Norme & Prassi

Norme di organizzazione dell’Agenzia Nazionale per il Turismo – DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 aprile 2006, n. 207


DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 aprile 2006, n. 207


(pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell’8 giugno 2006)


REGOLAMENTO
RECANTE ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA DELL’AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO, A NORMA
DELL’ARTICOLO 12, COMMA 7, DEL DECRETO-LEGGE 14 MARZO 2005, N. 35, CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, ALLA LEGGE 14 MAGGIO 2005, N. 80

Il Presidente della Repubblica

Visto l’articolo 87 della Costituzione;

Visto il comma 2 dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Vista la legge 11 ottobre 1990, n. 292;

Vista la legge 30 maggio 1995, n. 203;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419;

Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ed in particolare l’articolo 12, commi da 2 a
7;

Considerato che, ai sensi del comma 2 del citato articolo 12, al fine di
promuovere l’immagine unitaria dell’offerta turistica nazionale e per favorirne
la commercializzazione, l’Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) è
trasformato nell’Agenzia nazionale del turismo, di seguito denominata:
«Agenzia», sottoposta all’attività di indirizzo e vigilanza del Ministro delle
attività produttive;

Considerato che, ai sensi del comma 3 del citato articolo 12, l’Agenzia è un
ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia
statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione;

Considerato che, ai sensi del comma 4 del citato articolo 12, l’Agenzia assume
la denominazione di: «ENIT – Agenzia nazionale del turismo» e succede in tutti i
rapporti giuridici, attivi e passivi, dell’ENIT;

Ritenuto di dover provvedere, ai sensi del comma 7 del citato articolo 12,
all’organizzazione ed alla disciplina dell’Agenzia, con riguardo anche
all’istituzione di un apposito Comitato tecnico-consultivo e dell’Osservatorio
nazionale del turismo, nel rispetto dei principi ordinamentali;

Sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 dicembre 2005;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per
gli atti normativi nell’adunanza del 13 febbraio 2006;

Acquisita l’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 15
dicembre 2005;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
23 marzo 2006;

Sulla proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i
Ministri per la funzione pubblica, dell’economia e delle finanze, degli affari
esteri, degli italiani nel Mondo e per gli affari regionali;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina l’organizzazione e l’attività
dell’Agenzia nazionale del turismo, di cui all’articolo 12, comma 2, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 maggio 2005, n. 80, di seguito denominata: «Agenzia».

2. L’Agenzia è ente pubblico non economico.

Art. 2.

Funzioni dell’Agenzia

1. L’Agenzia:

a) cura la promozione all’estero dell’immagine turistica unitaria italiana e
delle varie tipologie dell’offerta turistica nazionale, nonchè la promozione
integrata delle risorse turistiche delle regioni;

b) realizza le strategie promozionali a livello nazionale e internazionale e di
informazione all’estero e di sostegno alla commercializzazione dei prodotti
turistici italiani, in collegamento con le produzioni di qualità degli altri
settori economici e produttivi, la cultura e l’ambiente, in attuazione degli
indirizzi individuati dal Comitato nazionale del turismo;

c) svolge attività di consulenza e di assistenza per lo Stato, per le regioni e
per altri organismi pubblici in materia di promozione di prodotti turistici,
individuando idonee strategie commerciali che permettano all’Italia di
presentarsi in modo efficace sui mercati stranieri;

d) organizza servizi di consulenza, assistenza e collaborazione in favore di
soggetti pubblici e privati, ivi compresi gli uffici e le agenzie regionali, per
promuovere e sviluppare processi indirizzati ad armoniz-zare i servizi di
accoglienza e di informazione ai turisti ed anche, con corrispettivo, per
attività promozionali e pubblicitarie, di comunicazione e pubbliche relazioni;

e) attua forme di collaborazione con gli Uffici della rete diplomatico-consolare
del Ministero degli affari esteri, secondo quanto previsto dai Protocolli di
intesa con il Ministero delle attività produttive e con il Ministero degli
affari esteri, e con le altre sedi di rappresentanza italiana all’estero, anche
ai sensi dell’articolo 1, della legge 31 marzo 2005, n. 56;

f) svolge le altre funzioni previste dall’articolo 12 del decreto-legge 14 marzo
2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

2. Per lo svolgimento nelle funzioni di cui al comma 1, l’Agenzia elabora,
secondo gli indirizzi del Comitato nazionale per il turismo e sentito il
Comitato tecnico-consultivo di cui all’articolo 8 del presente regolamento, il
Piano nazionale promozionale triennale e i relativi piani esecutivi annuali, da
sottoporre all’approvazione del Ministro vigilante, sentita, per i soli piani
triennali, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Nei piani di cui al comma 2, l’Agenzia persegue obiettivi di sviluppo e cura
delle diverse tipologie del turismo.

Art. 3.

Organi

1. Sono organi dell’Agenzia:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il collegio dei revisori.

2. Gli organi dell’Agenzia durano in carica tre anni e sono rinnovabili per una
sola volta.

3. Le indennità di carica del presidente, dei membri del consiglio di
amministrazione e del collegio dei revisori dei conti sono determinate con
decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sulla base delle direttive della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.

Art. 4.

Presidente

1. Il Presidente dell’Agenzia è nominato con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Ministro
competente e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Agenzia, convoca e presiede il
consiglio di amministrazione, vigila sull’esecuzione delle delibere adottate.

3. Nei casi di necessità e urgenza, secondo le modalità disposte dallo
Statuto, il Presidente puo’ adottare i provvedimenti di competenza del consiglio
di amministrazione nelle seguenti materie:

a) liti attive e passive;

b) accettazione di lasciti e donazioni;

c) provvedimenti necessari alla realizzazione dei compiti istituzionali ed alla
esecuzione dei programmi di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, nonchè quelli
necessari per la gestione amministrativa ed operativa dell’Agenzia.

4. I provvedimenti adottati dal Presidente vengono sottoposti alla ratifica del
consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva.

5. Il Coordinatore degli assessori regionali al turismo è vice-Presidente
dell’Agenzia e svolge funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del
Presidente.

6. Il Presidente puo’ conferire specifici incarichi per materie e per progetti a
consiglieri di amministrazione.

Art. 5.

Il consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro delle
attività produttive, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed è
composto, oltre al Presidente, al Coordinatore degli assessori regionali al
turismo e al Direttore della Direzione generale per il turismo del Ministero
delle attività produttive, da tredici membri, di cui sei in rappresentanza
delle regioni, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tre designati
dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, due designati
dal Ministro delle attività produttive, uno designato dal Ministro degli affari
esteri ed uno designato dall’Unioncamere.

2. Alle sedute del consiglio di amministrazione viene invitato, senza diritto di
voto, il Presidente del Comitato tecnico-consultivo di cui all’articolo 8.

3. Al Consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri inerenti al
perseguimento delle finalità dell’Agenzia, in particolare i compiti di
programmazione, organizzazione, indirizzo, nonchè istituzione del relativo
controllo strategico.

Art. 6.

Il collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro delle attività
produttive, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed è composto da tre
membri effettivi e un supplente scelti fra gli iscritti al Registro dei revisori
contabili o tra persone in possesso di specifica professionalità di cui uno
effettivo designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con funzioni di
Presidente, uno effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero delle
attività produttive e uno effettivo in rappresentanza del Ministero
dell’economia e delle finanze.

2. Il collegio dei revisori realizza il controllo della regolarità
amministrativa e contabile dell’Agenzia e svolge i compiti previsti
dall’articolo 2403 del codice civile, in quanto applicabile.

Art. 7.

Il Direttore generale

1. Il Direttore generale è nominato dal Ministro delle attività produttive su
designazione del consiglio di amministrazione, con contratto a tempo determinato
della durata non superiore a tre anni, rinnovabile.

2. Il Direttore generale è scelto tra persone in possesso dei requisiti per
l’accesso alla dirigenza pubblica, di cui all’articolo 19, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o di comprovata
professionalità in relazione ai compiti istituzionali dell’Agenzia.

3. Il rapporto di lavoro del direttore generale è a tempo pieno ed è regolato
da contratto di diritto privato, approvato con deliberazione del consiglio di
amministrazione, su proposta del Presidente. La relativa delibera è approvata
dal Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze.

4. Il Direttore generale è responsabile della gestione dell’Agenzia e partecipa
senza diritto di voto alle sedute del consiglio di amministrazione, cura
l’esecuzione delle relative deliberazioni e assicura l’unità degli indirizzi
tecnici, amministrativi e operativi.

5. Se il Direttore generale proviene dai ruoli dell’Agenzia o di altra pubblica
amministrazione, per il periodo di durata dell’incarico è collocato in
aspettativa, comando o fuori ruolo, secondo i rispettivi ordinamenti.

Art. 8.

Comitato tecnico-consultivo

1. E’ istituito presso l’Agenzia un’apposita commissione, denominata Comitato
tecnico-consultivo, con funzioni consultive in merito alle attività
dell’Agenzia.

2. Il Comitato tecnico-consultivo è nominato con decreto del Ministro delle
attività produttive, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed è
composto da quaranta membri, di cui dodici rappresentanti degli assessorati
regionali al turismo, uno dei quali con funzioni di presidente designato dalla
Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, tre rappresentanti del Ministro delle attività
produttive, due del Ministro per gli affari regionali, uno del Ministro per la
funzione pubblica, uno del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, uno del
Ministro per gli italiani nel Mondo, uno del Ministro dell’economia e delle
finanze, uno del Ministro degli affari esteri, uno del Ministro per i beni e le
attività culturali, uno del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, uno
del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, due designati dalla
Conferenza unificata, di cui uno in rappresentanza delle province e uno dei
comuni, undici in rappresentanza delle principali associazioni imprenditoriali,
sindacali e del turismo sociale, uno in rappresentanza delle Camere di
commercio, turismo e artigianato e uno in rappresentanza delle associazioni di
categoria del turismo congressuale.

3. Il Comitato ha funzioni di studio, analisi e consulenza degli organi
dell’Agenzia. In particolare, formula proposte ed esprime pareri al consiglio di
amministrazione in relazione al piano promozionale triennale e ai piani
esecutivi annuali.

4. I membri del Comitato durano in carica tre anni ed il loro mandato è
rinnovabile. La partecipazione alle sedute del Comitato comporta il rimborso
spese. Con lo Statuto di cui all’articolo 12 viene disciplinata l’eventuale
corresponsione di un gettone di presenza.

Art. 9.

Osservatorio nazionale del turismo

1. Presso la Presidenza del Comitato nazionale per il turismo è istituito
l’Osservatorio nazionale del turismo, presieduto dal Direttore della Direzione
generale per il turismo del Ministero delle attività produttive e coordinato da
un rappresentante designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con compiti di
studio, analisi e monitoraggio delle dinamiche economico-sociali connesse al
fenomeno, anche ai fini della misurazione del livello di competitività del
sistema.

2. Con decreto del Ministro delle attività produttive, d’intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano sono definiti l’organizzazione, la composizione,
il funzionamento e le risorse dell’Osservatorio di cui al comma 1, nonchè la
previsione di eventuali rimborsi spese

https://www.litis.it

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