori;
d) a stampare e distribuire ai ricevitori del gioco del Lotto le
schede di gioco del Lotto che consentano la partecipazione al Lotto
Istantaneo, garantendo, per l'avvio del gioco stesso, la
distribuzione di almeno 150.000.000 (centocinquantamilioni) delle
suddette schede;
e) ad effettuare annualmente la pubblicità e la promozione della
formula di gioco complementare ed opzionale, con iniziative e
modalità strettamente integrate rispetto a quelle del Lotto,
nell'ambito degli investimenti previsti per la promozione e
pubblicità del gioco dall'art. 8, comma 2, del decreto direttoriale
15 novembre 2000;
f) a sostenere la fase di lancio della formula di gioco
complementare ed opzionale, attraverso adeguate iniziative
pubblicitarie e promozionali, mettendo in opera, altresi', tutti i
mezzi ritenuti necessari per consentire un incisivo impatto del gioco
complementare sul mercato, nella fase di lancio;
g) a produrre una specifica rendicontazione della formula di
gioco opzionale del Lotto, con le stesse modalità previste per il
Lotto;
h) ad attuare le misure correttive disposte dall'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, di cui all'art. 4;
i) a fornire all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
responsabile dei controlli di qualità sui sistemi estrazionali e
sulle estrazioni da essi prodotte, ogni informazione ed ogni
documentazione che l'Amministrazione stessa ritenga necessarie od
utili ai fini dei controlli stessi;
j) a custodire, sulla base delle indicazioni fornite
dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di St

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