Norme & Prassi

Attuazione della direttiva 2003/42/CE relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell’aviazione civile – DECRETO LEGISLATIVO 2 maggio 2006, n.213

DECRETO LEGISLATIVO 2 maggio 2006, n.213 

Attuazione  della  direttiva 2003/42/CE relativa alla segnalazione di
taluni eventi nel settore dell'aviazione civile.
(GU n. 137 del 15-6-2006) 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1 della legge 18 aprile 2005, n. 62, legge
comunitaria 2004, recante delega al Governo per l'emanazione dei
decreti legislativi di attuazione delle direttive comprese negli
allegati A e B;
Vista la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni
eventi nel settore dell'aviazione civile;
Vista la Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale
stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva
con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge
17 aprile 1956, n. 561;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo
dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, istitutivo
dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV);
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 18 novembre 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati espressi in data 18 gennaio 2006 ed in data
24 gennaio 2006, e del Senato della Repubblica espressi in data
24 gennaio 2006 ed in data 1° febbraio 2006;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 23 febbraio e del 27 aprile 2006;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e della
giustizia;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Istituzione di sistemi per la segnalazione degli eventi aeronautici
1. E' istituito un sistema di segnalazione obbligatoria degli
eventi affidato all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).
2. E' istituito un sistema di segnalazione volontaria degli eventi
affidato all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV).
3. L'istituzione dei sistemi di segnalazione degli eventi di cui ai
commi 1 e 2 ha come unico obiettivo la prevenzione degli incidenti e
degli inconvenienti aeronautici e non mira alla determinazione di
colpe o responsabilità.

Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:
a) «evento»: qualsiasi interruzione operativa, difetto, guasto o
altra situazione irregolare che abbia o possa aver influito sulla
sicurezza del volo e che non abbia causato un incidente o un
inconveniente grave ai sensi dell'articolo 3, lettere a) e k), della
direttiva 94/56/CE;
b) «cancellazione dei dati personali»: eliminazione dalle
segnalazioni presentate di tutti i dati personali relativi
all'informatore e degli aspetti tecnici che potrebbero permettere di
dedurre l'identità dell'informatore o di terzi a partire dalle
informazioni.

Art. 3.
Segnalazioni obbligatorie
1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 828 e 829 del codice
della navigazione, sono segnalati all'ENAC gli eventi che mettono in
pericolo oppure che, se non corretti, rischiano di mettere in
pericolo un aeromobile impiegato in attività dell'aviazione civile,
i suoi occupanti o qualsiasi altra persona. A titolo esemplificativo
si considerano tali gli eventi ricompresi negli allegati I e II al
presente decreto legislativo.
2. Qualora la Commissione europea decida di modificare gli allegati
alla direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 giugno 2003, al fine di estendere o modificare gli esempi di
eventi, si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti alla contestuale modifica degli allegati di cui al
comma 1.

Art. 4.
Obbligo di segnalazione
1. Hanno l'obbligo di segnalazione degli eventi di cui
all'articolo 3, comma 1, i seguenti soggetti nell'esercizio delle
rispettive funzioni:
a) l'esercente o il comandante di un aeromobile equipaggiato con
un motore a turbina o impiegato in attività di trasporto pubblico da
un soggetto le cui operazioni siano assoggettate a controlli di
sicurezza da parte dell'ENAC;
b) la persona addetta alla progettazione, alla costruzione, alla
manutenzione o alla modifica di un aeromobile equipaggiato con un
motore a turbina o impiegato in attività di trasporto pubblico, o di
qualsiasi apparecchiatura o parte di esso, sotto il controllo
dell'ENAC;
c) la persona che firmi un certificato di revisione o di
idoneità al servizio di un aeromobile equipaggiato con un motore a
turbina o impiegato in attività di trasporto pubblico, o di
qualsiasi apparecchiatura o parte di esso, sotto il controllo
dell'ENAC;
d) la persona che svolga una funzione per la quale debba essere
autorizzato dall'ENAC quale controllore del traffico aereo o quale
addetto all'informazione di volo;
e) il gestore di un aeroporto contemplato dal regolamento (CEE)
n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei
vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie;
f) la persona che svolga una funzione connessa con
l'installazione, la modifica, la manutenzione, la riparazione, la
revisione, le prove di volo o l'ispezione di strutture della
navigazione aerea sotto la responsabilità dell'ENAC;
g) la persona che svolga una funzione connessa con le manovre a
terra, compresi il rifornimento di combustibile, la manutenzione, la
preparazione dei documenti di carico, le operazioni di carico, le
operazioni antighiaccio e il rimorchio in un aeroporto contemplato
dal regolamento (CEE) n. 2408/92.
2. La segnalazione degli eventi di cui all'articolo 3, comma 1,
puo' essere effettuata anche da parte di chiunque eserciti, in altre
operazioni riguardanti l'aviazione civile, funzioni simili a quelle
dei soggetti di cui al comma 1.

Art. 5.
Raccolta e conservazione delle informazioni
1. L'ENAC, operando con trasparenza, predispone un sistema per la
raccolta, la valutazione, l'elaborazione e la registrazione degli
eventi oggetto di segnalazione obbligatoria, utilizzando le risorse
umane, strumentali e finanziarie assegnate a legislazione vigente.
2. L'ENAC, quando riceve la segnalazione di un evento, lo inserisce
nella propria banca dati con le garanzie di cui all'articolo 8,
comma 1, e lo porta a conoscenza, se necessario, ai sensi della
normativa vigente, dell'autorità competente dello Stato membro in
cui l'evento si è verificato, in cui l'aeromobile è immatricolato,
in cui l'aeromobile è stato fabbricato, in cui l'esercente è
certificato.
3. Nella banca dati di cui al comma 2 sono altresi' registrati gli
eventi classificati come incidenti o come inconvenienti gravi
dall'ANSV, sulla base delle definizioni contenute nella direttiva
94/56/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994.
4. L'ENAC adotta le necessarie misure per garantire al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, nel-l'esercizio dei poteri di
competenza, un costante flusso informativo dei dati raccolti.

Art. 6.
Segnalazioni volontarie
1. L'ANSV predispone un sistema per la raccolta, la valutazione,
l'elaborazione e la registrazione di eventi non ricompresi tra quelli
oggetto della segnalazione obbligatoria di cui all'articolo 3, ma che
secondo i soggetti informatori rappresentino o possano rappresentare
un rischio per la sicurezza della navigazione aerea, utilizzando le
risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate a legislazione
vigente.
2. La segnalazione degli eventi di cui al comma 1 puo' essere
effettuata da parte di chiunque eserciti, nell'ambito dell'aviazione
civile, funzioni uguali o simili a quelle dei soggetti di cui
all'articolo 4.
3. Le segnalazioni volontarie di cui al comma 1 sono inserite nella
banca dati dell'ANSV.

Art. 7.
Scambio e diffusione delle informazioni
1. L'ENAC mette a disposizione della Commissione europea, nonchè
degli organismi degli Stati membri preposti alla regolamentazione
della sicurezza dell'aviazione civile ed allo svolgimento delle
inchieste sugli incidenti e sugli inconvenienti dell'aviazione civile
tutte le pertinenti informazioni sulla sicurezza registrate nella
banca dati di cui all'articolo 5, comma 2.
2. L'ANSV mette a disposizione dei soggetti che ne abbiano
interesse le pertinenti informazioni sulla sicurezza registrate nella
banca dati di cui all'articolo 6, comma 3, affinchè possano essere
utilizzate per migliorare il livello di sicurezza dell'aviazione.
3. L'ENAC e l'ANSV hanno reciproco ed immediato accesso alle
rispettive banche dati a fini esclusivamente di prevenzione.
4. Le banche dati per la raccolta delle segnalazioni obbligatorie e
volontarie utilizzano per la gestione delle segnalazioni il programma
informatico sviluppato dalla Commissione europea ai sensi
dell'articolo 6, comma 3, della direttiva 2003/42/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 13 giugno 2003, o altro compatibile.

Art. 8.
Tutela della riservatezza delle informazioni
1. Gli eventi segnalati ai sensi dell'articolo 3 sono inseriti
nella banca dati dell'ENAC in modo tale da non consentire
l'identificazione delle persone.
2. L'ANSV stabilisce le modalità per garantire la immediata
cancellazione dei dati personali dalle segnalazioni di cui
all'articolo 6, comma 3.
3. I datori di lavoro non possono adottare provvedimenti
pregiudizievoli per il personale per il solo fatto che quest'ultimo,
ai sensi degli articoli 3 e 6, abbia segnalato un evento di cui sia a
conoscenza.
4. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in quanto compatibili.

Art. 9.
Utilizzabilità delle segnalazioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato e fatte salve le norme
nazionali dettate in materia di accesso alle informazioni da parte
dell'autorità giudiziaria in sede penale, le informazioni relative
agli eventi raccolti dall'ENAC e dall'ANSV nelle rispettive banche
dati sono utilizzate unicamente per fini di prevenzione.

Art. 10.
Disposizioni finali
l. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le disposizioni del presente decreto legislativo entrano in
vigore dopo centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 2 maggio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
La Malfa, Ministro per le politiche
comunitarie
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Fini, Ministro degli affari esteri
Tremonti, Ministro del-l'economia e
delle finanze
Castelli, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Mastella

Allegato I
ELENCO DEGLI EVENTI DA SEGNALARE PER QUANTO RIGUARDA LE OPERAZIONI DI
VOLO, LA MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E COSTRUZIONE
Nota 1: Pur elencando la maggior parte degli eventi da segnalare,
il presente allegato non ha carattere tassativo. I soggetti
interessati sono pertanto tenuti a comunicare qualsiasi altro evento
che a loro giudizio risponda ai criteri stabiliti.
Nota 2: Il presente allegato non contempla gli incidenti. In
aggiunta agli altri requisiti relativi alla notifica degli incidenti,
dovrebbero anch'essi essere registrati nella base dati di cui
all'articolo 5, paragrafo 2.
Nota 3: Il presente allegato contiene esempi di requisiti cui
debbono rispondere le relazioni tecniche riguardanti le operazioni di
volo, la manutenzione e riparazione degli aeromobili e la loro
costruzione.
Nota 4: Sono da segnalare gli eventi in cui la sicurezza del
funzionamento è stata o avrebbe potuto essere pregiudicata o che
avrebbero potuto portare a una condizione di insicurezza. Se, secondo
l'informatore, un evento non ha creato pericoli per la sicurezza del
funzionamento ma potrebbe costituire un pericolo se si ripetesse in
circostanze non identiche ma analoghe, allora dovrebbe essere fatta
una segnalazione. Cio' che si ritiene degno di segnalazione per una
classe di prodotti, una parte o una pertinenza potrebbe non esserlo
in altri casi e la mancanza o la presenza di un singolo fattore, di
natura umana o tecnica, puo' trasformare un evento in un incidente o
inconveniente grave.
Nota 5: Approvazioni specifiche di funzionamento ad esempio RVSM,
ETOPS, RNAV o un programma di progettazione o manutenzione possono
avere requisiti di segnalazione specifici per avarie o disfunzioni
associate all'approvazione o al programma.
A. Operazioni di volo.
i) Funzionamento dell'aeromobile.
a) Manovre di scampo:
- Rischio di collisione con un altro aeromobile, col suolo o con
altri oggetti o per evitare una situazione pericolosa, ovvero casi in
cui una tale manovra sarebbe stata necessaria.
- Manovra di scampo per evitare una collisione con un altro
aeromobile, col suolo o con altri oggetti.
- Manovra di scampo per evitare altre situazioni pericolose.
b) Incidenti al decollo o all'atterraggio (anche atterraggio
precauzionale o forzato). Incidenti quali atterraggio corto, uscita
fuori pista o sconfinamento laterale. Decollo ripetuto, decollo
interrotto, atterraggio o tentativo di atterraggio su una pista
chiusa, occupata o sbagliata. Incursioni sulla pista.
c) Impossibilità di ottenere le prestazioni previste durante le
fasi di decollo e di salita iniziale dell'aeromobile.
d) Livello criticamente basso di carburante, impossibilità di
trasferire il carburante o di utilizzare tutto il carburante
disponibile.
e) Perdita di controllo (anche parziale o temporanea) dovuta a
qualsiasi causa.
f) Eventi verificatisi a velocità prossime o superiori a V1 dovuti
a situazioni pericolose o potenzialmente pericolose o che possono
provocare queste stesse situazioni (ad esempio decollo interrotto,
colpo di coda al decollo, caduta di regime motore, ecc.).
g) Riattaccata che provochi una situazione di rischio reale o
potenziale.
h) Deviazione significativa dell'aeromobile rispetto alla velocità
aerodinamica, alla rotta o all'altitudine prevista (oltre 300 piedi)
dovuta a qualsiasi causa.
i) Discesa al di sot

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