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Intercettazioni: informazione su fatti di interesse pubblico, rispettando le persone


GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in
presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe
Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan, del dott. Giuseppe
Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTI gli atti acquisiti
d’ufficio in relazione alla reiterata pubblicazione nei giorni scorsi, da parte
di varie testate giornalistiche, di numerose trascrizioni di intercettazioni
telefoniche disposte da autorità giudiziarie e che hanno coinvolto diverse
persone;

CONSIDERATO che il Garante,
ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. c) del Codice in materia di protezione
dei dati personali, ha il compito di prescrivere anche d’ufficio ai titolari del
trattamento le misure necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento
conforme alle disposizioni vigenti;

RILEVATA la necessità di
esaminare d’ufficio e in via d’urgenza, anche in assenza di ricorsi, reclami e
segnalazioni allo stato non pervenuti al Garante, la problematica del rispetto
dei diritti e delle libertà fondamentali delle diverse persone coinvolte dalla
predetta pubblicazione, con particolare riferimento alla loro riservatezza,
dignità ed identità personale, nonchè al diritto fondamentale alla protezione
dei relativi dati personali;

RILEVATO dagli atti che,
nell’ambito delle indagini preliminari in corso presso uffici giudiziari, le
ipotesi di reato in fase di accertamento denotano circostanze ed episodi per i
quali, su un piano generale, è legittimo l’esercizio del diritto di cronaca ed
è altresi’ configurabile un interesse pubblico alla conoscenza anche
dettagliata di fatti;

RILEVATO, tuttavia, che si
pone con seria evidenza la necessità di assicurare, con immediatezza e su un
piano generale, un’adeguata tutela dei diritti di soggetti coinvolti dalla
pubblicazione pressochè integrale di innumerevoli brani di conversazioni
telefoniche, intercorse anche con terzi estranei ai fatti oggetto di indagine
penale o che non risultano allo stato indagati, o brani che riguardano in ogni
caso diverse relazioni personali o familiari o, ancora, persone semplicemente
lese dai fatti; rilevato che alcuni brani di tali conversazioni attengono,
altresi’, a comportamenti strettamente personali di persone pur coinvolte nelle
indagini, ma non direttamente connessi a fatti penalmente rilevanti;

CONSIDERATO che, dagli atti
al momento disponibili e dall’attuale quadro normativo riferito al processo
penale, non risulta allo stato comprovato che le più recenti pubblicazioni
giornalistiche delle predette trascrizioni siano avvenute violando il segreto
delle indagini preliminari o il divieto di pubblicare atti del procedimento
penale;

RILEVATO, infatti, che il
codice di procedura penale:

a) vieta la pubblicazione
di atti coperti dal segreto o
anche solo del loro contenuto (art. 114, comma 1, c.p.p.);

b) vieta anche la pubblicazione di atti
non più coperti dal segreto fino alla conclusione delle indagini preliminari o
al termine dell’udienza preliminare (art. 114, comma 2, c.p.p.);

c) consente sempre, pero’, la pubblicazione del
contenuto
di atti non coperti dal
segreto (art. 114, comma 7, c.p.p.) e considera gli atti d’indagine compiuti dal
pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria non più coperti dal segreto
quando l’imputato ne possa avere conoscenza (art. 329 c.p.p.; v. anche art. 268,
comma 6, c.p.p. relativo al deposito di atti concluse le operazioni di
intercettazione);

RILEVATO che, anche per
effetto del meccanismo previsto dalla legge per acquisire agli atti processuali
le sole conversazioni rilevanti per il procedimento penale, meccanismo non più
adeguato rispetto al fenomeno dell’incessante pubblicazione integrale di
materiali processuali, si pone a volte in modo indiscriminato a disposizione
dell’opinione pubblica un vasto materiale di documentazione di conversazioni
telefoniche che non è oggetto di adeguata selezione e valutazione; rilevato che
tale materiale, oltre a non risultare sempre essenziale per una doverosa
informazione dell’opinione pubblica, puo’ favorire anche una percezione inesatta
di fatti, circostanze e relazioni interpersonali;

CONSIDERATO che la vigente
disciplina di protezione dei dati personali che contempera i diritti
fondamentali della persona con il diritto dei cittadini all’informazione e con
la libertà di stampa (d.lg. n. 196/2003; codice di deontologia relativo
all’attività giornalistica) prevede invece espresse e puntuali garanzie da
rispettare e, in particolare:

a) garantisce al
giornalista il diritto all’informazione su fatti di interesse pubblico, ma nel
rispetto dell’essenzialità dell’informazione;

b) considera quindi legittima la divulgazione di notizie di rilevante interesse
pubblico o sociale solo quando l’informazione, anche dettagliata, sia
indispensabile per l’originalità dei fatti, o per la qualificazione dei
protagonisti o per la descrizione dei modi particolari in cui sono avvenuti;

c) prescrive che si evitino riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non
interessati ai fatti;

d) esige il pieno rispetto della dignità della persona;

e) tutela la sfera sessuale delle persone, impegnando il giornalista ad
astenersi dal descrivere abitudini sessuali riferite a persone identificate o
identificabili e, quando si tratta di persone che rivestono una posizione di
particolare rilevanza sociale o pubblica, a rispettare comunque sia il principio
dell’essenzialità dell’informazione, sia la dignità;

CONSIDERATO che
l’indiscriminata pubblicazione di trascrizioni di intercettazioni di numerose
conversazioni telefoniche, specie quando finisce per suscitare la curiosità del
pubblico su aspetti intimi e privati senza rispondere integralmente ad
un’esigenza di giustificata informazione su vicende di interesse pubblico, puo’
configurare anche una violazione delle disposizioni della Convenzione europea
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali che contemperano il diritto
al rispetto della vita privata e familiare con la libertà di espressione (artt.
8 e 10 Conv. europea diritti dell’uomo);

CONSIDERATO, quindi, anche
sulla base dei principi affermati nei provvedimenti di divieto o di blocco del
trattamento dei dati personali già adottati dal Garante sulle tematiche in
esame, che risulta necessario prescrivere a tutti i mezzi di informazione di
procedere ad una valutazione più attenta ed approfondita, autonoma e
responsabile, circa l’effettiva essenzialità dei dettagli pubblicati, nella
consapevolezza che l’affievolita sfera di riservatezza di persone note o che
esercitano funzioni pubbliche non esime dall’imprescindibile necessità di
filtrare comunque le fonti disponibili per la pubblicazione, che vanno valutate
dal giornalista, anche alla luce del dovere inderogabile di salvaguardare la
dignità delle persone e i diritti di terzi;

RISERVATA l’adozione di
eventuali altre decisioni in casi specifici, all’esito dell’eventuale ricezione
di ricorsi, reclami o segnalazioni da parte di persone interessate;

VISTE le osservazioni
formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del
Garante n. 1/2000;

RELATORI il dott. Giuseppe
Chiaravalloti e il dott. Mauro Paissan;

RILEVATA in conclusione la
necessità, ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. c) del Codice in materia di
protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003), di prescrivere a tutti gli
editori titolari del trattamento in ambito giornalistico di conformare con
effetto immediato, anche al fine di prevenire ulteriori violazioni, i
trattamenti di dati personali relativi alla pubblicazione di trascrizioni di
intercettazioni telefoniche ai principi richiamati nel presente provvedimento;

RILEVATA, infine, la
necessità di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento al
Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di
competenza;


TUTTO CIO’ PREMESSO IL
GARANTE:

a) ai sensi dell’art. 154,
comma 1, lett. c) del Codice in materia di protezione dei dati personali
prescrive ai titolari del trattamento in ambito giornalistico di conformare con
effetto immediato i trattamenti di dati personali relativi alla pubblicazione di
trascrizioni di intercettazioni telefoniche a tutti i principi affermati dal
medesimo Codice e dall’allegato codice di deontologia per l’attività
giornalistica, richiamati nel presente provvedimento;

b) dispone l’invio di copia
della presente decisione al Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti.


Roma, 21 giugno 2006

 

IL PRESIDENTE
Pizzetti

I RELATORI
Chiaravalloti
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

 

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