Corte Costituzionale

Il nuovo processo societario passa l’esame della Consulta, per ora… – CORTE COSTITUZIONALE, Ordinanza n. 209 del 26/05/2006

La Corte
Costituzionale promuove, per ora, l’impianto del nuovo processo societario. In
realtà le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di
Napoli e dal Tribunale di Brescia in due distini giudizi, sono state dichiarate
manifestamente inammissibili per motivazioni attinenti, pero’, non al merito
della materia. In effetti, afferma la Corte nell’Ordinanza n 209/2006 scritta da
Franco Bile, il Tribunale di Napoli  
non
ha adempiuto, in sede di remissione, all’obbligo di ricercare un’interpretazione
costituzionalmente orientata di una delle norme impugnate ed ha anche proposto,
nel medesimo contesto motivazionale, due opzioni ermeneutiche sostanzialmente
alternative, cosi’ inammissibilmente demandando alla Corte la scelta fra di
esse.

Quanto al Tribunale di Brescia, che pure aveva
impugnato  l’intero complesso normativo della legge delegata diretto a regolare
il procedimento societario di primo grado davanti al tribunale in composizione
collegiale (articoli da 2 a 17 del decreto legislativo n. 5 del 2003), la scelta
di censurare le citate norme avrebbe dovuto essere supportata da una specifica
motivazione, riferita sia all’effettiva rilevanza della questione sulla singola
disposizione concretamente applicabile nel relativo giudizio a quo, sia alla non
manifesta infondatezza di ogni dubbio proposto in riferimento a ciascuno dei
parametri evocati. Inoltre, lo scrutinio di legittimità costituzionale ”
richiesto con generico riferimento alle disposizioni regolatrici di tutto il
procedimento societario di primo grado ” coinvolgerebbe anche norme non più (o
non ancora) applicabili nel particolare momento processuale in cui la questione
è stata posta, onde essa si presenterebbe in parte tardiva, in parte prematura
e, comunque, connotata da un rilevante grado di ipoteticità

 

(Marco Martini, © Litis.it, 28 Giugno 2006)

 


CORTE
COSTITUZIONALE, Ordinanza n. 209 del 26/05/2006

(
Presidente  A. Marini  – Relatore F. Bile)


 

RITENUTO

che   il Tribunale di Napoli, nel corso di nove processi in materia societaria,
con altrettante ordinanze di contenuto sostanzialmente identico, emesse il 6
(due ordinanze), il 13, il 19 ed il 26 aprile (due ordinanze), il 5 e l’11
maggio ed il 7 giugno 2005 (r.o. numeri 320, 422, da 439 a 444 e 571 del 2005),
ha sollevato d’ufficio ” in riferimento all’art. 76 della Costituzione ”
questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 della legge 3 ottobre
2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma del diritto societario), “nella
parte in cui, in relazione al giudizio ordinario di primo grado in materia
societaria, non indica i principi e criteri direttivi che avrebbero dovuto
guidare le scelte del legislatore delegato e, per derivazione”, degli articoli
da 2 a 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei
procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria,
nonchè in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell’art. 2 della legge
3 ottobre 2001, n. 366);

che ad avviso del rimettente ” considerato il contenuto dell’impugnato art. 12
della legge n. 366 del 2001 ” “la prima opzione interpretativa, sia in ordine
logico sia di scelta [ ], più consona allo spirito del complesso normativo
costituito dalla legge delega e dal decreto legislativo, è quella di ritenere
che il legislatore delegante non abbia indicato con sufficiente determinazione i
principi e criteri normativi che avrebbero dovuto guidare l’operato del
legislatore delegato”, che di conseguenza è stato lasciato libero di creare un
nuovo modello processuale, completamente diverso dal procedimento ordinario
disciplinato dal codice di procedura civile;

che il rimettente ritiene la questione rilevante, in quanto “dalla pronunzia
della Corte costituzionale dipende l’applicabilità dell’intera nuova disciplina
processuale alla concreta fattispecie”;

che, inoltre, il Tribunale di Napoli ” “in via subordinata e per l’ipotesi in
cui la Corte dovesse ritenere costituzionalmente legittimo l’art. 12 della legge
n. 366/2001″ ” ha sollevato d’ufficio questione di legittimità costituzionale
“degli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, l0, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del decreto
legislativo n. 5 del 2003, per contrasto con l’art. 76 della Costituzione in
quanto emanati eccedendo dai principi e criteri direttivi dettati dalla legge n.
366 del 2001”;

che ” secondo quanto afferma al riguardo il rimettente ” per evitare il sospetto
di incostituzionalità della legge di delega per indeterminatezza e genericità
si dovrebbe compiere lo sforzo interpretativo, “già compiuto da altri giudici
ordinari”, di leggerla nel senso che il legislatore delegante, indicando il
principio di “concentrazione del procedimento”, si sia riferito alle scansioni
previste nel processo ordinario, articolato in una successione di più udienze
fisse ed obbligatorie; onde il legislatore delegato avrebbe potuto “riempire” il
principio ispiratore della delega solo riducendo i termini previsti nel giudizio
di cognizione ordinario per la fissazione di tali udienze e per il deposito di
memorie e comparse difensive;

che, viceversa, il decreto legislativo ” lungi dal “concentrare” l’attuale rito
ordinario ” ha in realtà introdotto nell’ordinamento il diverso rito
prefigurato dal testo redatto dalla commissione ministeriale per la riforma del
processo civile;

che, a sua volta, il Tribunale di Brescia, nel corso di un procedimento civile
in materia societaria, con ordinanza emessa il 18 ottobre 2004 (r.o. n. 269 del
2005), ha sollevato ” in riferimento agli artt. 3, 76, 98 [recte: 97] e 111,
primo e secondo comma, della Costituzione ” questione di legittimità
costituzionale del decreto legislativo n. 5 del 2003, “limitatamente al titolo
II capo I agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17”;

che il rimettente ” premesso che l’art. 12 della legge n. 366 del 2001 ha
delegato il Governo ad “emanare norme [ ] dirette ad assicurare una più rapida
ed efficace definizione dei procedimenti” mediante regole processuali
concernenti “la concentrazione del procedimento e la riduzione dei termini
processuali” ” ritiene che “la sintetica norma contenuta nella legge delega, per
evitare il sospetto di incostituzionalità per indeterminatezza e genericità,
non possa non essere letta e interpretata [se non] facendo riferimento alla
disciplina del vigente processo di cognizione davanti al tribunale ed alle
relative scansioni procedimentali, come contenuta nel libro II, titolo I del
codice di procedura civile, il rito cioè che sino al 31 dicembre 2003 è stato
applicato anche alle controversie societarie e che il legislatore delegante
aveva davanti al momento della concessione della delega”;

che, invece, secondo il rimettente, il nuovo rito societario previsto per il
processo di cognizione davanti al tribunale costituisce un modello processuale
nuovo, che si distacca volutamente sia dal modello del 1942, sia da quello del
processo del lavoro del 1973, sia da quello della riforma del 1990, senza
neppure l’istituzione di sezioni specializzate;

che, pertanto, secondo il Tribunale, le norme impugnate violerebbero: a) l’art.
3 Cost., sia perchè “appare irragionevole introdurre per alcune materie un
ulteriore rito speciale ispirato ad un modello processuale completamente diverso
da quelli vigenti e che si aggiunge ad essi, senza contestualmente prevedere
l’istituzione di giudici specializzati, con evidenti ricadute negative sulla
funzionalità del sistema”, sia perchè il nuovo rito, “rimettendo totalmente
alle parti la predisposizione del thema decidendum e del thema probandum,
impedisce l’intervento direzionale e correttivo del giudice che costituisce lo
strumento per realizzare anche nel processo civile l’eguaglianza sostanziale di
tutti i cittadini davanti alla legge”; b) l’art. 76 Cost. “perchè appare palese
[ ] la violazione per “eccesso di delega” dei principi e dei criteri direttivi
contenuti nella norma delegante, interpretata secondo l’unica lettura
costituzionalmente corretta, cioè facendo riferimento al modello del processo
di cognizione davanti al tribunale previsto nel codice di procedura civile
vigente”; c) l’art. 98 [recte: 97] Cost., “perchè posto che non viene prevista
alcuna sezione specializzata, appare in contrasto con il principio del buon
andamento (applicabile anche agli uffici giudiziari) prevedere che lo stesso
giudice sia chiamato ad applicare più riti, fondati su modelli completamente
diversi l’uno dall’altro, a seconda delle materie”; d) l’art. 111, primo e
secondo comma, Cost., perchè il processo delineato dalle norme impugnate
“prevede che tutta la prima fase si svolga senza che il giudice possa
intervenire da subito onde garantire il “giusto processo” evitando inutili
lungaggini e il compimento di atti nulli o viziati, lascia alle parti piena
libertà di far scattare le preclusioni connesse all’istanza di fissazione di
udienza”; “non prevede alcun termine massimo per garantire sin dall’inizio la
ragionevole durata del processo [ ], in palese contrasto con il più recente
orientamento in materia della Corte europea dei diritti dell’uomo”;

che, nei giudizi promossi con r.o. numeri 422 e 439 del 2005, si sono costituite
le parti attrici dei processi a quibus, e, in ciascun giudizio, è intervenuto
il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, e tutti hanno concluso per l’inammissibilità o per
l’infondatezza delle questioni.

Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano questioni in parte
identiche, riguardanti, tutte, la delega legislativa per la riforma dei
procedimenti in materia di diritto societario, per cui i relativi giudizi devono
essere riuniti e decisi con unica pronuncia;

che tutte le questioni sono manifestamente inammissibili;

che il Tribunale di Napoli ” censurando, in primo luogo, l’art. 12 della legge
n. 366 del 2001 (e, “per derivazione”, gli articoli da 2 a 17 del decreto
legislativo n. 5 del 2003) ” muove dalla premessa secondo cui il legislatore
delegante non avrebbe “indicato con sufficiente determinazione i principi e
criteri normativi che avrebbero dovuto guidare l’operato del legislatore
delegato”, con cio’ lasciando libero quest’ultimo di creare un nuovo modello
processuale, diverso dallo schema ordinario disciplinato dal codice di procedura
civile;

che il denunciato difetto di idonei criteri direttivi per il legittimo esercizio
del potere legislativo delegato è ritenuto dal rimettente come “la prima
opzione interpretativa, sia in ordine logico sia di scelta [ ], più consona
allo spirito del complesso normativo costituito dalla legge delega e dal decreto
legislativo”;

che radicalmente contraria è, viceversa, l’interpretazione della medesima
disposizione di delega posta dal rimettente a base della questione riguardante
gli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo n. 5 del 2003, sollevata “in via
subordinata e per l’ipotesi in cui la Corte dovesse ritenere costituzionalmente
legittimo l’art. 12 della legge n. 366/2001”;

che, infatti, in questa diversa prospettiva il rimettente ” il quale aveva in
precedenza ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale della legge di delega per carenza dei principi e criteri
direttivi richiesti dall’art. 76 Cost. ” sostiene invece che il legislatore
delegante avrebbe sufficientemente determinato principi e criteri direttivi, in
quanto, con la specifica menzione del principio di “concentrazione del
procedimento”, si sarebbe riferito alle scansioni previste nel processo
ordinario; onde il principio ispiratore della legge di delega avrebbe potuto
essere attuato dal legislatore delegato esclusivamente con la riduzione dei
termini previsti nel giudizio di cognizione ordinario per la fissazione di tali
udienze e per il deposito di memorie e comparse difensive;

che dunque ” considerate le modalità con le quali le due questioni sono state
prospettate ” deve ritenersi che tra di esse non corra il dedotto nesso di
subordinazione logico-giuridica della seconda alla prima, e che, invece,
l’interpretazione “subordinata”, esposta dal rimettente a sostegno della
legittimità della legge di delega (da esso compiutamente argomentata e quasi
“suggerita” alla Corte), contraddica radicalmente la diversa lettura della
medesima norma premessa alla questione “principale”;

che in tal modo il rimettente ” non solo non adempie l’obbligo di ricercare
un’interpretazione costituzionalmente orientata di una delle norme impugnate ”
ma propone, nel medesimo contesto motivazionale, due opzioni ermeneutiche
sostanzialmente alternative, cosi’ inammissibilmente demandando alla Corte la
scelta fra di esse;

che, da parte sua, il Tribunale di Brescia ” mentre non censura la norma di
delega, ravvisandovi un implicito riferimento al processo ordinario di
cognizione previsto dal codice di procedura civile, e quindi una sufficiente
determinazione di principi e criteri direttivi ” impugna (come il Tribunale di
Napoli nelle questioni “subordinate”) l’intero complesso normativo della legge
delegata diretto a regolare il procedimento societario di primo grado davanti al
tribunale in composizione collegiale (articoli da 2 a 17 del decreto legislativo
n. 5 del 2003);

che, tuttavia, le norme impugnate ” da un lato ” sono caratterizzate da ambiti
di applicazione e da effetti del tutto eterogenei e ” dall’altro ” riguardano
destinatari differenti: infatti gli articoli da 2 a 7 disciplinano l’attività
preparatoria delle parti; gli articoli da 8 a 16 concernono la fase processuale
davanti al giudice; e l’art. 17 riguarda le notificazioni e le comunicazioni da
eseguire nel corso del procedimento;

che la scelta di censurare le citate norme del decreto legislativo avrebbe
dovuto essere supportata da una specifica motivazione, riferita sia
all’effettiva rilevanza della questione sulla singola disposizione concretamente
applicabile nel relativo giudizio a quo, sia alla non manifesta infondatezza di
ogni dubbio proposto in riferimento a ciascuno dei parametri evocati;<br

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