Norme & Prassi

Disposizioni applicative in materia di circolazione dei ciclomotori – DECRETO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 15 maggio 2006


DECRETO
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 15 maggio 2006


(GU n. 132
del 9 giugno 2006)


DISPOSIZIONI
APPLICATIVE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE DEI CICLOMOTORI

Il Capo dipartimento per i trasporti terrestri

Visto l’art. 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 («Nuovo codice
della strada»), come modificato dal decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9,
recante nuove disposizioni in materia di circolazione dei ciclomotori, ed in
specie i commi 1 e 4 i quali demandano ad apposito decreto dirigenziale del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la disciplina delle procedure,
delle modalità e della documentazione occorrente per il rilascio del
certificato di circolazione dei ciclomotori;

Visto l’art. 249 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, come sostituito dall’art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 2006, n. 153, ed in specie il comma 2 il quale demanda al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l’individuazione delle modalità
di comunicazione agli Uffici motorizzazione civile del Dipartimento per i
trasporti terrestri dell’avvenuta distruzione, da parte del titolare della targa
per ciclomotore assegnatagli;

Visto l’art. 251 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, come sostituito dall’art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 153 del 2006, ed in specie il comma 1 il quale dispone che siano
disciplinate con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri le modalità di affidamento,
ai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 abilitati al collegamento
telematico con il Centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti
terrestri, delle procedure di rilascio delle targhe e di rilascio ed
aggiornamento dei certificati di circolazione dei ciclomotori;

Visto l’art. 252 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992,
come sostituito dall’art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 153 del 2006, ed in specie i commi 1, 2 e 6 i quali prevedono che
le modalità per il rilascio del nuovo certificato di circolazione e della nuova
targa, in caso di smarrimento, distruzione, sottrazione o deterioramento del
certificato di circolazione dei ciclomotori o delle relative targhe, nonchè le
modalità di rilascio del tagliando di aggiornamento del certificato di
circolazione dei ciclomotori, conseguente al trasferimento della residenza del
relativo intestatario, siano prescritte dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti;

Visto l’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 153 del 2006, il
quale fa salva la possibilità, per chi si dichiara proprietario di un
ciclomotore immesso in circolazione anteriormente alla data di entrata in vigore
del decreto medesimo, di richiedere il rilascio della nuova targa e del
certificato di circolazione secondo i criteri fissati dal citato art. 97 del
decreto legislativo n. 285 del 1992;

Ritenuto di dover provvedere alla disciplina di dettaglio cui le richiamate
norme del codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione ed
attuazione pongono rinvio;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) UMC, gli Uffici motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti
terrestri;

b) imprese di consulenza automobilistiche, i soggetti esercenti l’attività di
consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla legge 8 agosto
1991, n. 264 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Rilascio del certificato di circolazione del ciclomotore e della relativa targa

1. Il certificato di circolazione e la relativa targa sono rilasciati su istanza
presentata ad uno degli UMC, ovvero ad una impresa di consulenza automobilistica
che abbia ottenuto l’abilitazione di cui all’art. 8. Il certificato di
circolazione e la relativa targa sono rilasciate contestualmente all’istanza,
previo versamento delle imposte di bollo previste dalle vigenti norme in
materia, dei diritti di cui alla legge 1° dicembre 1986, n. 870 e del costo
della targa.

2. Il certificato di circolazione è rilasciato a nome di chi si dichiara
proprietario del ciclomotore indicando, ove ricorrano, anche le generalità
dell’usufruttuario o del locatario con facoltà di acquisto o del venditore con
patto di riservato dominio, con le specifiche annotazioni previste dall’art. 91,
commi 1 e 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. In caso di
locazione senza conducente, si applicano le disposizioni statuite dall’art. 84
del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992.

3. La targa è rilasciata a nome di chi si dichiara proprietario del ciclomotore
ovvero, a seconda dei casi, a nome dell’usufruttuario, del locatario con
facoltà di acquisto o dell’acquirente con patto di riservato dominio. In caso
di locazione senza conducente, la targa è rilasciata a nome del locatore. Se il
ciclomotore è in proprietà, anche con patto di riservato dominio, in usufrutto
o in locazione con facoltà di acquisto in capo a più soggetti, la targa è
rilasciata, a seconda dei casi, al comproprietario, all’acquirente,
all’usufruttuario o al locatario con facoltà di acquisto indicato per primo nel
certificato di circolazione. Nel caso in cui l’intestatario del ciclomotore sia
una persona giuridica, la targa è rilasciata a persona fisica munita di poteri
di rappresentanza.

4. Nel caso in cui l’intestatario del richiesto certificato di circolazione e
della relativa targa sia un minore degli anni diciotto, l’istanza e le
dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà rilasciate
a corredo, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono sottoscritte da chi ne esercita la
potestà genitoriale o la tutela.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano:

a) ai ciclomotori nuovi di fabbrica o comunque immessi in circolazione per la
prima volta sul territorio nazionale;

b) ai ciclomotori muniti di certificato di idoneità tecnica, in caso di
trasferimento della proprietà, di costituzione di usufrutto, di locazione con
facoltà di acquisto e di vendita con patto di riservato dominio in favore di
soggetti non titolari di contrassegno di identificazione;

c) ai ciclomotori muniti di certificato di idoneità tecnica, in caso di
sottrazione, smarrimento, distruzione o deterioramento del certificato stesso o
del contrassegno di identificazione;

d) ai ciclomotori muniti di certificato di idoneità tecnica e omologati per il
trasporto di un passeggero, oltre al conducente, qualora l’intestatario intenda
avvalersi della facoltà di cui all’art. 170, comma 2, del decreto legislativo
n. 285 del 1992;

e) ai ciclomotori muniti di certificato di idoneità tecnica, ogni qualvolta
l’intestatario intenda comunque avvalersi della possibilità del rilascio del
certificato di circolazione e della relativa targa.

Resta fermo, in ogni caso, che i ciclomotori muniti di certificato di
circolazione, a qualsiasi titolo rilasciato, possono circolare su strada solo se
muniti della relativa targa rilasciata secondo le modalità stabilite dal
presente articolo.

6. Con circolare della Direzione generale della motorizzazione sono stabilite le
documentazioni da allegare all’istanza di rilascio del certificato di
circolazione e della relativa targa, nonchè le istruzioni operative per la
gestione informatizzata delle procedure amministrative da parte degli UMC, anche
per il tramite delle imprese di consulenza automobilistica abilitate ai sensi
dell’art. 8, con modalità diversificate a seconda che si tratti di ciclomotori
nuovi di fabbrica, o comunque immessi in circolazione per la prima volta sul
territorio nazionale, ovvero di ciclomotori già circolanti con certificato di
idoneità tecnica e con contrassegno di identificazione.

Art. 3.

Sospensione del ciclomotore dalla circolazione

1. L’intestatario del certificato di circolazione che non intenda utilizzare il
ciclomotore, presenta istanza ad uno degli UMC, ovvero ad una delle imprese di
consulenza automobilistica abilitate ai sensi dell’art. 8, che provvede alla
sospensione del ciclomotore dalla circolazione ed al conseguente aggiornamento
della sezione «ciclomotori» dell’Archivio nazionale dei veicoli con le modalità
stabilite con la circolare di cui all’art. 2, comma 6. L’istanza è presentata
unitamente al certificato di circolazione ed alle attestazioni di versamento
delle imposte di bollo, previste dalle vigenti norme in materia e dei diritti di
cui alla legge n. 870 del 1986. A seguito dell’aggiornamento d’archivio,
l’intestatario della targa, già collegata al ciclomotore sospeso, puo’
chiedere, in ogni momento, che la stessa sia associata ad un altro ciclomotore,
previo rilascio del relativo certificato di circolazione secondo le modalità di
cui all’art. 1.

2. L’intestatario che intenda trasferire la proprietà del ciclomotore, anche
con patto di riservato dominio, ovvero in caso di costituzione di usufrutto o di
locazione con facoltà di acquisto, ne dà comunicazione ad uno degli UMC,
ovvero ad una delle imprese di consulenza automobilistica abilitate ai sensi
dell’art. 8, che provvede alla sospensione del ciclomotore dalla circolazione ed
al conseguente aggiornamento della sezione «ciclomotori» dell’Archivio nazionale
dei veicoli con le modalità stabilite con la circolare di cui all’art. 2, comma
6. A seguito dell’aggiornamento d’archivio, l’intestatario della targa, già
collegata al ciclomotore sospeso, puo’ chiedere, in ogni momento, che la stessa
sia associata ad un altro ciclomotore, previo rilascio del relativo certificato
di circolazione secondo le modalità di cui all’art. 1.

3. Se l’intestatario del certificato di circolazione è un minore degli anni
diciotto, si applicano le disposizioni di cui all’art. 2, comma 4.

Art. 4.

Utilizzazione della targa

1. In caso di trasferimento della proprietà, di costituzione di usufrutto e di
locazione con facoltà di acquisto del ciclomotore, il titolare che, non
intendendo riutilizzare la targa assegnatagli, provvede alla sua distruzione in
ottemperanza della prescrizione contenuta nell’art. 249, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, ne dà comunicazione
ad uno degli UMC ovvero ad una delle imprese di consulenza automobilistica
abilitate ai sensi dell’art. 8, ai fini dell’aggiornamento della sezione
«ciclomotori» dell’Archivio nazionale dei veicoli con le modalità stabilite con
la circolare di cui all’art. 2, comma 6, utilizzando la modulistica all’uopo
allegata alla circolare medesima.

2. Se il titolare della targa è un minore degli anni diciotto, si applicano le
disposizioni di cui all’art. 2, comma 4.

Art. 5.

Smarrimento, distruzione, sottrazione e deterioramento del certificato di
circolazione

1. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del certificato di
circolazione, l’intestatario ne richiede il duplicato ad uno degli UMC ovvero ad
una delle imprese di consulenza automobilistica abilitate ai sensi dell’art. 8,
che provvedono a rilasciarlo contestualmente all’istanza. Quest’ultima è
presentata unitamente alla ricevuta della resa denuncia, ovvero alla
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, comprovante l’avvenuta
denuncia agli organi di polizia dello smarrimento, della distruzione o della
sottrazione del certificato di circolazione, nonchè all’attestazione di
versamento dei diritti di cui alla legge n. 870 del 1986.

2. In caso di deterioramento del certificato di circolazione, l’intestatario ne
richiede il duplicato ad uno degli UMC ovvero ad una delle imprese di consulenza
automobilistica abilitate ai sensi dell’art. 8, che provvedono a rilasciarlo
contestualmente all’istanza. Quest’ultima è presentata unitamente al
certificato di circolazione deteriorato nonchè alle attestazioni di versamento
delle imposte di bollo, previste dalle vigenti norme in materia, e dei diritti
di cui alla legge n. 870 del 1986.

3. Le modalità operative per il rilascio del duplicato del certificato di
circolazione sono stabilite con la circolare di cui all’art. 2, comma 6.

4. Se il titolare del certificato di circolazione è un minore degli anni
diciotto, si applicano le disposizioni di cui all’art. 2, comma 4.

Art. 6.

Smarrimento, distruzione, sottrazione e deterioramento della targa

1. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione della targa, l’intestatario
richiede il rilascio di un nuovo certificato di circolazione e di una nuova
targa ad uno degli UMC ovvero ad una delle imprese di consulenza automobilistica
abilitate ai sensi dell’art. 8, che provvedono contestualmente all’istanza.
Quest’ultima è presentata unitamente alla ricevuta di resa denuncia, ovvero
alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art, 47
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, comprovante
l’avvenuta denuncia agli organi di polizia dello smarrimento, della distruzione
o della sottrazione della targa, nonchè all’attestazione di versamento dei
diritti di cui alla legge n. 870 del 1986 e del costo della nuova targa.

2. In caso di deterioramento della targa, l’intestatario richiede il rilascio di
un nuovo certificato di circolazione di una nuova targa ad uno degli UMC ovvero
ad una delle imprese di consulenza automobilistica abilitate ai sensi dell’art.
8, che provvedono a contestualmente all’istanza. Quest’ultima è presentata
unitamente alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi
dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000,
comprovante che l’intestatario ha provveduto alla distruzione della targa
deteriorata, nonchè alle attestazioni di versamento delle imposte di bollo,
previste dalle vigenti norme in materia, dei diritti di cui alla legge n. 870
del 1986 e del costo della nuova targa.

3. Le modalità operative per il rilascio del nuovo certificato di circolazione
e della nuova targa sono stabilite con la circolare di cui all’art. 2, comma 6.

4. Se il titolare del certificato di circolazione è un minore degli anni
diciotto, si applicano le disposizioni di cui all’art. 2, comma 4.

Art. 7.

Aggiornamento del certificato di circolazione per trasferimento della residenza
dell’intestatario

1. Nell’ipotesi di cui all’art. 252, comma 6, del dec

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