Civile

Cooperative edilizie e ripartizione della giurisdizione tra giudice ordinario e amministrativo – CASSAZIONE CIVILE, Sezioni Unite, Sentenza n. 12215 del 24/05/2006


Secondo l’opinione
giurisprudenziale e la linea di azione perseguita dalla Corte nella risoluzione
del caso,  la posizione dell’assegnatario assume natura di diritto
soggettivo, in forza della diretta rilevanza della regolamentazione del
rapporto tra ente ed assegnatario
 e sono da attribuire alla
giurisdizione del giudice amministrativa le controversie attinenti a pretesi
vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fase.
Invece,
sarebbero da attribuirsi alla giurisdizione del giudice ordinario le
controversie in cui siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o di
risoluzione del rapporto.
 


La vicenda –
La questione ha ad oggetto un’opposizione presentata dalla
parte istante contro la delibera del consiglio di amministrazione che la
escludeva dalla cooperativa cui apparteneva in qualità di socio.


Il tribunale, tuttavia, dichiara l’esistenza di
un
difetto di giurisdizione affermando
che le controversie attinenti la qualità di socio di cooperativa edilizia
regionale,  essendo il rapporto tra socio e cooperativa tutelabile davanti al
giudice amministrativo secondo le previsioni del r.d. 28 aprile 1938, n.1165
(applicabile alla Regione alla stregua dell’art.4 del d.p.r. 1 luglio 1977, n.623)
, sono sottratte alla giurisdizione ordinaria.

Una volta riassunta la
causa davanti al giudice amministrativo si verifica un declino di
giurisdizione basato sull’assunto, secondo il giudice amministrativo, che la
competenza è da attribuirsi alla commissione di vigilanza per l’edilizia
economica e popolare.

Il conflitto negativo di
giurisdizione verrà dunque risolto dalla Cassazione.


 


La questione di diritto
sollevata e la soluzione adottata dalla Corte –

Il caso è attinente alla
ben nota questione del conflitto di giurisdizione tra il giudice ordinario e
quello amministrativo e si basa sull’assunto che a seguito della soppressione
delle funzioni giurisdizionali delle commissioni per l’edilizia economica e
polare, è stata esclusa la giurisdizione del giudice amministrativo per le
controversie di cui all’art.131 del r.d. 28 aprile 1938, n.1165.

Detta legge, interviene,
infatti, in tema di funzionamento e  attività delle cooperative edilizie,
relativamente ad i requisiti dei soci e sulla perdita della qualità di socio;
sulla prenotazione sull’assegnazione e il trasferà­mento degli alloggi;
sull’approvazione dei progetti, sul collaudo e sulla manutenzione dei
fabbricati; nonchè sulle cause di decadenza dal contributo e sulla destinazione
del patrimonio in caso di scioglimento della cooperativa.

Secondo tale dettame si
puo’ articolare e suddividere la posizione del socio si articola in più fasi:


·
         


l’assegnazione dell’alloggio


·
         

la
stipulazione del contratto di mutuo edilizio individuale


·
         

il riscatto


·
         

e in una
gamma di situazioni giuridiche soggettive (aspettativa, interesse legittimo e
diritto soggettivo) sottoposte a tutela differenziata.

A tal riguardo occorre
evidenziare che per le  controversie sulla assegnazione degli alloggi, o sulla
posizione e la qualità di socio o sui  rapporti sociali tra socio e
cooperativa, la cognizione è attribuita alle commissioni di vigilanza (in
primo grado alla commissione regionale e, in secondo grado, alla commissione
centrale), le cui decisioni sono impugnabili davanti al Consiglio di Stato, nei
casi previsti dall’art..26 del testo unico approvato con r.decreto 26 giugno
1924, n.1054 (art.31).

Tutte le altre cooperative
presuppongono invece la competenza del giudice ordinario, ancorchè esse
abbiano volontariamente recepito la disciplina pubblicistica (S.U. !9 novembre
2001, n.14542, in motiv).

L’orientamento
giurisprudenziale che fin ad oggi poteva dirsi più diffuso puo’ essere cosi’
riassunto: la giurisdizione è attribuita al giudice amministrativo ratione
materiae, a prescindere cioè dal fatto che le posizioni dedotte in causa
abbiano natura di interesse legittimo ovvero di diritto soggettivo
(tra le
altre, S.U. 19 novembre 2001, 14542 e S.U.21 gennaio 2002, n.637).

Per quel che concerne lo
specifico caso esaminato dalla Corte, pero’, si ritiene utile porre l’accento
sugli ultimissimi orientamenti che al contrario propendono èper una competenza
del giudice ordinario.

E’ opinione della Corte che
con questa legge per la cooperativa di abitazione si delinea, infatti, un
sistema, non più informato, come quello anteriore, al contributo erariale, ma
ad una logica di’ agevolazione del credito: in luogo di un intervento nel
settore dell’edilizia economica e popolare, vi è un sostegno a favore
dell’edilizia convenzionata e (in generale) dei cittadini per l’acquisto della
prima casa. La cooperativa diventa, insomma, uno dei vari soggetti privati al
quale sono riservati spazi agevolativi.

La stessa legge 17 febbraio
1992, n.179 (recante norme per l’edilizia residenziale pubblica) considera la
cooperativa edilizia aperta a nuove prospettive di impresa come attività di
recupero del patrimonio edilizio.

La privatizzazione in tale
settore, configurabile sia nell’art.53 del d.lgs. 31 marzo 1998, n.112 (sul
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed
agli enti locali) che con 1’art. della legge 30 aprile 1999, n.136 (sul sostegno
ed il rilancio dell’edilizia residenziale pubblica e per gli interventi in
materia di opere a carattere ambientale) ha eliminato le funzioni
giurisdizionali delle commissioni centrale e regionali di vigilanza per
l’edilizia popolare ed economica
 ed ha stabilito la non applicablità del
t.u. agli interventi realizzati dalle cooperative edilizie di abitazione
ammessi a beneficiare delle agevolazioni previste dal titolo 110
dello stesso decreto  legge
e dalle successive leggi di finanziamento,
nonchè dalle agevolazioni previste per i programmi di edilizia
residenziale pubblica di cui alla legge 5 agosto 1978, n.457 e successive leggi
di finanziamento, alla legge 17 febbraio 1992, n.179 e successive
modificazioni e alla presente
legge.

Secondo l’opinione
giurisprudenziale e la linea di azione perseguita dalla Corte nella risoluzione
del caso,  la posizione dell’assegnatario assume natura di diritto
soggettivo, in forza della diretta rilevanza della regolamentazione del
rapporto tra ente ed assegnatario
 e sono da attribuire alla
giurisdizione del giudice amministrativa le controversie attinenti a pretesi
vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fase. 
Invece,
sarebbero da attribuirsi alla giurisdizione del giudice ordinario le
controversie in cui siano in discussi’one cause sopravvenute di estinzione o di
risoluzione del rapporto (cfr.Cass.28 gennaio 2005, n.1731).

Detto cio’ è facile
osservare che la fattispecie  sia da attribuire al giudice ordinario in quanto,
secondo la Corte,  attiene alle vicende del rapporto sorto per effetto del
provvedimento di assegnazione e mira a far valere, attraverso la contestazione
della delibera di esclusione, la titolarità del diritto soggettà­vo del
ricorrente alla conservazione del godimento dell’immobile. 

(Annaflora Sica, © Litis.it,
14 Giugno 2006)  


CASSAZIONE CIVILE, Sezioni Unite, Sentenza n. 12215 del
24/05/2006

 (Presidente V. Carbone , Relatore V. Proto)
 

Svolgimento del processo

 

Con atto notificato
il 17 settembre 1992 il sig. G. B.convenne davanti al Tribunale di Caltagirone
la Società Cooperativa Edilizia M. a r.l., proponendo opposizione avverso la
delibera del consiglio di amministrazione del 30 luglio 1992 con la quale era
stato escluso, come socio, dalla cooperativa.

Con sentenza del 4-19
ottobre 2001 il Tribunale dichiaro’ il proprio difetto di giurisdizione in base
alla considerazione che le controversie attinenti alla qualità di socio di
cooperativa edilizia siciliana regionale sono sottratte alla giurisdizione
ordinaria, essendo il rapporto tra socio e cooperativa tutelabile davanti al
giudice amministrativo secondo le previsioni del r.d. 28 aprile 1938, n.1165,
applicabile alla Regione alla stregua dell’art.4 del d.p.r. 1 luglio 1977, n.623.

Il giudizio fu
riassunto davanti al giudice amministrativo (Sezione distaccata di Catania),
che, con sentenza 7 ottobre-7 novembre 2003 declino’ la propria giurisdizione,
sul rilievo che il B.avrebbe dovuto previamente contestare la perdita della
propria qualità di’ socio dinanzi alla competente commissione di vigilanza per
l’edilizia economica e popolare.

Il conflitto
negativo di giurisdizione è denunciato dal B.con ricorso per cassazione ai
sensi dell’art.362 c.p.c..

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